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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.02.2017 14.2016.296

15. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,269 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali civili e penali (decisione che respinge un’istanza di dissequestro). Presunzione d’innocenza

Volltext

Incarto n. 14.2016.296

Lugano 15 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 agosto 2016 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2016 presentato dall’__________ RE 1 contro la decisione emessa il 29 novembre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 marzo 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso l’__________. RE 1 per l’incasso di fr. 3'030.–, indicando quali titoli di credito le “tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione 27.04.2015 emanata dalla prima Camera civile del Tribunale di appello, fattura n. __________ per fr. 500.00. Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione 25.03.2014 emanata dalla Camera di protezione del Tribunale di appello, fattura n. __________ per fr. 250.00. Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione 22.07.2015 emanata dalla Corte dei reclami penali, fattura n. __________ per fr. 2'100.00. Tasse di giudizio, spese e oneri come da decisione del 23.06.2014 emanata dalla Pretura di Lugano Sezione 5, fattura n. __________ per fr. 180.00”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 agosto 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, prorogato due volte, la par­te convenuta ha chiesto, in via principale, di sospendere la causa “in ragione della presunzione d’innocenza e dell’effetto sospensivo annesso”, e in via subordinata di sospenderla “ex art. 126 CPC”.

                            C.  Statuendo con decisione del 29 novembre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 280.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’i­­stante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata l’__________. RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che ne sia accertata la nullità o in subordine pronunciato l’annullamento, e che la procedura sia sospesa in attesa dell’esito del procedimento penale pendente contro di lei. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 dicembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, essendo stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle ferie natalizie (art. 56 n. 2 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace non si è ritenuto legittimato a entrare nel merito delle decisioni prodotte quali titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, tutte passate in giudicato, e nel respingere la domanda di sospensione della causa ha invocato la “necessità di decidere in tempi ragionevoli […] privilegiando, in caso di dubbio, la celerità rispetto alla decisione”.

                             4.  Nel reclamo RE 1 si duole del fatto che il primo giudice non avrebbe statuito sulla sua domanda di sospensione della causa né proceduto alla ponderazione dei contrapposti interessi delle parti imposta dall’art. 126 CPC, commettendo così un gravissimo diniego di giustizia. La reclamante sostiene inoltre che l’esecuzione di una sentenza penale, se non ha carattere cautelare, è di regola sospesa fino al giudizio dell’autorità di ultimo grado adita. Essa allega di avere presentato un’istanza di sospensione del procedimento relativo alle fatture emesse per le decisioni non definitive inerenti al processo penale avviato ai suoi danni nel 2010 e considera di avere già ora diritto alla sospensione in virtù della presunzione d’innocenza, o quanto meno di opporre la compensazione con la pretesa di risarcimento dei danni materiali, morali e “reputazionali” causatile da procedimenti penali per reati di cui è già stata scagionata.

                             5.  Occorre chiarire anzitutto un punto: ancorché sinteticamente il Giudice di pace ha motivato il rifiuto di sospendere la causa, invocando il carattere definitivo delle decisioni prodotte quali titoli di rigetto e l’esigenza di celerità che connota il procedimento ese­cutivo. Ha d’altronde rilevato che in caso di assoluzione totale nel processo penale l’escussa disporrà di un diritto al rimborso, almeno per alcune delle cause, ciò che rende inutile una sospensione. Non sussiste quindi alcun diniego di giustizia formale. Che la reclamante non condivida la motivazione del primo giudice è un’altra questione, da esaminare con il merito delle sue censure.

                             6.  Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le sentenze civili sono esecutive in particolare se sono passate in giudicato e il giudice non ne ha sospesa l’esecuzione (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC). I ricorsi in materia penale non avendo per principio effetto sospensivo automatico (art. 387 CPC), tranne gli appelli (art. 402 CPP), le decisioni penali sono esecutive non appena è trascorso il termine di ricorso (cfr. art. 437 cpv. 1 lett. a CPP e Calame e Perrin in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, rispettivamente n. 13 ad art. 387 CPC e n. 6 ad art. 437 CPC), finché chi dirige la procedura di ricorso non ne abbia espressamente sospesa l’esecutività.

