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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.02.2017 14.2016.287

23. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,935 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta passata in giudicato ed emessa da un altro Cantone. Eccezione di doppia imposizione

Volltext

Incarto n. 14.2016.287

Lugano 23 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 30 settembre 2016 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Amministrazione cantonale per l’imposta federale  diretta del Cantone dei Grigioni, Coira)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2016 presentato dalla Confederazione Svizzera contro la decisione emessa il 23 novembre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Amministrazione cantonale per l’imposta federale diretta del Cantone dei Grigioni, ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 4'250.– oltre agli interessi del 3% dal 20 agosto 2016, di fr. 78.70, di fr. 30.– e di fr. 100.–, indicando quali titoli di credito l’imposta sugli utili della Confederazione 2014, rispettivamente gli interessi di mora fino al 19 agosto 2016, la tassa di diffida e le “tasse di esecuzione”.

                            B.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 settembre 2016 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 21 ottobre 2016. Invitata dal primo giudice con ordinanza del 24 ottobre 2016 a presentare “le proprie repliche”, la Confederazione Svizzera è rimasta silente.

                            C.  Statuendo con decisione del 23 novembre 2016, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 270.– e un’indennità di fr. 100.– a favore della parte convenuta.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la Confederazione Svizzera è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2016 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice. Nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2017, la CO 1 ha (implicitamente) concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta alla Confederazione Svizzera il 24 novembre 2016, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 25 novembre, è scaduto domenica 4 dicembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero lunedì 5 dicembre 2016, è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, i documenti 3e4e la decisione del 21 novembre 2016 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna (doc. 13), in quanto presentati per la prima volta col reclamo, vanno pertanto estromessi dall’incarto.

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella sentenza impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istan­za dopo aver ritenuto che l’escussa aveva “reso verosimile” la propria opposizione al precetto esecutivo argomentando che la decisione di tassazione per l’anno 2014 le fosse stata “imposta” sia dal Canton Ticino che dal Canton Grigioni, eccependo quindi implicitamente il divieto della doppia imposizione. Preso inoltre atto che l’istante non aveva replicato alle osservazioni della CO 1 entro il termine impartitole, il primo giudice ha quindi concluso che la Confederazione Svizzera non avesse nulla da opporre alle argomentazioni della convenuta.

                             4.  Nel reclamo la Confederazione Svizzera sostiene che la decisione di tassazione del 21 gennaio 2016 relativa all’imposta federale diretta per il 2014 è stata emessa in ossequio a tutti i requisiti formali richiesti dall’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, in particolare per quanto concerne la regolare notifica della stessa alla convenuta e il suo passaggio in giudicato – quindi la sua esecutività – , non avendo la CO 1 interposto reclamo entro il termine previsto. Rilevato poi come la società escussa risultasse avere, alla fine del 2014, la propria sede a __________ (GR), la reclamante ha escluso la nullità della decisione da lei emessa, ribadendo quindi la propria competenza territoriale e materiale. Ricordata infine l’impossibilità, per il giudice del rigetto, di riesaminare nel merito l’importo tassato e rilevato come l’escussa non abbia sollevato nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF, la Confederazione Svizzera ha pertanto postulato l’accoglimento dell’istanza per gli importi posti in esecuzione, oltre alle spese esecutive.

                             5.  Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ribadisce di aver trasferito la propria sede sociale a __________ solo alla fine del 2014 e di essere stata allora senza attività. Per questo motivo, a suo parere, l’autorità grigionese avrebbe dovuto basare la tassazione d’ufficio su un utile “di gran lunga inferiore” rispetto a quello accertato, che non sarebbe dovuto essere calcolato sull’arco di tutto l’anno, bensì solo sul periodo della sua permanenza nel Canton Grigioni.

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD).

                           6.2  Nel caso specifico, non è contestato che la decisione di tassazione del 21 gennaio 2016 relativa all’imposta federale diretta per il 2014 prodotta dalla procedente (doc. 1 accluso all’istanza) è passata in giudicato (come risulta d’altronde dal doc. 2 “Rechts­kraftbescheinigung”). Come tale, essa costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’imposta di fr. 4'250.–.

                             a)  Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così per l’imposta federale diretta, prelevata in un’unica rata (a differenza dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio o con­guaglio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimanendo però valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordinan­­za). L’opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida (giusta l’art. 165 cpv. 1 LIFD) ove l’autorità fiscale istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta né l’eventuale diffida (sentenza della CEF 14.2016.105 del 30 set­tembre 2016 consid. 5.4/a).

