Incarto n. 14.2016.51
Lugano 6 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.4449 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 ottobre 2015 da
RE 1 () (patrocinato dall’avv. dott. PA 1,)
contro
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo dell’8 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 ottobre 2011 RE 1 ed CO 1 hanno firmato una convenzione in cui essi hanno stabilito che: “1. Le parti convengono di collaborare per la realizzazione dell’operazione immobiliare per l’edificazione della part. __________ RFD di __________ […]”, pattuendo – tra l’altro – che: “2.5 a) RE 1, per sé o per conto di società da lui designata, si occuperà a titolo esclusivo delle pratiche inerenti la vendita e/o l’assegnazione di tutte le unità abitative del complesso residenziale, assumendone mandato di vendita. Per il lavoro da lui svolta sarà corrisposta una mercede complessiva per un importo fermo e fisso di fr. 591'500.– (cinquecentonovantunmilacinquecento) oltre IVA” e che “3.2 […] – RE 1 si impegna a reperire un finanziamento complessivo, in contanti, di fr. 2'200'000.– (duemilioniduecentomila), oltre all’importo di fr. 50'000.– (cinquantamila) già versato […]” “3.3 […] con un tasso di interesse creditore pari al 15% (quindici percento) annuo”. Relativamente al rimborso del “finanziamento” le parti hanno invece previsto quanto segue: “3.4 Gli interessi sul finanziamento saranno dovuti, in ogni caso, per una durata minima di due anni, per un importo complessivo di almeno fr. 660'000.– (seicentosessantamila) e dovranno essere pagati entro 24 (ventiquattro) mesi dal versamento dell’importo di fr. 2'100'000.– (duemilionicentomila) sul conto intestato a CO 1 presso __________ […] Il debito in capitale potrà essere rimborsato in ogni tempo, ma al più tardi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla sua concessione”.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso (1) di fr. 2'250'000.– oltre agli interessi del 15% dal 25 novembre 2011, (2) di fr. 300'000.– oltre agli interessi del 15% dal 15 dicembre 2011 e (3) di fr. 591'500.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2013, indicando quali titoli di credito: “1. Convenzione del 20.10.2011; 2. Vedi sopra; 3. Vedi sopra”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 ottobre 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 2'250'000.– oltre agli interessi del 15% dal 25 novembre 2011 e a fr. 591'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2013, subordinatamente dal 17 giugno 2015. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 ottobre 2015. Con replica 9 novembre 2015 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta, con duplica 27 novembre 2015, vi si è nuovamente opposta.
D. Statuendo con decisione 26 febbraio 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 1'500.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore della parte convenuta.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 29 febbraio 2016 (estratto EasyTrack n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto “più plausibile” la tesi del convenuto secondo cui la convenzione 20 ottobre 2011 non sarebbe da considerare come mutuo, ma come semplice finanziamento o apporto in capitali facente parte di un accordo più ampio finalizzato alla realizzazione di un progetto immobiliare a __________. Al riguardo, il primo giudice ha spiegato che “in nessun caso si parla di mutuo ma bensì sempre di finanziamento” e che lo stesso discorso varrebbe anche per il rimborso, in quanto si fa riferimento a un debito in capitale. A mente sua, benché sia stata prevista una data di scadenza per il rimborso (24 mesi dalla concessione), non è menzionata la persona cui il finanziamento dev’essere rimborsato. Sostenendo che il documento in questione non appare “sufficientemente chiaro e univoco” e ciò nemmeno alla luce degli estratti conto e avviso di accredito prodotti dall’istante, che provano sì i versamenti da lui fatti al convenuto ma non a quale titolo essi siano stati eseguiti, il Pretore ha concluso per la reiezione dell’istanza, precisando che l’interpretazione della volontà delle parti espressa nella convenzione esula dal potere cognitivo del giudice del rigetto provvisorio dell’opposizione.
