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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.01.2017 14.2016.235

12. Januar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,374 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi AVS/AI/IPG personali per indipendenti

Volltext

Incarti n. 14.2016.235 14.2016.236

Lugano 12 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promosse con istanze 25 agosto 2016 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

RE 1 (rappr. dal marito __________, __________)  

giudicando sul reclamo unico del 21 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 13 ottobre 2016 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'576.15 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2015 e di fr. 137.70, indicando quali titoli di credito i “contributi personali 01.01.2013-31.12.2013, decisione: 29.09.2015 decisione interessi: 29.09.2015” nonché le “tasse diffida e/o interessi di mora”;

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 26 gennaio 2016 dall’UE di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 anche per l’in­­casso di fr. 582.10 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2015 a titolo di “contributi personali 01.01.2014-31.12.2014, decisione: 29.09.2015”;

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza del 25 agosto 2016 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio;

                                  che nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza;

                                  che statuendo con due decisioni separate del 13 ottobre 2016, il Giudice di pace supplente ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– nella prima causa e di fr. 100.– nella seconda, e un’indennità di rispettivamente fr. 25.– e fr. 20.– a favore dell’istante;

                                  che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo unico del 21 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e (implicitamente) la reiezione di entrambe le istanze;

                                  che emanate in materia di rigetto dell’opposizione le sentenze impugnate sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che presentato il 21 ottobre 2016 contro le sentenze notificate a RE 1 al più presto il 14 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

                                  che siccome il reclamo in esame è diretto contro due decisioni simili che oppongono le stesse persone e vertono sull’applica­­zione delle stesse norme giuridiche, si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’auto­­nomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

                                  che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

                                  che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                  che nella fattispecie la reclamante si limita ad allegare che le decisioni impugnate sono basate “su dati errati da parte della cassa cantonale di compensazione” senza peraltro specificare quali né in cosa consista l’errore;

                                  che il reclamo si rivela quindi doppiamente irricevibile, da una parte perché è fondato su un’allegazione di fatto nuova (come visto inammissibile in sede di reclamo), l’escussa non avendola formulata in prima sede, e dall’altra perché le sentenze impugnate sarebbero erronee, sicché il reclamo non può considerarsi debitamente “motivato” ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 CPC (v. DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

                                  che infatti giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;

                                  che ad ogni buon conto anche se i dati menzionati dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dovessero essere errati, il primo giudice non avrebbe potuto tenerne conto, poiché in virtù degli art. 80 e 81 LEF egli è tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’e­­manazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

                                  che, infatti, la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

                                  che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                  che nel caso specifico la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha prodotto le sue decisioni del 29 settembre 2015 con cui ha stabilito i contributi personali per indipendenti dovuti dall’escusso in fr. 1'576.15 nel 2013 e in fr. 582.10 nel 2014;

                                  che la reclamante non allega di avere impugnato queste decisioni entro il termine di 30 giorni indicato nelle medesime, sicché il Giudice di pace supplente le ha considerate a giusta ragione validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per gli importi posti in esecuzione, oltre agli interessi di mora a partire dal termine di pagamento (art. 41bis cpv. 1 lett. a OAVS) al tasso del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS);

                                  che la reclamante avrebbe dovuto contestare la pretesa erroneità dei dati sui quali sono fondate le decisioni in questione impugnandole;

                                  che il Giudice di pace – e neppure questa Camera – non è invece competente per esaminare la questione;

                                  che le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'576.15 in una causa e di fr. 582.10 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa n. __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             2.   Il reclamo nella causa n. __________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –     .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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