Incarto n. 14.2016.75
Lugano 13 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.443 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 gennaio 2016 da
RE 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 29 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 8'088.15 oltre agli interessi del 5% dall’8 luglio 2015, di fr. 14'239.50 oltre agli interessi del 5% dal 31 luglio 2015 e di fr. 100.–, indicando quali titoli di credito due fatture e le spese di richiamo (“Rechnung nr. 46 vom 08.06.2015, Rechnung nr. 49 vom 01.07.2015, Mahnspesen”).
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 gennaio 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nell’istanza la procedente ha rinunciato a chiedere il rigetto anche per le spese di diffida di fr. 100.– richieste con il precetto esecutivo. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 febbraio 2016. L’istante non ha presentato controsservazioni.
C. Statuendo con decisione 16 marzo 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e non assegnando indennità a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. La CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 17 marzo 2016, in concreto il reclamo è tempestivo. Infatti, il termine di dieci giorni per impugnare la decisione è giunto a scadenza il 27 marzo 2016, ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), donde il riporto per legge al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse, ossia al 6 aprile 2016 (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la fattura accompagnatoria n. 46 dell’8 giugno 2015 di fr. 8'088.15, che attesta la fornitura da parte della M__________ SA alla CO 1 di una cappa filtrante e di una fascia in laminato per rivestimento murale, e il bollettino di consegna/fattura n. 49 del 30 giugno 2015 di fr. 14'239.80 che attesta la fornitura, sempre tra le stesse parti, di un mobile scaffalatura, di una pedana di ml 6.50 e di un “retro pizza per zona crêpes”, entrambi sottoscritti dall’escussa, costituiscono in principio validi titoli di rigetto dell’opposizione a favore della procedente RE 1 in forza della cessione a suo favore dei crediti della M__________ SA.
Sennonché il primo giudice ha ritenuto che l’escussa avesse non solo reso verosimile ma addirittura provato l’estinzione del debito con la produzione di due note di credito della M__________ SA a suo favore per le fatture n. 46 e n. 49 e dello scritto 10 agosto 2015 con il quale la stessa __________ SA ha comunicato alla procedente di aver ripreso le attrezzature fornite all’escussa e di averle consegnato le due menzionate note di credito, chiedendole di annullare le fatture n. 46 e n. 49. Ora, a mente del Pretore l’istante era certamente a conoscenza dell’estinzione del debito almeno dal 10 agosto 2015, onde l’illegittimità della sua istanza.
4. Nel reclamo la RE 1 argomenta che le note fatture n. 46 e 49 provano l’avvenuta cessione del credito della M__________ SA a suo favore, come pure lo scritto che la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 il 7 luglio 2015. Questi documenti attestano inoltre che la cessione era nota alla CO 1. In queste circostanze le note di credito allestite dalla M__________ SA per la CO 1 il 9 luglio 2015 non possono, a mente della reclamante, esserle opposte. Infatti alla conclusione del contratto di cessione la creditrice cessionaria si è sostituita alla creditrice cedente che, di conseguenza, non era più autorizzata a emettere le note di credito a favore della CO 1, la quale a sua volta era tenuta a saldare le fatture direttamente alla cessionaria.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella fattispecie la “fattura accompagnatoria” dell’8 giugno 2015 e il “bollettino di consegna/fattura n. 49 food” del 30 giugno 2015 (doc. E), ambedue sottoscritti dall’escussa, attestano la fornitura a quest’ultima di attrezzature per esercizi pubblici per fr. 22'327.95 complessivi e costituiscono, in principio, un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF in favore dell’istante, alla quale i crediti risultano essere stati validamente ceduti dalla M__________ SA (doc. E, secondo foglio), per l’importo chiesto con l’istanza di rigetto, oltre agli interessi di mora al tasso di legge dalla scadenza del termine di pagamento (di 30 giorni) delle fatture.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel caso specifico, la CO 1 ha eccepito che le fatture n. 46 e 49 del 30 giugno 2015 sono state annullate dalle note di credito allestite il 9 luglio 2015 dalla M__________ SA a favore della CO 1, tesi fatta sua dal Pretore sulla scorta delle due note di credito e dello scritto del 10 agosto 2015, con il quale la M__________ SA ha comunicato alla procedente di aver ripreso le attrezzature fornite all’escussa e di averle consegnato le note di credito, chiedendole quindi di annullare le fatture n. 46 e 49.