4. Nel reclamo RE 1 rileva anzitutto che dagli atti, e segnatamente dalla convenzione 20 ottobre 2011, risultano comprovati i seguenti fatti: l’impegno del reclamante di concedere al convenuto un mutuo di complessivi fr. 2'250'000.–, l’effettivo versamento di tale somma, l’obbligo del debitore di rimborsarla entro 24 mesi dalla concessione del “finanziamento”, la pattuizione di un interesse del 15% e l’obbligo del convenuto – non adempiuto – di corrispondergli fr. 591'000.– più IVA a titolo di esecuzione del mandato di vendita. Il reclamante sottolinea quindi che entrambi i crediti sono esigibili, tenuto conto del fatto che CO 1, nel firmare ogni singola pagina della convenzione, ha riconosciuto di dovergli rimborsare fr. 2'250'000.– entro il 25 novembre 2013 (l’ultima parte del finanziamento essendo stata erogata il 25 novembre 2011) e di versare fr. 591'000.– più IVA per mercede. Focalizzando la propria attenzione sul contesto dell’operazione immobiliare senza prestare attenzione alla natura bilaterale del rapporto giuridico sorto tra le parti, il Pretore avrebbe erroneamente perso di vista l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio, e più precisamente di un riconoscimento incondizionato da parte del debitore di rimborsare il capitale e gli interessi. Nulla cambierebbero al riguardo i termini “prestito” e “finanziamento”, usati quali sinonimi nel contesto di un mutuo. Poiché – sostiene il reclamante – la convenzione è stata conclusa tra lui e il convenuto, è evidente che il “finanziamento” dev’essere rimborsato a lui, e ciò anche senza un’indicazione chiara al riguardo, tanto più che la documentazione bancaria agli atti dimostra il versamento dei fr. 2'250'000.– al convenuto. Concludendo, RE 1 ribadisce che la convenzione rappresenta un “contratto di mutuo autonomo e non condizionato da ulteriori adempimenti”, fatto tra l’altro riconosciuto implicitamente dal Pretore.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 afferma che non si è in presenza di un mutuo autonomo e indipendente dagli altri obblighi e diritti delle parti, poiché la reale volontà delle parti con la firma della convenzione è stata quella di procedere insieme, con forze e mezzi comuni, all’acquisto e all’edificazione del complesso in questione. Relativamente alla remunerazione di fr. 591'000.–, il convenuto afferma che il reclamante non ha comprovato di aver intrapreso alcun atto inteso alla vendita o all’assegnazione di tutte le unità abitative, tant’è che le stesse sono tuttora proprietà del convenuto.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
a) L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
b) Occorre quindi sfumare quanto espone il Pretore: se è vero che la determinazione del reale significato della dichiarazione di volontà del debitore (che può eventualmente differire da quello espresso) non rientra nel limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, questi è nondimeno tenuto a determinare, interpretandolo, se il documento (o i documenti) prodotto dall’escutente come titolo contiene un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Qualora l’esito dell’interpretazione non sia indiscutibile l’istanza dev’essere respinta (v. Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82).
6.2 Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva) e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; sentenza della II CCA 12.2013.141 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii). Riassuntivamente, per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi al testo delle stesse. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel contratto, dallo scopo perseguito dalle parti o da altre circostanze può risultare che esso non restituisce con esattezza il senso dell’accordo, che dev’essere quindi dedotto per interpretazione (v. DTF 127 III 444 consid. 1/b; sentenza della CEF 14.2016.66 del 20 maggio 2016, consid. 6.1).
6.3 Le parti discutono la questione di sapere se la convenzione del 20 ottobre 2011 verte su un mutuo, per principio rimborsabile, oppure su un finanziamento (o investimento o apporto in capitali), che invece non è rimborsabile. Secondo l’art. 18 cpv. 1 CO la denominazione utilizzata dalle parti non è vincolante, ciò che conta è la volontà concorde espressa dalle parti o il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra. Nel caso specifico è pacifico che il “finanziamento” complessivo di fr. 2'250'000.– che RE 1 si è impegnato a reperire (doc. D ad 3.2) è rimborsabile, al più tardi 24 mesi dopo la sua concessione, come risulta espressamente dalla cifra 3.4 cpv. 2 del contratto. A prescindere dalla terminologia usata dalle parti, il finanziamento in questione costituisce in realtà chiaramente un mutuo. La conclusione contraria del Pretore è manifestamente errata poiché non tiene conto dello stesso testo della convenzione.
6.4 Ove sia sottoscritto dal mutuatario, il contratto di mutuo di una somma determinata costituisce in via di principio un titolo di rigetto per il credito di rimborso del mutuo, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato, con documenti, l’esigibilità prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5), e che il debitore non abbia contestato di avere ricevuto il capitale pattuito (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016, consid. 7).
a) Nella fattispecie l’escusso non ha mai preteso di non avere ricevuto la somma posta in esecuzione, ma si è limitato a eccepire l’inesigibilità del suo rimborso (v. in particolare punto n. 4 delle osservazioni all’istanza). Si può quindi ritenere che CO 1 abbia effettivamente ricevuto l’importo di fr. 2'250'000.– che RE 1 si è impegnato a mutuare. Ad ogni modo tale circostanza si evince per fr. 2'100'000.– dagli estratti conto della __________ bank prodotti dal reclamante (doc. E e F, addebiti del 27 ottobre e del 25 novembre 2011 evidenziati in giallo), di cui egli è titolare (doc. L), che menzionano chiaramente la causale (“acconto […]” e “saldo finanziamento __________ (part. __________ RFD __________ […]”, “RFD __________ __________ quota spese RE 1”) e il destinatario (CO 1 per i bonifici del 25 novembre, l’avv. __________ per quello del 27 ottobre, che è stato riversato sul conto dell’escusso il 31 ottobre (doc. G secondo foglio). Per i rimanenti fr. 150'000.– la prova del versamento deriva dalla stessa convenzione del 20 ottobre 2011 (doc. D, ad 3.1 e 3.2 terzo trattino).
