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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.2017 14.2016.307

29. März 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,288 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale speciale su prestazioni in capitale. Limitato potere di cognizione del giudice di rigetto

Volltext

Incarto n. 14.2016.307

Lugano 29 marzo 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO 147/2016 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 22 novembre 2016 da

Comune di CO 1, (rappresentato dal proprio Municipio,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 dicembre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'292.80 oltre agli interessi del 2.5% dal 30 settembre 2016, di fr. 50.– e di fr. 40.70, indicando quali titoli di credito la “tassa imposte speciali 2014”, rispettivamente la “tassa di diffida” e gli “interessi di mora fino al 29 settembre 2016”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 novembre 2016 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole aggiungendo all’importo preteso le spese esecutive di fr. 73.30. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 dicembre 2016.

                            C.  Statuendo con decisione 19 dicembre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2016 dicendosi “obbligato” a contestarla. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2017, il Comune di CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 28 gennaio 2017 RE 1 ha prodotto una replica spontanea.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                          1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 dicembre 2016, ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede.

                                  Nel caso specifico, quindi, la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista apparire dubbia, giacché con il suo allegato – assai stringato – RE 1 si limita a ribadire quanto sostenuto nelle osservazioni all’istanza di rigetto, ossia che la dichiarazione d’imposta non menzionerebbe l’esistenza di prestazioni in capitale. È nondimeno ammissibile, perché il Giudice di pace ha tralasciato di determinarsi sulla censura.

                           1.3  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                  Ora, nel caso in esame parte dei documenti prodotti in sede di reclamo appaiono nuovi, in particolare la decisione del 12 febbraio 2016 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno relativa all’“imposta cantonale annua 2014 su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza” (doc. 1), allegata sia alle osservazioni al reclamo, sia alla replica spontanea dell’escusso. Sennonché l’in­­carto trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera appare invero lacunoso, ove si consideri che alcuni documenti citati tra gli allegati all’istanza di rigetto – tra cui la predetta decisione – non vi figurano, mentre altri, come gli scritti 21, 31 marzo e 27 aprile 2016, non sono citati nell’istanza e verosimilmente formano lo “scambio di corrispondenza” che l’escusso ha indicato allegare in calce alle sue osservazioni del 6 dicembre 2016, ma che non si ritrovano nella sezione “B” dell’incarto. Se ne deve pertanto tenere conto, anche se, come si vedrà, essi non risultano di rilievo per l’esito del giudizio odierno. Per contro, tutte le (nuove) allegazioni di fatto contenute nella replica spontanea di RE 1 come pure l’allegato estratto del conto privato sono inammissibili.

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istan­za – escludendo le spese esecutive – senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente ai “mezzi di prova prodotti” e alle osservazioni dell’escusso, senza determinarsi sulle stesse.

                             4.  In due righe, nel suo reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non aver considerato, nella sua decisione, “la mancanza della somma complessiva, e la provenienza del capitale [a lui] sconosciuto”.

                                  5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

                           5.2  Nella fattispecie, il Comune di CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 sulla tassazione comunale del 3 marzo 2016 relativa alle “imposte speciali 2014”, determinata in fr. 3'292.80 applicando il moltiplicatore comunale (dell’80%) al­l’imposta cantonale annua su prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT), stabilita con decisione del 12 febbraio 2016. A tale decisione sono seguiti un primo richiamo del 19 aprile 2016, poi la diffida del 14 luglio 2016. Ora, il reclamante non pretende – né ha mai preteso – che la citata decisione amministrativa non sia passata in giudicato, né risulta d’altronde ch’egli abbia presentato reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni indicato sulla stessa e neppure che abbia impugnato la decisione cantonale del 12 febbraio 2016.

                             a)  Per vero, dallo scambio di corrispondenza già citato (sopra consid. 1.3) si evince sì una contestazione di RE 1 al Municipio di CO 1 formulata il 21 marzo 2016, ma concerne la decisione di tassazione dell’imposta comunale (ordinaria) 2014 – e non dell’imposta speciale – emessa il 23 febbraio 2016, siccome egli vi afferma di ritenere “legittima” l’imposta comunale sul reddito di fr. 190.20, ma “inaccettabile” quella sulla sostanza (di fr. 160.–) poiché a suo dire “inesistente”. Certo, nella sua risposta del 31 marzo 2016 l’Ufficio comunale delle contribuzioni ha comunicato all’escusso che le sue contestazioni andavano presentate all’ufficio circondariale di tassazione di Locarno facendo valere che “il Comune non ha nessuna autorità in merito”, risposta perlomeno imprecisa, giacché la stessa decisione di tassazione indica che “contro il calcolo dell’imposta comunale il contribuente può reclamare al Municipio entro 30 giorni”. Vero, però, che oggetto del reclamo (giusta l’art. 299 cpv. 1 LT) può essere solo il calcolo del­l’imposta comunale, ossia la semplice operazione, prevista dal­l’art. 276 LT, che consiste nell’applicare all’imposta cantonale il moltiplicatore comunale (v. sentenza della Camera tributaria del Tribunale d’appello 80.2014.300 del 10 dicembre 2014), e non la stessa imposta cantonale, la quale deve semmai essere contestata con un reclamo contro la decisione di tassazione cantonale (che l’escusso non ha dimostrato di avere impugnato). Sta comunque di fatto che siffatta contestazione non fa alcun riferimento alla decisione sull’imposta speciale in oggetto. Il suo passaggio in giudicato è pertanto pacifico.

                            b)  Nemmeno la lettera del 27 aprile 2016 con cui l’escusso ha contestato il richiamo di pagamento al Comune può essere considerata quale reclamo contro la tassa speciale. Pur non escludendo che la stessa sia stata inoltrata a seguito del primo richiamo del 19 aprile 2016, essa si riferisce ad ogni modo a importi diversi da quello stabilito nella “tassa imposte speciali 2014” in oggetto e appare manifestamente tardiva.

                           5.3  Ne discende che la decisione relativa all’imposta su prestazioni in capitale emessa il 3 marzo 2016 dal CO 1 giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 per l’importo di fr. 3'292.80 richiesto con il precetto esecutivo (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 e 275 LT), oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 30 settembre 2016 (art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 2 e tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2016 [BU 58/2015 575]), agli interessi di fr. 40.70 maturati fino al 29 settembre 2016, nonché alla tassa di fr. 50.– richiesta con la diffida del 14 luglio 2016 e prevista dall’art. 21 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria (RL 10.2.1.1.1).

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                  Nel caso specifico, il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, limitandosi a riproporre le contestazioni e richieste di spiegazioni in merito alla provenienza del capitale tassato. Orbene, esse sarebbero semmai dovute essere presentate con reclamo entro 30 giorni dalla notifica della tassazione speciale cantonale all’Ufficio circondariale di tassazione (o al Municipio di CO 1 limitatamente al calcolo dell’imposta comunale). Non lo possono più essere in sede di esecuzione. Essendo la decisione relativa all’imposta su prestazioni in capitale definitiva, essa non può più essere contestata, men che meno davanti al giudice del rigetto, che è funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale. Un argomento del genere sfugge infatti con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie, senza potersi invece pronunciare sulla sussistenza materiale del credito come tale (Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81). Il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il Comune non avendo postulato alcuna richiesta in merito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'383.50 (pari a fr. 3'292.80 + fr. 40.70 + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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