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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2016 14.2016.83

22. November 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,940 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di provvigione ad litem e ripetibili quali titoli di rigetto definitivo. Eccezione di compensazione

Volltext

Incarto n. 14.2016.83

Lugano 22 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 26 agosto 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 18 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 aprile 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso di fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 7 maggio 2014, indicando quale titolo di credito la “Deci­sione del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, del 16 aprile 2014”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 agosto 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 settembre 2014 e con un complemento delle stesse inoltrato il giorno dopo. Nella replica dell’8 ottobre e nella duplica del 23 ottobre 2014 le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

                            C.  Statuendo con decisione 12 aprile 2016, il Giudice di pace ha ac­colto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2016 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale l’an­­nulla­mento e il rinvio alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione e in via subordinata la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha premesso che nel suo ruolo di giudice del rigetto la sua decisione andava emessa sulla base della documentazione prodotta senza che egli dovesse “verificare o calcolare le allegazioni delle parti”, e questo in particolare se i criteri di calcolo esposti “non sono notori e sono contestati dalla controparte”. Egli ha poi considerato che la decisione di provvigione ad litem del Pretore del Distretto di __________ del 16 aprile 2014, regolarmente notificata e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione nel senso dell’art. 80 LEF. Il primo giudice non ha d’al­­tronde ammesso l’eccezione di compensazione addotta da RE 1, rilevando al proposito che la stessa sarebbe potuta essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza pretorile, motivo per cui egli ha integralmente accolto l’istanza.

                             4.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace una violazione degli art. 120 cpv. 1 CO e 81 cpv. 1 LEF, ribadendo di non avere potuto sollevare l’eccezione di compensazione prima ancora che il Pretore decidesse in merito alla provisio ad litem e sulle ripetibili accordate all’istante con sentenza passata in giudicato e quindi esecutiva. Ritiene poi che sia il credito concernente la provisio ad litem sia quello relativo alle ripetibili sono crediti compensabili come qualsiasi altro, poiché “né una né l’altra obbligazione sono assolutamente necessarie al mantenimento del creditore e della sua famiglia” nel senso dell’art. 125 cifra 2 CO. Infine, anche in questa sede il reclamante ripropone l’eccezione di compensazione del credito dedotto in esecuzione con l’importo dei contributi alimentari versati in eccesso a CO 1, sulla base della sentenza del 20 dicembre 2012 della prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2009.53) e dei conteggi da lui effettuati e prodotti in prima sede.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                  Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla decisione del 16 aprile 2014 (doc. B) con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, le ha riconosciuto una provvigione ad litem di fr. 3'500.– a carico dell’escusso. Poiché passata in giudicato, è pacifico che la menzionata decisione, come risulta dal timbro apposto sul retro della stessa, costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non solo per la provisio ad litem ma anche per le ripetibili di fr. 500.– riconosciute a favore di CO 1. Ineccepibile, quindi, la decisione impugnata per quegli importi, ciò che su questo punto il reclamante del resto non contesta.

                             6.  Accertato il carattere esecutivo della decisione prodotta da CO 1, l’unica questione da risolvere in questa sede è quella di sapere se l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso è ricevibile, e se sì se sia da accogliere o da respingere.

                                6.1  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                6.2  Nella fattispecie il Giudice di pace non ha preso in considerazione l’eccezione di compensazione invocata da RE 1, ritenendo che la stessa sarebbe potuta essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza pretorile. Il reclamante afferma da parte sua di non essere stato in grado di eccepirla in quella procedura, poiché la decisione sulla provisio ad litem e sulle ripetibili accordate all’istante non era ancora esecutiva. Sen­nonché la compensazione è possibile anche se il credito di cui è chiesta la compensazione non è accertato in una decisione esecutiva: secondo la dottrina unanime è sufficiente che sia adem­pibile nel senso dell’art. 81 CO (tra altri: Peter in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art. 120 CO; Jeandin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 8 ad art. 120 CO). Ora, sia il diritto della moglie a una provvigione ad litem sia quello all’attribuzione di ripetibili sono sorti già con la domanda giudiziale della moglie, formulata il 28 marzo 2014 (doc. B), ed erano quindi eseguibili da quella data.

                                6.3  D’altronde, per consolidata prassi la compensazione in sede di rigetto dell’opposizione è possibile soltanto qualora il credito che l’escusso oppone in compensazione sia diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell’i­stanza di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 81 LEF con numerosi riferimenti, in particolare alla sentenza della CEF del 21 settembre 1977 in re Arnold, Rep. 1978 pag. 270). Nel caso specifico, il credito di restituzione di alimenti che il reclamante afferma di avere versato in troppo era già esigibile da tempo ancora prima dell’avvio della procedura giudiziaria intentata dalla moglie, giacché l’ultimo versamento su cui RE 1 fonda la propria pretesa risale al 30 novembre 2009 (doc. D accluso alle osservazioni all’istanza). L’eccezione in esame risulta pertanto improponibile in questa sede. Infondato, il reclamo va così respinto. Con l’emanazione del­l’odierno giudizio, la domanda di concessione dell’effetto sospen­sivo diventa senza oggetto.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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