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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.2016 14.2016.73

6. September 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,835 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Divieto della reformatio in peius. Divieto dell’anatocismo. Contestazione dell’indennità per i chilometri percorsi in più del forfait convenuto

Volltext

Incarto n. 14.2016.73

Lugano 6 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre 2015 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 24 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 26 maggio 2008 la CO 1 e la RE 1 han­no stipulato un contratto di leasing avente per oggetto un’auto­­mobile Mercedes Benz SL 500. Il contratto prevedeva il versamento di una prima rata di fr. 30'000.–, di successive 59 rate mensili di fr. 2'515.70 ciascuna, una durata di 60 mesi, un chilometraggio annuo di massimi 10'000 chilometri e un supplemento di 141 centesimi per ogni chilometro di maggiore percorrenza. Il 12 febbraio e il 13 marzo 2014 le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo in base al quale la procedente ha accettato il rimborso di fr. 10'000.– mensili a partire dal 31 marzo 2014 fino ad estinzione del debito riferito al contratto di leasing e ha di fatto acconsentito a che l’escussa mantenesse il possesso dell’auto­­vettura, malgrado la durata di 60 mesi prevista nel contratto di leasing fosse trascorsa, a condizione che essa rispettasse il piano di pagamento concordato. Il 27 maggio 2014 l’escussa ha riconsegnato l’autovettura all’istante.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. (50)__________ emesso il 24 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 82'390.20 oltre agli interessi del 5% dal 9 settembre 2014, indicando quale titolo di credito “Saldo Leasingvertrag nr. __________ vom 14.7.2008 resp. Koffizientenabrechnung vom 19.8.2014”.

                                  C.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 dicembre 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 78'790.20 oltre agli accessori. Al­l’udienza di discussione tenutasi il 7 marzo 2016, l’istante non si è presentata, mentre la parte convenuta si è opposta all’istanza.

                                  D.   Statuendo con decisione 11 marzo 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 70'932.80 (anziché fr. 78'790.20) oltre agli interessi del 5% dal 9 settembre 2014, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senza assegnare indennità.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 marzo 2016 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 33'180.40, previa concessione dell’effetto sospensivo. Con decreto 20 aprile 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. La CO 1 non ha presentato osservazioni sul reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 14 marzo 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di leasing, in relazione alle condizioni generali, al verbale di riconsegna del 27 maggio 2014 e al conteggio finale del 19 agosto 2014, costituisce riconoscimento di debito limitatamente agli importi di fr. 30'956.55 per il maggior chilometraggio dell’autovet­­tura al momento della riconsegna, di fr. 42'925.85 per le rate impagate e di fr. 650.– per parte dei costi di ripristino del veicolo. A mente del Pretore, in mancanza di un conteggio non vanno invece ammesse il saldo delle spese di ripristino, pari a fr. 3'600.– (corrispondenti a fr. 4'250.– ./. 650.–), le altre spese di fr. 244.40 e gli interessi di fr. 4'013.40. Per tali motivi il Pretore ha parzialmente rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 70'932.80 (ovvero fr. 78'790.20 ./. 3'600.– ./. 244.– ./. 4'013.40).

