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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.09.2016 14.2016.63

14. September 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,182 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Incarico quale membro di un consiglio d’amministrazione. Indennità di partenza (“termination payment”) di non meno di dodici mesi del salario annuo lordo del lavoratore

Volltext

Incarto n. 14.2016.63

Lugano 14 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa SO.2015.4697 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 ottobre 2015 da

CO 1 (I) (patrocinato dall’ PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’ PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 17 marzo 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 28 gennaio 2014 l’RE 1 a __________ (in seguito: RE 1), quale datrice di lavoro (“employeur”), e CO 1 in veste di dipendente (“employé”) hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro (“contrat d’engagement”) di durata indeterminata a partire dal 13 febbraio 2014 per un salario annuo lordo di fr. 105'000.– e un bonus per un massimo di fr. 21'000.– annui. Con modifica del 12 marzo 2014 (“avenant au contrat d’engagement”) CO 1 è stato promosso responsabile delle finanze di gruppo (“Group Chief Financial Officer”) e il suo stipendio a partire dal 1° marzo 2014 è stato aumentato per la parte fissa annua lorda a fr. 170'500.– pagabile in tredici mensilità, oltre a una “retribuzione variabile” per un massimo del 20% della retribuzione fissa in caso di raggiungimento degli obiet­tivi stabiliti annualmente dalla società. Con addendum datato 24 gennaio 2014, ma firmato solo il 2 luglio 2014 dall’allora presidente del consiglio d’amministrazione dell’RE 1 e in data non precisata da CO 1, le parti hanno previsto che quest’ulti­mo, dopo la cessazione (“termination”) del suo incarico come membro del consiglio d’amministrazione dell’RE 1 o dell’E__________ SA (ora: P__________ SA), sarebbe stato legittimato a ottenere un’indennità versata da un fondo di eccedenze gestito da un’assicurazione (“benefit plan payment with an Insurance company”) o un’indennità di partenza (“termination payment”) di non meno di dodici mesi del suo salario annuo lordo. Il 19 agosto 2015 CO 1 ha dato le sue dimissioni dal suo incarico da membro del consiglio d’amministrazione e da vice presidente sia dell’RE 1, sia della P__________ SA con effetto dal 4 settembre 2015.

                            B.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 170'500.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2015, indicando quale titolo di credito il “Contratto di lavoro aggiuntivo 24.01.2014 (Addendum to Employee Agreement), benefit Plan Payment”.

                            C.  Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 ottobre 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 15 febbraio 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                            D.  Statuendo con decisione del 4 marzo 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore dell’istante.

                            E.  Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 marzo 2016 per ottenere la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2016 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 7 marzo 2016 (tracciamento dell’invio n. __________), in con­creto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha deciso che l’addendum al contratto di locazione (recte: lavoro) del 24 gennaio 2014 insieme alla successiva aggiunta del 12 marzo 2014 costituiscono valido riconoscimento di debito. Ritenendo che il salario lordo annuo sia precisamente determinato in fr. 170'500.–, egli ha specificato che tale somma è esigibile indipendentemente dalle modalità di rescissione, il mandato di vice presidente del consiglio d’amministrazione dell’istante avendo preso fine con effetto al 4 settembre 2015. Relativamente alle due opzioni di remunerazione contenute nell’addendum, il primo giudice ha considerato che l’istante aveva scelto il pagamento della somma di denaro e che la reclamante, prima dell’opposizione interposta al precetto esecutivo, non ha mai contestato tale scelta. Dal tenore della clausola in questione non risulterebbe inoltre alcun “obbligo di concordare o notificare alla controparte l’opzione prescelta”. Da ultimo, il primo giudice ha precisato che vi è identità tra il credito indicato nel precetto esecutivo e quello risultante dai documenti prodotti quale titolo di rigetto (aggiunta e addendum).

                             4.  Nel reclamo l’RE 1 fa valere in primo luogo che la terza clausola dell’addendum contiene un impegno di pagamento soggetto a una condizione (“after your termination as member of the board …”) che necessita di essere interpretata e che secondo lei non si è verificata. A mente sua si tratta di una pattuizione inerente a un pagamento sostanziale vincolato, simile a un’indennità di partenza non regolata dalla legge. Il termine “termination” significherebbe “rescissione” o “disdetta”, ma non “dimissioni” (“resignation”). La vera volontà delle parti sarebbe stata quindi quella di tutelare il lavoratore nell’eventualità di una revoca delle cariche nel consiglio d’amministrazione, detto paracadute dorato (“golden parachute”), ma non di dare al convenuto la possibilità di rassegnare “in ogni momento e di sua spontanea volontà” le proprie dimissioni e di ricevere una sostanziosa indennità. Una tale pattuizione non avrebbe alcun senso per la reclamante.

