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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.04.2016 14.2016.71

13. April 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·702 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio per mancato anticipo delle spese processuali. Termine entro il quale chiedere la rateazione dell’anticipo

Volltext

Incarto n. 14.2016.71

Lugano 13 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 19 luglio 2013 da

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 marzo 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 luglio 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’ex moglie CO 1 per l’incasso di fr. 1'700.–, indicando quale titolo di credito la “liquidazione del divorzio”;

                                         che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 luglio 2013 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Il 24 settembre 2013 il Giudice di pace ha impartito all’i­­stante un ultimo termine di 10 giorni per versare fr. 130.– quale anticipo delle spese processuali presumibili, avvertendolo che in caso di mancato pagamento non si sarebbe entrato nel merito dell’istanza. Solo il 4 ottobre 2013 RE 1 ha chiesto al primo giudice se potesse pagare l’anticipo il 5 ottobre 2013, ciò che però non ha fatto.

                                         che statuendo con decisione 22 marzo 2016, il Giudice di pace ha dichiarato di non entrare nel merito della causa, rinunciando a prelevare la tassa di giustizia e le spese.

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2016, chiedendo di poter saldare il suo “debito” di fr. 130.– “a piccole rate mensili”;

                                         che una proroga del termine per prestare l’anticipo delle spese – anche richiesta sotto forma di una domanda di rateazione – dev’essere formulata prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC, applicabile anche al termine per la prestazione dell’anticipo: Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 101 CPC);

                                         che nella fattispecie la richiesta contenuta nel reclamo è pertanto ampiamente tardiva;

                                         che, d’altronde, la questione di sapere se la richiesta di dilazione del 4 ottobre 2013 fosse tempestiva può essere lasciata indecisa poiché l’istante non ha comunque pagato entro il termine da lui indicato né entro i successivi 30 mesi;

                                         che a scanso di equivoco va del resto precisato che l’anticipo di fr. 230.– non è (più) un debito di RE 1, dal momento che il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha rinunciato a prelevare spese processuali;

                                         che la sentenza impugnata resiste quindi alla critica e va pertanto confermata;

                                         che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante e il fatto ch’egli risulti sprovvisto di formazione giuridica e abbia agito senza il patrocinio di un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'700.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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