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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.06.2016 14.2016.34

10. Juni 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,654 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Titolo di rigetto. Pagamento parziale del debito in corso di procedura. Responsabilità della parte vincente per le spese processuali

Volltext

Incarto n. 14.2016.34

Lugano 10 giugno 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa n. 0392-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 22 dicembre 2015 da

CO 1  

contro

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

giudicando sul reclamo del 22 febbraio 2016 presentato dallo RE 1 contro la decisione emessa il 10 febbraio 2016 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 dicembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso lo RE 1 per l’incasso di fr. 889.30 oltre agli interessi del 5% dal 20 novembre 2015, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento a seguito indebita procedura concernente precetto esecutivo incarto __________ – decisione Tribunale d’ap­­pello del 19.10.2015. Concerne: Ufficio esazione e condoni, Divisione delle contribuzioni, Bellinzona”.

                            B.  Avendo lo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 dicembre 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 febbraio 2016.

                            C.  Statuendo con decisione 10 febbraio 2016, il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 500.– (anziché fr. 889.30), ponendo a suo carico le spese pro­cessuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 febbraio 2016 per ottenerne la riforma nel senso di limitare l’accoglimento dell’istan­­za a fr. 389.30 (anziché fr. 500.–), di ripartire la tassa di giustizia in ragione di fr. 85.– a carico dell’istante e fr. 65.– a proprio carico e di non assegnare indennità. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2016, CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta allo RE 1 l’11 febbraio 2016, il termine di 10 giorni è scaduto domenica 21 febbraio 2016. Presentato il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC), ovvero lunedì 22 febbraio 2016, il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, preso atto che lo Stato del Canton Ticino aveva restituito all’escutente fr. 389.30 il 19 gennaio 2016, il Giudice di pace supplente ha rigettato l’opposizione in via definitiva per il saldo di fr. 500.–.

                             4.  Nel reclamo lo RE 1 ricorda di aver versato al procedente il 14 gennaio 2016 fr. 389.30, pari alla tassa di giustizia di fr. 150.– posta a suo carico dalla CEF nella sua sentenza del 19 ottobre 2015 (inc. 14.2015.117), oltre a fr. 239.90 pagati da CO 1 all’Ufficio d’esecuzione di Svitto. Non ha invece versato né riconosciuto la rimanenza di fr. 500.– fatta valere dalla controparte a titolo di rimborso spese, non avendo l’istante prodotto per tale importo alcun titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Secondo il reclamante nel rigettare parzialmente l’opposizione il primo giudice ha quindi applicato erroneamente il diritto.

                             5.  Nella fattispecie CO 1 non ha prodotto alcun titolo (decisione giudiziaria esecutiva o titolo parificato, v. sopra con­sid. 2) che giustifichi il rigetto definitivo dell’opposizione per la somma di fr. 500.– richiesta a titolo di rimborso spese. In particolare la decisione di questa Camera del 19 ottobre 2015 (inc. 14.2015.117), di cui l’ultima pagina è acclusa all’istanza, non assegna alcuna indennità a CO 1 (dispositivi n. 1.2 e 2) poiché né in prima né in seconda istanza egli aveva motivato un suo diritto al riguardo (nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), giustificando segnatamente di avere dovuto ricorrere ai servizi di un legale per difendersi. D’altronde, non avendo lo Stato del Canton Ticino riconosciuto essere debitore dei fr. 500.– richiesti mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 cpv. 1 LEF), neppure il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso. Il reclamo deve quindi essere accolto su questo punto.

                             6.  A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                                  Nel caso specifico, sorprendentemente lo Stato chiede con il reclamo di limitare l’accoglimento dell’istanza a fr. 389.30 (anziché fr. 500.–), mentre già con le osservazioni all’istanza esso aveva rilevato di avere restituito al procedente durante la procedura di rigetto fr. 389.30, pari alle spese processuali poste a suo carico nella sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del 19 ottobre 2015 (fr. 150.–) oltre a fr. 239.90 pagati all’Ufficio di esecuzione di Svitto. Allegazione che non è contestata da CO 1 e può quindi essere considerata appurata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). È pertanto per un manifesto abbaglio che il reclamante postula la conferma del rigetto dell’opposizione a concorrenza della somma già pagata. Va così confermata la decisione del primo giudice, che giustamente ha respinto l’istanza su questo punto.

                             7.  La tassa della presente decisione, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché CO 1 non è assistito, non pare cognito di diritto e si è rimesso al giudizio della Camera. Inoltre l’errore contenuto nella decisione impugnata pare dover essere imputato principalmente al primo giudice, che ha rigetto l’opposizione senza titolo, e allo Stato che non ha spontaneamente rimborsato a CO 1 la tassa di giustizia come invece stabilito da questa Camera nella decisione del 19 ottobre 2015, obbligandolo così a procedere in via esecutiva. Tanto vale, in queste circostanze, rinunciare a riscuotere spese processuali (art. 107 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda la tassa di prima sede, anch’essa seguirebbe la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), ma per l’ultimo motivo appena evocato appare equo metterla interamente a carico dello Stato (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). In nessuna delle istanze, poi, si assegnano indennità d’inconvenienza, le parti non avendo formulato domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) – anzi lo Stato vi ha esplicitamente rinunciato in sede di reclamo.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.–, già anticipate dal­l’istante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

                                         3.   Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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