Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.2016 14.2016.66

20. Mai 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,478 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convalida di sequestro. Contratto di divisione ereditaria. Conguaglio le cui modalità di pagamento sono subordinato a un accordo tra le parti. Interpretazione e volontà delle parti in merito all’esigibilità del credito

Volltext

Incarto n. 14.2016.66

Lugano 20 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa SO.2015.2034 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 maggio 2015 da

RE 1 (I) (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

contro  

CO 1 (I) (patrocinato dall’avv. PA 2,)  

giudicando sul reclamo del 21 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 16 marzo 2013 è deceduta __________, madre di RE 1. Con accordo di divisione 9 aprile 2013 i fratelli RE 1 hanno stipulato – tra l’altro – che “per compensare i differenti valori convenzionali di cui ai punti 2 e 3, è stabilito un conguaglio in denaro di Euro 1'000'000.– dovuto da CO 1 a RE 1, da regolarsi con modalità e tempi da determinarsi di comune accordo tra i Fratelli”. Al riguardo non è stata trovata alcuna intesa tra le parti.

                            B.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 489'455.08 oltre agli interessi del 5% dal 28 luglio 2014, indicando quale titolo di credito l’“Ac­­cordo di divisione del 09.04.2013; ESECUZIONE A CONVALIDA DEL SEQUESTRO N. __________”.

                            C.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 maggio 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’u­­dienza di discussione tenutasi il 24 settembre 2015 è comparso solo l’istante, che ha chiesto di rinviare l’udienza fino alla decisione finale sull’opposizione interposta al pregresso sequestro. Con decisione 19 febbraio 2016 (inc. __________) il Pretore ha accolto l’opposizione al sequestro e l’ha di conseguenza annullato. Alla seconda udienza di discussione tenutasi il 25 febbraio 2016, la parte istante ha confermato la sua domanda di rigetto, mentre il convenuto ha concluso per la reiezione della stessa. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

                            D.  Statuendo con decisione del 3 marzo 2016, il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione, ponendo a carico dell’escu­tente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore della parte convenuta.

                            E.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento – previo conferimento dell’effetto sospensivo – e l’accoglimento dell’istanza. Con decreto 22 marzo 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo e il 7 aprile 2016 ha annullato, in conformità con il principio d’eco­nomia della procedura, l’ordinanza 5 aprile 2016 con cui aveva assegnato al convenuto un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 marzo 2016 (estratto track & trace n. 98.46.101801.11030227), in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha sostanzialmente ribadito quanto esposto nella decisione sull’opposizione al sequestro del 19 febbraio 2016 (inc. __________). A suo parere la tesi del­l’escusso, secondo cui in assenza di accordo tra le parti il credito non sarebbe ancora esigibile, risulta più affine al tenore letterale dell’accordo che non la tesi della creditrice, secondo cui troverebbe applicazione l’art. 75 CO, per cui l’adempimento dell’obbli­gazione può essere chiesto ed eseguito immediatamente ove la scadenza non risulti né dal contratto né dalla natura del contratto. Il primo giudice ha poi ammesso che, interpretando l’accordo alla lettera, RE 1 “si è esposta al rischio che la controparte possa cercare di sottrarsi al suo raggiungimento ad vitam aeternam”, ma egli ha anche constatato che volendo applicare l’art. 75 CO, le decisioni inerenti alle modalità e ai tempi d’estinzione del credito “sarebbero unilateralmente nelle mani della creditrice sequestrante, ciò che cozza con il tenore letterale del testo, nonché quello che appare essere lo spirito del punto 4 dell’accordo di divisione”. Rilevato che la parte sequestrante, invece di cercare un accordo con l’op­ponente, ha piuttosto proceduto a vendere la collezione di monete e quella di armi, “compensandone la parte del prezzo di compravendita ottenuto (cfr. doc. H) che invece sarebbe spettato al fratello…” e ha inoltre fissato perentoriamente termini al fratello per saldare la rimanenza del credito, il Pretore ha ritenuto di non poter imputare più a CO 1 che alla sorella un comportamento contrario alla buona fede, e stante l’assenza di un accordo al riguardo ha concluso che il credito non è esigibile.

                             4.  Nel reclamo RE 1 sostiene anzitutto che il Pretore abbia violato l’art. 18 CO, non tenendo conto del fatto che la vera e concorde intenzione delle parti non era quella di far dipendere il rimborso dalla sola volontà del debitore, altrimenti il credito in questione non potrebbe mai essere incassato. La reclamante ricorda di aver sollecitato numerose volte il pagamento del credito, senza mai ottenere alcun riscontro dal proprio fratello, il quale non vuole accordarsi né sulle modalità, né sui tempi di pagamento. In assenza totale di una tale volontà da parte del debitore sarebbe quindi applicabile l’art. 75 CO. Per averle inoltre addossato l’onere di dimostrare di aver proposto un accordo, ciò che spetterebbe invece a CO 1, il Pretore avrebbe inoltre violato anche gli art. 8 e 2 CC (onere della prova e osservanza della buona fede). Infine la reclamante conclude per il rigetto dell’op­posizione interposta dal debitore, sottolineando che anche l’am­montare del credito è provato.