a) Per l’art. 169 cpv. 1 CO il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente se le stesse, già sussistevano quando ebbe notizia della cessione.
b) Nella fattispecie, orbene, già dal momento dell’emissione e della sottoscrizione delle fatture n. 46 e n. 49, ossia rispettivamente già dall’8 giugno e dal 30 giugno 2015 (doc. E), la conventa era a conoscenza che la M__________ SA aveva ceduto il suo credito alla RE 1. Infatti le fatture menzionano espressamente che “il nostro credito è ceduto alla RE 1, CH-__________. Tutti i pagamenti, per aver effetto liberatorio, devono essere effettuati direttamente alla RE 1”. Per quanto attiene alla fattura n. 49, la conoscenza dell’avvenuta cessione del credito è inoltre ulteriormente confermata dal successivo scritto che la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 per posta elettronica il 7 luglio 2015 (doc. G), di cui la convenuta ha preso conoscenza il medesimo giorno (doc. I). Ne consegue che la successiva restituzione alla M__________ SA da parte della CO 1 della merce oggetto delle note fatture e la redazione il 9 luglio 2015 delle due note di credito (doc. 4 e 5), con le quali la M__________ SA ha annullato le fatture, non possono essere opposte alla creditrice cessionaria in quanto posteriori alla cessione (art. 169 cpv. 1 CO a contrario).
6.2 A scanso di equivoci, giova notare che l’escussa, non formulando osservazioni al reclamo, non ha riproposto l’eccezione invocata in prima sede, secondo cui sia le fatture n. 46 e 49 sia la notifica di cessione non sarebbero state sottoscritte dal proprio gerente, ma, munite di un nuovo timbro della società, sarebbero state firmate da uno degli acquirenti delle quote sociali della CO 1, che non sarebbe stato autorizzato a rappresentarla. Ad ogni buon conto, questa eccezione andrebbe disattesa, in quanto non resa in alcun modo verosimile. Infatti con messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2015 la procedente ha trasmesso a U__________, socio e gerente dell’escussa con diritto di firma individuale, la conferma di notifica con avviso di cessione (“Notifikationsbestätigung/Zessionsanzeige vom 07.07.15”), chiedendogli di sottoscriverla e di ritornargliela (doc. G). Lo stesso giorno U__________ ha risposto alla procedente via posta elettronica, allegando il documento sottoscritto e promettendo l’invio dell’originale per posta (doc. I). Tale documento è munito del medesimo timbro e della medesima firma apposte in calce alla “fattura accompagnatoria” dell’8 giugno 2015 e al “bollettino di consegna/ fattura n. 49 food” del 30 giugno 2015 (doc. E), motivo per cui appare inverosimile che la sottoscrizione di questi documenti non sia avvenuta da parte della persona iscritta nel registro di commercio quale gerente della CO 1. Anzi, l’affermare il contrario denota da parte dell’escussa una disinvoltura tale da sfiorare la temerarietà. Senza contare che quand’anche la sottoscrizione non fosse avvenuta ad opera di U__________, egli ha comunque ratificato l’agire della persona che avrebbe sottoscritto il documento mediante la comunicazione email del 7 luglio 2015 (doc. I), ciò perlomeno in riferimento al riconoscimento di debito relativo alla fattura n. 49 (doc. H).
6.3 Da quanto precede discende che il reclamo è fondato, sicché la sentenza impugnata dev’essere riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'327.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 22'327.65 oltre agli interessi del 5% dall’8 luglio 2015 su fr. 8'088.15 e dal 31 luglio 2015 su fr. 14'239.50.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 800.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).