Incarto n. 14.2016.275
Lugano 21 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 13 luglio 2016 da
CO 1 (rappr. dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’associazione CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'600.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2016, indicando quale titolo di credito le rette scoperte della figlia dell’escussa, __________;
che adito dalla procedente in seguito all’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo, con decisione del 25 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 1'800.–, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 180.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2016 chiedendo una proroga del termine di reclamo fino al 15 dicembre 2015 per presentarne le motivazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato solo il 14 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 già il 31 ottobre (estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tardivo e pertanto inammissibile;
che le spese processuali dell’odierno giudizio andrebbero poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui ella versa (è oggetto di diverse esecuzioni recente per importi non indifferenti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).