                                  In secondo luogo l’RE 1 sostiene che non sussiste identità tra il credito posto in esecuzione e l’importo stabilito nell’addendum, tale importo non essendo né determinato né sufficientemente determinabile, poiché non è possibile, sulla base dei documenti agli atti, determinare gli oneri sociali da dedurre dall’indennità pattuita, in particolare i contributi inerenti all’imposta alla fonte e alla previdenza professionale. Andrebbe inoltre dedotta la tredicesima. Donde la necessità di respingere l’istanza.

                             5.  Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 sottolinea che la traduzione dell’addendum è chiara e non è soggetta a interpretazione. Si tratterebbe di una pattuizione che prevede un pagamento vincolato alla “termination”, ossia alla “cessazione” del mandato in questione, in seguito sia a dimissioni del lavoratore, sia a revoca da parte del consiglio d’amministrazione. A mente dell’escutente non è indicato da nessuna parte che si debba trattare di un versamento (di almeno fr. 170'500.–) al netto dei contributi vari, tenuto conto che nell’accordo non è prevista una quantificazione in questo senso. Infine egli aggiunge che le dodici mensilità, che costituirebbero solo l’importo minimo, sarebbero da calcolare includendo la quota parte di tredicesima.

                             6.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                           6.1  Nella fattispecie l’istante indica come titolo di rigetto l’addendum al contratto di lavoro (“Addendum to Employee Agreement”) formulata il 24 gennaio 2014 (doc. E), pretendendo un’indennità di partenza (“termination payment”) di non meno di dodici mensilità del suo salario annuo lordo, prevista in caso di cessazione (“termination”) del suo mandato di membro del consiglio d’amministrazio­­ne o dall’RE 1 o dall’E__________ SA. Le parti concordano sul fatto che si tratta di una pattuizione tra la datrice di lavoro e il lavoratore, conclusa nell’ambito del loro rapporto di lavoro e che essa è parte integrante del contratto firmato il 28 gennaio 2014 (doc. C) e modificato il 12 marzo 2014 (doc. D) (reclamo, pag. 6 n. 18 e osservazioni al reclamo, pag. 3 in alto). In realtà non risulta in modo univoco dagli atti processuali che la funzione del lavoratore in seno ai noti consigli d’ammini­­strazione sia disciplinata dal contratto di lavoro, che non ne fa menzione, mentre l’addendum non regola le condizioni dell’inca­­rico, se non per quanto riguarda l’indennità di partenza, né ne vincola la durata a quella del contratto di lavoro. Potrebbe anche trattarsi di un mandato conferito con atto separato e anteriore.

                           6.2  La questione può comunque essere lasciata aperta perché è incontestabile – anche per la reclamante – che la stessa si è impegnata a versare ad CO 1 dopo la “termination” del noto incarico un’indennità di partenza (“termination payment”) di non meno di dodici mesi del suo salario annuo lordo (“After your termination as member of the board of RE 1 or E__________ SA you will be entitled to receive a benefit plan payment with an Insurance company or alternatively a termination pay­ment, not less than 12 months of your yearly gross salary”, doc. E n. 3). Si tratta quindi di un chiaro riconoscimento di debito. Gli unici quesiti da risolvere in questa sede sono quindi quelli di verificare se le censure della reclamante circa il senso da attribuire alla parola “termination” e la quantificazione dell’indennità giustifichino una modifica della sentenza impugnata.

                             7.  L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

                           7.1  Secondo la reclamante, la parola “termination” significherebbe “rescissione” o “disdetta”, ma non “dimissioni” (“resignation”), motivo per cui l’istante non avrebbe diritto ad alcuna indennità, avendo egli stesso posto fine agli incarichi. A parte il fatto che le sue allegazioni non sono confortate da nessun elemento concreto e oggettivo (come per esempio il riferimento a un dizionario), anche in italiano la “rescissione” o la “disdetta” sono modi di terminare un contratto non riservati a una determinata parte (se non a quella ritenuta “debole”, come potrebbe essere proprio il lavoratore). Interpretare la parola “termination” come “cessazione” dell’incarico (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo) già dal punto di vista etimologico non risulta manifestamente insostenibile. Orbene, la reclamante non contesta che gli incarichi dell’istante nei consigli d’amministrazione dell’RE 1 e dell’E__________ SA siano cessati. La decisione impugnata resiste quindi alla critica su questo punto.