                                         Il primo giudice ha precisato che il numero di chilometri supplementare è stato espressamente riconosciuto dalla debitrice con la sottoscrizione del verbale di riconsegna dell’autovettura, respingendo l’eccezione della convenuta secondo cui vi sarebbe stata una nuova pattuizione tra le parti a seguito della quale i chilometri supplementari percorsi non sarebbero 21'955 ma solo 11'955, stante il prolungamento di un anno del contratto. Questo per tre motivi: primo, l’escussa con la sottoscrizione del verbale di riconsegna ha espressamente riconosciuto che i chilometri effettivi ammontano a 71'955; secundo, il contratto leasing scadeva il 26 maggio 2013; e tertio, l’accordo di rimborso con rinnovo delle condizioni generali del contratto leasing è stato sottoscritto il 12 febbraio 2014 e quindi dal maggio 2013 al febbraio 2014 erano in vigore le disposizioni del contratto leasing, che prevedevano un chilometraggio massimo di 10'000 chilometri all’anno per la durata di 5 anni e il pagamento di 141 centesimi per ogni chilometro supplementare.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 riconosce che al momento della consegna dell’autovettura risultavano ancora scoperte rate leasing per fr. 42'038.85. Essa afferma però che nell’istanza di rigetto la procedente ha dichiarato di voler ridurre la sua pretesa di fr. 3'600.– e di rinunciare agli interessi di mora conteggiati nell’estratto conto del 15 dicembre 2015 per un totale di fr. 14'480.40. Rimprovera quindi al Pretore di non avere dedotto dall’importo rivendicato dall’istante (fr. 78'790.20) l’intero ammontare di fr. 18'080.40 con­donato dall’istante, ma solo fr. 7'857.40. La reclamante invoca inoltre una violazione del divieto dell’anatocismo e ribadisce che in seguito all’accordo del 12 febbraio 2014, con relativo rinnovo delle condizioni generali del leasing fino all’estinzione del debito, al momento della riconsegna del veicolo il 27 maggio 2014 la durata del contratto era di 72 mesi e non di soli 60 mesi, motivo per cui il chilometraggio incluso era di km 60'000 e i chilometri in eccesso solo di 11'955.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Nella fattispecie va innanzitutto chiarito che con l’istanza la procedente ha postulato che l’opposizione venisse rigettata per complessivi fr. 78'790.20, composti di fr. 30'956.55 per la maggior percorrenza chilometrica dell’autovettura rispetto a quanto previsto nel contratto (km 10'000/anno), pari a km 21'955 al momento della riconsegna, di fr. 42'925.85 per le rate leasing scoperte, di fr. 650.– per spese di “rimessa in ordine”, di fr. 244.40 per altre spese e di fr. 4'013.40 per interessi. Rispetto alle sue domande formulate con il precetto esecutivo fondate sul conteggio del 19 agosto 2014 (doc. F), essa ha quindi rinunciato a gran parte (pari a fr. 3'600.–) della sua pretesa di fr. 4'250.– per le spese di ripristino dell’auto, limitandola a fr. 650.–. La CO 1, d’altronde, aveva già rinunciato a richiedere gli interessi di mora elencati nel conteggio del 15 dicembre 2015 (doc. E) per un totale di fr. 14'480.40 quando ha presentato la domanda d’esecuzione, fondata come detto sul conteggio del 19 agosto 2014 (doc. F), che a titolo d’interessi menziona il solo importo di fr. 4'013.40. Non sussiste pertanto alcun motivo per dedurre una seconda volta gli importi in questione. Anzi, la decisione impugnata è finanche favorevole alla reclamante, nella misura in cui il Pretore ha perso di vista, nell’escludere dal rigetto dell’opposizione fr. 3'600.– per parte delle spese di ripristino, cui la CO 1 aveva appunto già rinunciato nel­l’istanza. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto rigettare l’oppo­­sizione per fr. 74'532.40 e non solo per fr. 70'932.80. Stante il divieto di riformare la sentenza impugnata a sfavore del reclamante (divieto della reformatio in peius, cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), tuttavia, tale questione non necessita di ulteriore disamina.

                                5.2   Ciò posto, il contratto di leasing (doc. A), che prevede il pagamento di 59 rate di fr. 2'515.70 ciascuna, costituisce senz’altro valido titolo di rigetto dell’opposizione per almeno fr. 42'925.85, importo peraltro riconosciuto dalla stessa escussa nelle sue osservazioni e che corrisponde alle rate rimaste impagate secondo il conteggio del 15 dicembre 2015 (doc. E). Il contratto di leasing, unitamente al verbale di riconsegna dell’autovettura (doc. D), costituisce pure titolo di rigetto per fr. 30'956.55, corrispondenti all’indennizzo dovuto alla procedente per la maggior percorrenza chilometrica dell’autovettura rispetto a quanto previsto nel contratto. Nel contratto di leasing è infatti stata prevista una durata contrattuale di 5 anni, una percorrenza annua massima di km 10'000 e un supplemento di 141 centesimi per ogni chilometro di maggiore percorrenza. Orbene, dal verbale di riconsegna emerge che al momento della riconsegna l’autovettura aveva percorso km 71'955, ossia km 21'955 in più rispetto a quanto compreso nel contratto, che moltiplicati per fr. 1.41 al chilometro danno appunto fr. 30'956.55. Il verbale di riconsegna giustifica infine il rigetto dell’opposizione altresì per le spese di ripristino di fr. 650.–, nello stesso espressamente riconosciuti dalla procedente.