                            b)  Nel caso concreto, con la sua istanza la Confederazione Svizzera ha prodotto il conteggio provvisorio del 1° marzo 2015, con acclusa una fattura di fr. 850.– da pagare entro il 31 marzo 2015 (doc. 7 primo foglio), e il conteggio definitivo del 15 febbraio 2016 con un’ulteriore fattura di fr. 3'400.– da versare entro il 16 marzo 2016 (doc. 7 terzo e quinto foglio). Tenuto conto del tasso di mora del 3% stabilito dalla predetta ordinanza per gli anni 2015 e 2016, il rigetto va accolto anche per gli interessi decorsi fino al 22 giugno 2016 dal 1° aprile 2015 su fr. 850.– e dal 17 marzo 2016 su fr. 3'400.–, pari complessivamente a fr. 78.70, nonché per gli interessi correnti dal 20 agosto 2016 su fr. 4'250.–. Va inoltre aggiunta la tassa di diffida di fr. 30.–, menzionata nel secondo sollecito del 26 luglio 2016 (doc. 4). Non sussiste invece alcun titolo per la “tassa di esecuzione” di fr. 100.– reclamata con il precetto esecutivo, che pare corrispondere alla tassa di fr. 130.–, dedotta quella di diffida, indicata sull’estratto conto del 30 settembre 2016 (doc. 6), documento che però non costituisce una decisione debitamente notificata all’escussa ma un semplice calcolo allegato all’istanza di rigetto di stessa data. Alla stessa stregua vanno escluse le spese esecutive di fr. 73.30 richieste con l’istanza, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                           6.3  Riassumendo quanto sopra esposto, la documentazione prodotta dalla Confederazione Svizzera costituisce pertanto di principio un valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per fr. 4'250.– oltre agli interessi correnti del 3% dal 20 agosto 2016, agli interessi di fr. 78.70 maturati fino al 19 agosto 2016 e alla tassa di diffida di fr. 30.–.

                                  7.  Per il Giudice di pace, tuttavia, la CO 1 avrebbe “reso verosimile” la sua opposizione sollevando l’argomento relativo al divieto della doppia imposizione, l’una stabilita dal Canton Ticino e l’altra dall’autorità grigionese. L’escussa a sua volta ribadisce davanti a questa Camera di aver trasferito la propria ragione sociale nel Canton Grigioni solo nell’ottobre 2014 e di dovere l’imposta in questione al massimo per il periodo della sua permanenza nel Canton Grigioni.

                                7.1  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                           7.2  Ora, a prescindere dal fatto che il diritto di riscuotere l’imposta federale appartiene al Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva della persona giuridica contribuente alla fine del periodo fiscale (art. 105 cpv. 3 LIFD) e che secondo il registro di commercio la CO 1 risulta aver trasferito la propria sede in Ticino solo il 10 febbraio 2016, le sue eccezioni sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, il quale deve limitarsi a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF), nulla di più (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima]). Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, soltanto il pagamento effettivo del credito posto in esecuzione (o un altro motivo d’estinzione, di prescrizione o di dilazione) ostacola il rigetto definitivo dell’opposizione, per tacere del fatto che l’art. 81 LEF impone la piena prova dei fatti estintivi o sospensivi e non la semplice verosimiglianza, che l’art. 82 cpv. 2 LEF ritiene invece sufficiente per impedire il rigetto provvisorio.

                           7.3  Del resto, con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, l’eccezione di violazione del divieto di doppia imposizione, prevista dall’art. 6 lett. c del Concordato intercantonale del 28 ottobre 1971 sull’assistenza giudiziaria reciproca per l’esecuzione di pretese di diritto pubblico (formalmente ancora in vigore: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 755b), non è più proponibile nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione in virtù della preminen­za del diritto federale giusta l’art. 49 Cost. (Staehelin, op. cit., n. 144 ad art. 80). Pertanto, il divieto di doppia imposizione e la contestazione dell’importo dell’imposta avrebbero dovuti semmai essere fatti valere davanti alla competente autorità di tassazione grigionese entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione del 21 gennaio 2016, come peraltro indicato sul retro della stessa (doc. 1). Non essendo ciò stato il caso – la stessa CO 1 si limita ad affermare di aver impugnato la tassazione ticinese – la suddetta decisione è passata in giudicato e vincola questa Camera, ovvero limitatamente agli importi già riconosciuti (sopra, consid. 6.3).

                           7.4  A scanso di equivoci, l’accennata violazione del divieto di doppia imposizione non pare così manifesta né agevolmente riconoscibile da ritenere la decisione grigionese nulla anche in sede di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenze della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014 consid. 6.2, 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über di direkte Bundessteuer, vol. II, 2015, n. 2 ad art. 108 LIFD; Jud in: Basler Kommentar, DBG, 3a ed. 2017, n. 16 ad art. 108 LIFD). Quali motivi di nullità entrano del resto in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti). Circostanze che non si verificano nella fattispecie in esame.

                             8.  La sentenza impugnata risulta pertanto giuridicamente errata lad­dove considera che le eccezioni sollevate dalla convenuta rientrano tra quelle che il giudice del rigetto può esaminare in virtù dell’art. 81 LEF. Essa va quindi riformata nel senso dell’accogli­­mento parziale dell’istanza.

                             9.  In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza pressoché totale della CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non possono invece essere accolte le richieste di ripetibili formulate dalla reclamante in ambedue le sedi, poiché non essendo rappresentata professionalmente in giudizio essa avrebbe dovuto motivare l’eventuale diritto a un’indennità d’inconvenienza nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014 consid. 3 e i rinvii). Ad ogni modo è dubbio che un ente di diritto pubblico sia legittimato a chiedere una siffatta indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

                           10.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'458.70 complessivi (pari a fr. 4'250.– + fr. 78.70 + fr. 30.– + fr. 100.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'358.70 oltre agli interessi del 3% su fr. 4'250.– dal 20 agosto 2016.

                                         2.   La tassa di giustizia fr. 270.– è posta a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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