                           7.2  Argomenta la reclamante che la logica della pattuizione dell’in­­dennità di partenza era di garantire un “golden parachute” all’istan­­te in caso di revoca delle sue cariche in consiglio d’amministra­­zione e non quella di permettergli di ricevere una sostanziosa indennità semplicemente rassegnando le proprie dimissioni in ogni momento e di sua spontanea volontà, ciò che non avrebbe alcun senso per il datore di lavoro. Essa, tuttavia, non appoggia la sua personale interpretazione dell’addendum sul titolo stesso né sul contratto di lavoro. Anzi, il testo dell’addendum ricorre a una locuzione semanticamente aperta come “termination”, che come visto include le dimissioni dell’organo. Che CO 1 potesse rassegnare le dimissioni unilateralmente in ogni tempo non si evince d’altronde dall’addendum o dagli altri atti processuali. Fatto sta che la reclamante le ha accettate poiché non contesta che gli incarichi in questione siano terminati. Delle modalità di cessazione dei mandati la reclamante poteva tenere conto nella fissazione dell’importo dell’indennità, che non doveva però essere inferiore a dodici mensilità del suo salario annuo lordo. Anche su questo punto il reclamo si rivela pertanto infondato.

                             8.  Secondo la reclamante l’importo dell’indennità di partenza non sarebbe né determinato né sufficientemente determinabile, poiché non sarebbe possibile, sulla base dei documenti agli atti, determinare gli oneri sociali da dedurre dall’indennità pattuita, in particolare i contributi inerenti all’imposta alla fonte e alla previdenza professionale. Andrebbe inoltre dedotta la tredicesima.

                           8.1  Secondo la giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto (sentenze della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d; 14.2014.171 del 20 gennaio 2015, consid. 5.1; in ultimo luogo: 14.2015.21 del 7 maggio 2015, consid. 7 e 7.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF).

                           8.2  Nel caso specifico, già si è detto che la natura dell’accordo relativa all’indennità di partenza non è univoca (v. sopra consid. 6.1) e comunque sia siffatta indennità non ha carattere di salario ricorrente, ma è un’indennità unica da versare a fine contratto. D’altronde il principio appena ricordato non è assoluto (“in linea di massima”), in particolare non si applica ovviamente ai contratti di lavoro in cui le parti hanno esplicitamente pattuito il versamento del salario netto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 43 ad art. 80) o la messa a carico del datore di lavoro di tutti i contributi sociali.

                           8.3  Nella fattispecie in esame, le parti hanno convenuto il versamento di un’indennità di partenza di non meno di dodici mesi del suo salario annuo lordo (“not less than 12 months of your yearly gross salary”, doc. E n. 3). Oggetto della pattuizione non è il salario annuo lordo, bensì un’indennità il cui importo non deve essere inferiore a dodici mensilità del salario lordo. L’ammontare dell’inden­­nità è quindi chiaramente definito: è pari almeno a dodici mensilità del salario lordo annuo dell’istante come definito nell’aggiunta al contratto di lavoro del 12 marzo 2014 – ciò che la stessa insorgente ammette (reclamo, n. 28) –, ovvero a fr. 157'384.60 (12/13 di fr. 170'500.–, doc. D n. 2). Contrariamente a quanto sostiene l’escutente nelle osservazioni al reclamo (a pag. 4), che l’addendum fissi una retribuzione minima non consente di estendere l’indennità alla tredicesima, poiché la reclamante si è impegnata a versare solo il minimo pattuito, mentre la concessione di un importo superiore è secondo ogni probabilità stata lasciata al suo libero apprezzamento. Non vanno invece dedotti gli oneri sociali, le parti non avendo previsto alcunché a questo titolo. Il fatto poi che il patrocinatore dell’escutente abbia chiesto prima dell’inoltro dell’esecuzione e dell’istanza di rigetto un’indennità pari a solo dodici mensilità del salario netto (doc. 1) non può essere considerata una rinuncia a quanto chiaramente previsto dall’addendum, anche perché la reclamante non ha accettato né dato seguito alla richiesta.

                           8.4  In definitiva, il reclamo va accolto a concorrenza di fr. 13'115.40 (1/13 di fr. 170'500.–) e la sentenza riformata nel senso dell’acco­­glimento dell’istanza limitatamente a fr. 157'384.60 oltre agli interessi del 5% dall’inizio del mese successivo alla cessazione degli incarichi, ovvero dal 1° ottobre 2015 (doc. F e H).

                             9.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 170'500.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 157'384.60 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2015.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico per fr. 80.– e per il saldo a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’istante fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 1'380.– e per il saldo a carico di CO 1, cui la reclamante rifonderà fr. 1'700.– per ripetibili ridotte.

                             3.  Notificazione a:

– ; –     .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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