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                                6.1   Nel caso specifico la reclamante lamenta che l’istante avrebbe violato il divieto dell’anatocismo, secondo cui non si possono pretendere interessi di ritardo per il mancato pagamento d’inte­­ressi di mora (art. 105 cpv. 3 CO), nella misura in cui avrebbe conteggiato nella pretesa di fr. 78'790.20 gli interessi di mora del leasing, per poi richiedere con l’istanza di rigetto ulteriori interessi di mora del 5% sui fr. 78'790.20. Sennonché nessun credito per interessi figura nell’importo per cui il Pretore ha concesso il rigetto dell’opposizione. Infatti, come ricordato (sopra consid. 5.1), già con la domanda d’esecuzione la procedente aveva rinunciato alla sua pretesa per interessi di fr. 14'480.40, e il Pretore non ha concesso il rigetto dell’opposizione per l’altra pretesa di fr. 4'013.40.

                                6.2   La RE 1 eccepisce inoltre che con la sottoscrizione del verbale di riconsegna essa non ha riconosciuto di aver percorso 21'955 chilometri supplementari, ma unicamente di avere effettuato complessivamente 71'955 chilometri fino alla riconsegna. Ricordato che il contratto di leasing è scaduto il 26 maggio 2013 ma che il 12 febbraio 2014 le parti sono giunte a un accordo per il pagamento dell’arretrato, essa sostiene che il contratto e le condizioni generali sono stati rinnovati fino all’estinzione del debito, sicché dal maggio del 2013 al maggio del 2014 (data di restituzione del veicolo) ha continuato a vigere la disposizione che prevedeva una percorrenza massima per anno di km 10'000. Dalla conclusione del contratto di leasing alla sua estinzione, il 27 maggio 2014, con la riconsegna del veicolo, sarebbero dunque trascorsi 72 mesi e non soli 60, motivo per il quale il chilometraggio incluso sarebbe di km 60'000 (e non 50'000) e i chilometri in eccesso solo 11'955 (e non 22'955).

                                  a)   Ora, nell’accordo del 12 febbraio/13 marzo 2014 (doc. 3) la procedente ha accettato il rimborso di fr. 10'000.– mensili a partire dal 31 marzo 2014 fino all’estinzione del debito riferito al contratto di leasing e ha autorizzato l’escussa a mantenere il possesso dell’autovettura a condizione ch’essa rispettasse il piano di pagamento concordato. Dall’accordo non risulta che le parti, come invece preteso dalla reclamante, abbiano modificato i contenuti o prorogato la validità del contratto di leasing per un ulteriore anno. Esse, infatti, si sono limitate a precisare che le condizioni generali di leasing (doc. B) – nelle quali non è previsto che se l’auto­­vettura viene lasciata nelle mani del prenditore del leasing dopo la scadenza del contratto questo viene automaticamente prorogato alle medesime condizioni per la durata dell’ulteriore possesso – avrebbero mantenuto la loro validità fino all’estinzione del debito. I contenuti del contratto di leasing, che è terminato 60 mesi dopo la consegna dell’autovettura (art. 2 delle condizioni generali) avvenuta il 23 giugno 2008 (doc. C), sono rimasti perciò quelli concordati alla sua stipulazione, ossia una durata di 60 mesi, il pagamento di una prima rata di fr. 30'000.– e di ulteriori 59 rate di fr. 2'515.70 cadauna, una percorrenza annua massima di km 10'000, per un totale di km 50'000 nei cinque anni di durata contrattuale, e il pagamento di un supplemento di 141 centesimi per ogni chilometro percorso in più. Già per questo motivo la censura della reclamante risulta infondata.

                                  b)   D’altronde, come emerge dal conteggio del 19 agosto 2014 (doc. F), ma in particolare da quello del 15 dicembre 2015 (doc. E), la procedente ha preteso dalla reclamante il pagamento unicamente delle 60 rate previste nel contratto di leasing, l’ultima delle quali con scadenza al 31 maggio 2013, e non anche di successive ulteriori dodici rate sino alla riconsegna dell’autovettura, avvenuta il 27 maggio 2014 (doc. D), cosa che invece avrebbe senz’altro fatto nell’ipotesi che, come sostenuto dall’escussa, le parti avessero concordato la proroga di un anno del contratto di leasing alle condizioni in esso previste. Quest’ultima costellazione, del resto, sarebbe stata sfavorevole alla convenuta, perché in tale ipotesi essa avrebbe risparmiato fr. 14'100.– beneficiando della possibilità di percorrere ulteriori km 10'000 a costo zero, ma avrebbe dovuto corrispondere alla procedente le rate mensili di leasing di fr. 2'515.70 cadauna, che nell’arco di un anno le avrebbe causato un costo di fr. 30'188.40. Da quanto precede discende che anche questa eccezione della RE 1, non essendo stata resa verosimile, dev’essere respinta, con la conseguente reiezione del gravame.

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, non avendo la CO 1 presentato osservazioni.

                                         Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'752.40, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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