                                  Nella fattispecie, le decisioni prodotte dall’istante, contro le quali l’__________. RE 1 ha ricorso al Tribunale federale sempre senza successo, risultano quindi tutte esecutive. Ciò vale anche per la sentenza emanata il 22 luglio 2015 dalla Corte dei reclami penali (inc. __________). Nelle decisioni incidentali e su ricorsi interposti contro decisioni incidentali (come quella appena citata), le spese procedurali possono infatti per legge essere determinate già prima della sentenza finale (art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP) e poste in esecuzione secondo la LEF (art. 442 cpv. 1 CPC) non appena sono esecutive.

                             7.  La presunzione d’innocenza (art. 10 CPP) cui la ricorrente si richiama per giustificare la sospensione della causa trova applicazione solo nella procedura penale. Per tre dei quattro crediti posti in esecuzione, di natura civile, tale presunzione – che in realtà è piuttosto un’ipotesi, obbligatoria, di lavoro per le autorità penali (Verniory in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 10 CPP) – non ha alcun effetto. Quanto alla decisione della Corte dei reclami penali, che verteva su una questione incidentale (dissequestro di conti bancari), la presunzione d’innocenza significa soltanto che l’autorità giudicante non deve prendere posizione o dare l’impressione di prendere posizione sulla colpevolezza del prevenuto (Verniory, op. cit., n. 13 ad art. 10). Non vuol dire invece che gli effetti delle sue decisioni debbano essere sospesi fino al passaggio in giudicato della decisione finale, neppure per quanto riguarda le spese processuali, come risulta esplicitamente dall’art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP già citato (sopra consid. 5). Per quanto attiene all’“istanza di sospensione del procedimento relativo alle fatture per decisioni incidentali e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviati ai suoi danni nel 2010”, la reclamante non l’ha neppure prodotta né ha dimostrato che abbia effetto sospensivo, ciò che è del resto escluso per le spese processuali relative alle tre cause civili, come pure per quelle del processo penale prima di una formale decisione di sospensione o condono dell’autorità competente (art. 425 CPP). A ragione, quindi, il primo giudice non ha considerato la procedura di rigetto dell’opposizione sospesa per quel motivo.

                             8.  In materia di rigetto dell’opposizione, stante il carattere sommario e celere della procedura, proroghe di termini e sospensioni giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente, in casi rarissimi. Ad ogni buon conto, per la sua stessa natura – esclusivamente procedurale – la decisione di rigetto dell’oppo­si­­zione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (sentenza della CEF 14.2016 119 del 10 ottobre 2016 con­sid. 4 con rinvii, in particolare a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 63 ad art. 84 LEF). Nel caso specifico, la reclamante neppure dimostra che le spese poste in esecuzione siano attualmente oggetto di una procedura suscettibile di sospenderne l’esigibilità o di revocarle (v. sopra consid. 7). La sem­plice eventualità di un’assoluzione penale non configura un interesse prevalente a quello dello Stato d’incassare senza indugio, come previsto dalla legge (art. 421 cpv. 2 lett. a e c CPP), le spese relative a decisioni passate in giudicato.

                                  9.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                           9.1  Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (DTF 124 III 503 consid. 3/a). Tra i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escutente deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto.

                           9.2  Nel caso specifico, il semplice accenno della reclamante a una compensazione dei crediti posti in esecuzione con la pretesa di risarcimento dei danni materiali, morali e “reputazionali” causatile da procedimenti penali per reati di cui, a suo dire, è già stata sca­gionata è ovviamente insufficiente sotto il profilo dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Ella non produce infatti alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni. Ciò vale a fortiori per le sue pretese risarcitorie, tuttora inesistenti, in caso di assoluzione o archiviazione. Il reclamo si rivela così integralmente infondato.

                           10.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'030.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.

                            3.  Notificazione a:

–; –     .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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