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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.2017 14.2016.306

10. März 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,122 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Responsabilità per le spese giudiziarie

Volltext

Incarto n. 14.2016.306

Lugano 10 marzo 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 16 ottobre 2016 dalla

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 9 dicembre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 850.– complessivi;

                                         che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 ottobre 2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

                                         che nel termine impartito, la parte convenuta ha prodotto la ricevuta del pagamento di fr. 937.30 all’UE di Lugano il 15 novembre 2016 a saldo del credito posto in esecuzione;

                                         che statuendo con decisione del 9 dicembre 2016, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 85.– a carico dell’istante, dopo avere rilevato che i danni di mora di fr. 160.55 compresi nella somma pagata dall’escusso non erano stati da lui riconosciuti;

                                         che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2016 per ottenerne, in via principale, il parziale annullamento e la riforma nel senso che le spese processuali di fr. 85.– e un’indenni­­tà per ripetibili di fr 120.65 siano poste a carico di CO 1, e i via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;

                                         che entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo;

                                         che secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo;

                                         che in ogni caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC);

                                         che in ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 22 dicembre 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 al più presto il 10 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo tenuto conto delle ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2016: art. 56 n. 2 LEF) e della proroga per legge del termine fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49);

                                         che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha posto le spese processuali a carico dell’istante ritenendo implicitamente che per parte dell’importo pagato dall’escusso non vi fosse un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che – sostiene la reclamante – il pagamento del credito posto in esecuzione varrebbe quale acquiescenza all’istanza sicché CO 1 sarebbe da considerare soccombente e tenuto a pagare le spese processuali e un’indennità per ripetibili in virtù dell’art. 106 cpv. 1 CPC;

                                         che a ben vedere l’escusso non ha formalmente acquiesciuto al­l’azione, ma pagando il credito posto in esecuzione ha reso l’i­stanza senza oggetto;

                                         che in tali circostanze il giudice ripartisce le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. d CPC);

                                         che nel caso specifico sia l’avvio della causa sia il suo stralcio sono da addebitare all’escusso, il cui tardivo pagamento, posteriore all’inoltro dell’istanza, ha causato spese inutili;

                                         che, per quanto riguarda la ripartizione delle spese giudiziarie, nulla cambia al riguardo il fatto che il “danno di mora secondo l’art. 103/106 CO” di fr. 160.55 non risulti essere stato riconosciuto dal­l’escusso (ad ogni modo non figura alcun titolo di rigetto per quel­l’importo nei documenti allegati all’istanza), siccome pagando anche tale somma egli ha manifestato di non contestarne la legittimità;

                                         che la decisione impugnata è dunque giuridicamente errata e va riformata nel senso di porre le spese giudiziarie a carico di CO 1;

                                         che l’indennità per ripetibili di fr 120.65 chiesta dalla reclamante rientra nei parametri stabiliti dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1), il quale per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso non ecceda fr. 20'000.–, prevede ripetibili varianti dal 3 al 17.5% del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar), ovvero, tenuto conto nella fattispecie di un valore litigioso di fr. 850.–, tra fr. 30.– e fr. 150.– arrotondati;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 205.65 (fr. 85.– + 120.65), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 85.– è posta a carico di CO 1, tenuto a rifondare all’RE 1 fr. 120.65 per ripetibili.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere all’RE 1 fr. 280.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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