b) Le uniche parti della convenzione sono RE 1 ed CO 1, che hanno convenuto che il “finanziamento” stabilito al punto 3.2 sarebbe stato fornito dal primo, come effettivamente è poi avvenuto (sopra consid. 6.4/a), motivo per cui non sussiste alcun dubbio sull’identità della persona tenuta al rimborso. Non può ch’essere il convenuto. La conclusione contraria del Pretore è manifestamente insostenibile alla luce degli atti.
c) Checché ne dica il convenuto, la restituzione del finanziamento non risulta vincolata alla vendita delle unità abitative menzionate nelle premesse e al punto 2 della convenzione, né alla realizzazione di altre condizioni. Il fatto che si tratta di un progetto di acquisto e edificazione di un immobile “con forze e mezzi comuni” non cambia nulla al riguardo. La frase “Il debito in capitale potrà essere rimborsato in ogni tempo, ma al più tardi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla sua concessione” (doc. D n. 3.4), pur considerando lo scopo della convenzione volto all’edificazione comune sulla particella a __________, non lascia alcuno spazio all’interpretazione proposta dal convenuto attenendosi ai documenti agli atti.
d) Il credito in questione risulta infine essere esigibile dal 25 novembre 2013, il creditore avendo dimostrato che le ultime “tranches” del finanziamento sono state da lui erogate il 25 novembre 2011, ossia 24 mesi prima (doc. F e reclamo, pag. 5 n. 16). La convenzione costituisce dunque in principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 2'250'000.– (art. 82 cpv. 1 LEF). Su questo punto il reclamo merita accoglimento.
6.5 Per quel che concerne l’importo “fermo e fisso” di fr. 591'000.– oltre alI’IVA preteso da RE 1 a titolo di remunerazione per le pratiche di vendita e di assegnazione delle unità abitative da lui svolte (doc. D n. 2.5/a), il Pretore non si è espresso.
a) Nel reclamo il creditore afferma unicamente che il convenuto “si è incondizionatamente impegnato a pagare anche il detto importo a favore del reclamante” (reclamo, pag. 5 n. 18). Argomentando così, egli si dimentica però che in questo caso si tratta di un contratto di mandato (art. 394 segg. CO), che in linea di massima implica da parte dell’escutente la prova documentale del corretto adempimento del mandato stesso (cfr. art. 82 CO), sempreché l’escusso lo contesti. Sapere se tale contestazione debba essere resa verosimile o debba semplicemente essere formulata in modo non palesemente insostenibile è questione che la Camera, come il Tribunale federale, hanno lasciato aperta nell’ultimo stato della loro giurisprudenza (sentenze della CEF 14.2015.246 del 28 aprile 2016 consid. 5.3 e 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 consid. 7.1 con rinvii). Fatto sta che il mancato o incorretto adempimento delle prestazioni che l’escutente si è impegnato a eseguire in un contratto sinallagmatico è una circostanza negativa, che può essere resa verosimile soltanto con la sua cooperazione, nel senso ch’egli deve spontaneamente proporre indizi contrari idonei a rendere verosimile il corretto adempimento dei propri obblighi. Ove egli sia venuto meno a tale incombenza, il giudice del rigetto, nel quadro della valutazione delle prove, può senza arbitrio ritenere verosimile l’eccezione d’inadempimento sollevata dall’escusso (sentenza della CEF 14.2015.246 già citata, consid. 6.2).
b) Nel caso in esame, da un lato il convenuto ha sempre contestato l’esecuzione del mandato (act. II n. 4, act. IV, pag. 2 in basso e 3 in alto e osservazioni al reclamo, pag. 6 in basso) e dall’altro l’istante non ha fornito elementi che indizino la vendita né l’assegnazione di tutte le unità abitative del complesso residenziale. Di conseguenza non sono dati i presupposti per il rigetto dell’opposizione per quanto riguarda la remunerazione di fr. 591'000.–. Su questo secondo punto il reclamo si rivela infondato.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'841'500.–, raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'250'000.– oltre agli interessi del 15% dal 25 novembre 2013.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.– sono poste a carico della parte istante per fr. 300.– e per la rimanenza di fr. 1'200.– a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 3'000.– per ripetibili ridotte.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/5 e per i restanti 4/5 a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 4'800.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).