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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.09.2016 14.2016.81

13. September 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,096 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito del datore di lavoro. Insufficiente motivazione del reclamo. Divieto dei nova

Volltext

Incarto n. 14.2016.81

Lugano 13 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 183/2015 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 29 novembre 2015 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 marzo 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. (50)__________ emesso il 23 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 797.18 e di fr. 285.71 oltre agli interessi, per entrambi gli importi, del 5% dal 1° gennaio 2015, indicando quali titoli di credito: “1-2) Differenza bonifico di stipendio novembre 2014 + tredicesima + 1,5 giorni di ferie residui non goduti”.

                            B.  Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 novembre 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 gennaio (recte: febbraio) 2016.

                            C.  Statuendo con decisione 15 marzo 2016, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 797.18 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015, ponendo le spese processuali di fr. 120.– a carico della parte convenuta.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2016 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza, dichiarando di non intendere “pagare le sue [dell’istante] assenze e ritardi sul lavoro”. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, la RE 1 si limita a riproporre col reclamo le stesse argomentazioni già presentate davanti al primo giudice, ribadendo l’“assoluta correttezza” del suo comportamento nei confronti dell’istante ed esponendo i motivi del mancato pagamento dell’importo rimasto scoperto posto in esecuzione. Pur non contestando il riconoscimento di debito invocato da CO 1, l’escussa rileva che “per mancanza di tempo al momento della comunicazione per raccomandata del 28.11.2014 i cartellini di timbratura non erano ancora stati controllati”. Nuova, tale allegazione è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), così come il documento intitolato “Detrazione mese di novembre 2014 a favore di CO 1” del 24 dicembre 2014 presentato per la prima volta in questa sede. Insufficientemente motivato, il reclamo risulta pertanto irricevibile.

                             2.  Per abbondanza, va del resto rilevato che la reclamante non ha reso verosimile le asserite assenze dell’istante sul posto di lavoro né ha prodotto alcun documento suscettibile d’infirmare il titolo esecutivo. Meriterebbe quindi conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento di debito sottoscritto il 28 novembre 2014 dalla convenuta per fr. 4'502.40 (qua­le ultimo stipendio, comprensivo della tredicesima, del mese di novembre 2014, cfr. doc. 7 accluso all’istanza) e dei successivi pagamenti dell’escussa per fr. 3'705.22.– (doc. 8), ha rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente allo scoperto di fr. 797.18. Ad ogni modo l’odierno giudizio non impedisce all’e­­scus­sa di riproporre le censure, motivandole, con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

                             3.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 797.18, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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