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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2017 14.2016.283

7. März 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,622 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito sottoscritto dall’escusso. Successivo accordo transattivo tra le parti. Eccezione di estinzione del credito originario per novazione. Tassa di giustizia della decisione di stralcio della prima procedura quale titolo di rigetto definitivo

Volltext

Incarto n. 14.2016.283

Lugano 7 marzo 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 giugno 2016 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 novembre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 26 novembre 2013 RE 1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui ammetteva – tra le altre cose – di avere, nella sua attività di gestore patrimoniale, “danneggiato il patrimonio di diverse persone”, riconoscendosi espressamente debitore nei confronti di CO 1 per € 814'371.–. Sulla base di tale riconoscimento di debito, con un primo precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2014, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'002'409.–, oltre agli interessi del 5% dal 26 novembre 2013. La procedente ha poi avviato il 9 gennaio 2015 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano la procedura di rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto.

                            B.  Il 28 maggio e il 1° giugno 2015 le parti hanno firmato un accordo in cui, premessa l’esistenza della procedura di rigetto pendente e l’intesa raggiunta per “liquidare definitivamente ogni e qualsiasi reciproca pretesa, presente, passata e futura in relazione ad ogni e qualsiasi rapporto venuto in essere tra le parti”, hanno stabilito che: “1. Il signor RE 1 s’impegna a versare alla signora CO 1, a saldo di ogni e qualsiasi pretesa nei suoi confronti, l’importo omnicomprensivo di CHF 450'000.–; 2. L’importo di cui al punto 1 sarà saldato nelle seguenti modalità: CHF 400'000.– entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo; CHF 50'000.– entro 1 (un) anno dalla sottoscrizione del presente accordo”. Esse hanno altresì precisato che l’importo di fr. 450'000.– richiesto dalla creditrice sarebbe stato versato “con effetto liberatorio” per il debitore. Al punto 8, le parti hanno infine previsto che: “Stante tutto quanto precede, le parti si danno atto di non vantare più alcuna prestazione l’una nei confronti dell’altra, ritenendosi tutte definitivamente, integralmente e reciprocamente tacitate, rinunciando a intraprendere ogni e qualsiasi altra iniziativa di natura giudiziaria e/o esecutiva”.

                            C.  Preso atto di tale accordo, con decreto del 1° giugno 2015 il Pretore ha stralciato la causa di rigetto dell’opposizione, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                            D.  Con ulteriore precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 giugno 2016 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 897'007.90 oltre agli interessi del 5% dal 26 novembre 2013, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito 26.11.2013, precedenti spese d’esecuzione e tassa di giustizia”.

                            E.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 giugno 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, specificando che l’importo richiesto di complessivi fr. 897'007.90 era composto di fr. 895'094.90 quale controvalore dei € 814'371.– riconosciuti dal debitore, di fr. 1'000.– per le spese di giustizia della procedura di stralcio e di fr. 913.– quali spese d’esecuzione per il primo precetto esecutivo. All’udienza di discussione tenutasi il 7 novembre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta – producendo le proprie osservazioni integrate al verbale d’udienza – chiedendo in via principale la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento parziale della stessa limitatamente a fr. 450'000.–. In sede di replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.

                             F.  Statuendo con decisione del 17 novembre 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta dalla parte convenuta per fr. 895'094.90 oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre 2013 e in via definitiva per fr. 500.– più interessi dal 1° giugno 2015, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 6'000.– a favore dell’istante.

                            G.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre 2016 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento parziale della medesima limitatamente a fr. 450'000.–. Con decreto del 12 dicembre 2016 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, decidendo che l’esecuzione poteva proseguire limitatamente a fr. 450'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2015 su fr. 400'000.– e dal 1° giugno 2016 su fr. 50'000.–. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 24 gennaio 2017 RE 1 ha prodotto una replica spontanea, cui è seguita la duplica del 27 gennaio della controparte.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 novembre, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo. È invece dubbio che inoltrando la replica spontanea per il tramite del suo patrocinatore solo il 24 gennaio 2017 il reclamante abbia agito con sollecitudine (DTF 138 III 255 in fondo, 137 I 197 consid. 2.3.1, 135 II 384 consid. 1.3, 133 I 98), giacché le osservazioni dell’istante gli sono state notificate già l’11 gennaio 2017. Dieci giorni dopo la notifica di un atto o la fissazione di un termine, infatti, il tribunale può considerare come acquisita la rinuncia della parte a presentare una replica spontanea (sentenza del Tribunale federale 5A_155/2013 del 17 aprile 2013 consid. 1.4, RSPC 2013, 460 seg.). Non tenere conto della replica spontanea tardiva è però discutibile quando al momento della sua ricezione la sentenza non è ancora stata emessa (v. la sentenza 5A_155/2013 già citata, consid. 1.5, relativa però al caso di una parte non patrocinata). Il quesito può ad ogni modo essere lasciato indeciso nella fattispecie poiché, come si vedrà, le allegazioni contenute nella replica non sono di rilievo per l’esito della vertenza.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la dichiarazione del 26 novembre 2016 (recte: 2013) con cui RE 1 si è dichiarato debitore nei confronti di CO 1 per € 814'371.– costituisce un chiaro riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Egli ha poi escluso che tale documento fosse stato superato dal successivo accordo sottoscritto dalle parti il 1° giugno 2015 durante la precedente procedura di rigetto, poiché dallo stesso appare “evidente che le parti si sarebbero ritenute definitivamente, integralmente e reciprocamente tacitate unicamente in caso di ossequio degli accordi presi nei punti precedenti”, accordi che RE 1 non ha rispettato. Ricordato come ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 CO l’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non è presunta, il Pretore ha concluso che la dichiarazione del 2013 è tuttora in essere. Per contro, egli non ha intravvisto alcun titolo per le “spe­se d’esecuzione” di fr. 913.– relative alla prima procedura d’in­­casso richieste dall’istante, mentre ha rigettato in via definitiva l’importo della tassa di giustizia stabilito nella decisione di stralcio e posto per metà a carico dell’escusso.