                             5.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso     o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tri­bunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 del­l’11 agosto 2015, consid. 5).

                             6.  Nella fattispecie è controversa anzitutto l’esigibilità del credito a favore della sequestrante, stabilita al punto 4 dell’accordo 9 aprile 2013.

                           6.1  Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva) e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affi­­damento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; sentenza della IICCA 12.2013.141 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii). Riassuntivamente, per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi al testo delle stesse. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel contratto, dallo scopo perseguito dalle parti o da altre circostanze può risultare che esso non restituisce con esattezza il senso dell’accordo, che dev’essere quindi dedotto per interpretazione (v. DTF 127 III 444 consid. 1/b; sentenza della II CCA 12.2009.174 del 23 aprile 2012 consid. 4).

                           6.2  In concreto, la clausola da interpretare ha il seguente tenore: “Per compensare i differenti valori convenzionali di cui ai punti 2 e 3, è stabilito un conguaglio in denaro di Euro 1'000'000.– dovuto da CO 1 a RE 1, da regolarsi con modalità e tempi da determinarsi di comune accordo tra i Fratelli” (doc. B, pag. 2, punto 4). Ora, come già rilevato dal Pretore, secondo il testo della clausola appena citata il versamento del conguaglio è esplicitamente subordinato al raggiungimento di un accordo per quanto riguarda le modalità e i tempi di trasferimento del denaro. Il testo della pattuizione è chia­ro e non appaiono date circostanze – che la reclamante neppure allega – dalle quali si possa dedurre che l’accordo non rispecchi­erebbe la concorde e comune volontà dei contraenti. Che il man­cato raggiungimento di un’intesa sulle modalità e sui tempi di adempimento dell’accordo ne impedisca l’esecuzione non giustifica, contrariamente a quanto crede la reclamante, di considerarlo difforme dalla volontà delle parti. Semplicemente, come in tutti i casi in cui le parti non riescano a mettersi d’accordo sull’esecu­zione di un’obbligazione, esse hanno la possibilità di adire il giudice per statuire in modo vincolante sulla controversia, segnatamente con un’azione di divisione dell’eredità intesa a regolare tutti i punti di disaccordo (nella fattispecie risultano tali anche altre questioni su cui non era ancora stato raggiunto un’intesa al momento della sottoscrizione dell’accordo 9 aprile 2013, v. doc. B, punti 8 in fine e 10).

                           6.3  Avendo, pertanto, le parti regolato espressamente la questione dell’esigibilità del conguaglio, a prescindere dall’applicabilità del diritto svizzero non vi è spazio per la norma dispositiva dell’art. 75 CO, secondo cui “può essere chiesto ed eseguito immediatamente l’adempimento di un’obbligazione, per la quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico”. Nulla si può così rimproverare al Pretore, giacché la reclamante, cui incombeva la prova dell’esigibilità del titolo di rigetto dell’opposi­zione (sopra consid. 5), ammette di non avere raggiunto un accordo con il fratello sulle modalità e sui tempi di esecuzione del conguaglio.

                           6.4  RE 1, invero, sostiene di aver chiesto diverse volte il versamento del conguaglio, sottolineando che suo fratello CO 1 non ha alcuna intenzione di accordarsi con lei sulle modalità e i tempi di pagamento. Per lei spettava a lui dimostrare di aver formulato una proposta di regolamento. A parte il fatto che la reclamante non ha provato di aver cercato di raggiungere un’intesa con suo fratello, essendosi apparentemente limitata a sollecitare il pagamento del credito (doc. E e F), senza dimenticare ch’essa non contesta di aver proceduto a incassare il credito con decisioni proprie in merito alle collezioni di monete e di armi senza interpellare suo fratello, si evince dalla documentazione prodotta da quest’ultimo (doc. 4 e 5) ch’egli ha offerto la propria disponibilità per una discussione o un incontro tesi a chiarire tutte le pendenze tra le parti. Poco importa del resto a quale parte si possa addebitare la colpa della mancata intesa. Ancora una volta, onde addivenire a una soluzione rimane pur sempre per l’istante la facoltà di adire il giudice. Stante l’attuale inesigibilità del credito vantato dalla reclamante, il reclamo non può ch’essere respinto.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’ordi­­nanza 5 aprile 2016 che conteneva l’assegnazione di un termine per presentare le proprie osservazioni essendo stata annullata. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 489'455.08, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2016.66 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.2016 14.2016.66 — Swissrulings