                             4.  Nel reclamo RE 1 ribadisce la validità dell’accordo sot­toscritto il 1° giugno 2015, con cui si è impegnato a corrispondere fr. 450'000.– a CO 1, la quale, dal canto suo, ha rinunciato espressamente a esigere la somma indicata nella dichiarazione del 26 novembre 2013. A detta del reclamante, il Pretore avrebbe pertanto dovuto considerare estinto per novazione il titolo posto alla base della presente esecuzione anziché considerare in modo arbitrario che il successivo accordo sarebbe stato valido unicamente in caso di avvenuto pagamento. Non risulterebbe da nessuna parte che in caso di mancato adempimento dello stesso il precedente riconoscimento di debito tornerebbe in essere. A mente del reclamante, l’accordo del 2015 è dunque l’unico valido riconoscimento di debito, sicché l’istanza di rigetto andava respinta o quantomeno accolta limitatamente a fr. 450'000.–. RE 1 contesta infine il rigetto definitivo per la metà delle spese processuali riferite alla decisione di stralcio del 1° giugno 2015, facendo valere che al punto 7 del loro accordo le parti hanno stabilito che tali spese restavano a carico della parte che le aveva anticipate.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                           5.2  Nel caso concreto, la dichiarazione sottoscritta da RE 1 il 26 novembre 2013 (doc. C), con cui egli si è espressamente riconosciuto debitore di € 814'371.– nei confronti di CO 1, costituisce di principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per tale importo convertito in fr. 895'094.90 dall’istante senza essere contraddetto, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 26 novembre 2013, ossia dal giorno della sottoscrizione del riconoscimento di debito (art. 75 CO).

                           5.3  Come correttamente ritenuto dal Pretore, la decisione di stralcio del 1° giugno 2015 (doc. F) vale quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF) per fr. 500.–, ovvero per la metà delle spese di giustizia ivi stabilite in fr. 1'000.–, anticipate da CO 1 e poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, giacché il reclamante non pretende di avere impugnato tale decisione né di averne fatto sospendere l’esecutività. Essa vincola così il giudice del rigetto e la Camera, a prescindere dall’accordo concluso dalle parti al riguardo.

                           5.4  La questione decisiva da risolvere in questa sede è però quella di sapere se il riconoscimento di debito del 26 novembre 2013 prodotto dall’istante ha mantenuto la qualità di titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione o se lo stesso è stato estinto per novazione – come ritiene il reclamante – dal­l’accordo sottoscritto dalle parti il 28 maggio e il 1° giugno 2015 (doc. E). Quale motivo d’estinzione successiva del credito posto in esecuzione, tale quesito va esaminato come eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

                             6.  A tenore della norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                           6.1  Nel caso concreto, il reclamante ribadisce in questa sede che il debito da lui riconosciuto nella dichiarazione sottoscritta nel novembre 2013 si è nel frattempo estinto con la conclusione del successivo accordo del 2015, motivo per cui, in assenza di un valido titolo di rigetto, l’istanza andava respinta. Per il Pretore, invece, non avendo RE 1 ossequiato i termini di pagamento stabiliti dall’accordo, quest’ultimo non ha estinto il precedente credito vantato dall’istante oggetto dell’esecuzione in esame. La controversia va pertanto risolta determinando il verosimile senso dell’accordo in questione.

                           6.2  Ora, con esso RE 1 si è impegnato a versare a CO 1 fr. 450'000.– “a saldo” di ogni e qualsiasi pretesa nei confronti di lui (doc. E ad 1), ciò che significa che quelle pretese, tra cui rientra quella riconosciuta nel 2013, non si sarebbero estinte prima del pagamento dei fr. 450'000.–. Il concetto è del resto ribadito al punto 3, laddove si precisa che l’effetto liberatorio dell’accordo a favore di RE 1 si produrrà con il versamento della somma pattuita (e non già con la conclusione dell’accordo). Non essendo contestato ch’egli non ha versato le due rate entro le scadenze convenute, l’ultima il 1° giugno 2016, non appare verosimile che il credito riconosciuto nel 2013 si sia nel frattempo estinto, neppure per novazione: essa non è infatti presunta (art. 116 cpv. 1 CO) e il reclamante non indica da quali elementi dell’accordo (o di altri documenti) si potrebbe desumere la volontà delle parti di sostituire con effetto immediato (e non solo con il versamento dei fr. 450'000.–) la pretesa riconosciuta in precedenza con quella nuova. La decisione impugnata resiste quindi agevolmente alla critica.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del­l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 895'594.90 complessivi, supera sen­z’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 7'200.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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