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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.01.2017 14.2016.219

4. Januar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·860 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese processuali. Reclamo tardivo

Volltext

Incarto n. 14.2016.219

Lugano 4 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 23 giugno 2016 da

CO 1 (rappr. dal RA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 agosto 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'981.20 e di fr. 73.–;

                                         che statuendo con decisione del 29 agosto 2016 sull’istanza dell’CO 1 promossa il 23 giugno 2016, il Giudice di pace ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 125.– a favore dell’istante;

                                         che il 12 settembre 2016 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di “equiparare” la sua decisione a quella di questa Camera del 23 agosto 2016 (inc. 15.2016.74), rinunciando a prelevare spese e ad assegnare indennità;

                                         che il 19 settembre il Giudice di pace ha risposto ad RE 1 che la sua decisione era fondata su una norma (l’art. 48 OTLEF) diversa da quella alla base del giudizio della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 61 OTLEF) e l’ha invitato a comunicare se il suo scritto fosse da ritenere un ricorso contro la sentenza del 29 agosto 2016;

                                         che con scritto del 26 settembre 2016 RE 1 ha precisato che solo nel caso in cui non si fosse giunto a un’esauriente chiarificazione della questione egli si sarebbe visto costretto a interporre ricorso contro la sentenza del 29 agosto 2016;

                                         che stante quanto precede, lo scritto 12 settembre 2016 di RE 1 pare poter essere considerato come un reclamo contro la nota sentenza del 29 agosto 2016;

                                         che emanata in materia di rigetto dell’opposizione la sentenza impugnata una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                        che presentato solo il 12 settembre 2016 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 30 agosto (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.00.694200.02025297), in concreto il reclamo è tardivo, il termine di ricorso essendo scaduto già il 9 settembre 2016;

                                         che ad ogni buon conto la censura sollevata da RE 1 è infondata, la sentenza di questa Camera (inc. 15.2016.74) da lui citata essendo stata emessa nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale in una procedura di ricorso secondo l’art. 17 LEF contro un avviso di pignoramento, in cui vige il principio della gratuità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]), mentre la decisione qui impugnata è stata pronunciata in una procedura di rigetto dell’opposizione, in cui gli art. 95 segg. CPC prescrivono il prelievo di spese processuali in virtù dell’art. 48 OTLEF e l’assegnazione di ripetibili determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC;

                                         che le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante, le cui indennità di disoccupazione non coprono il suo minimo esistenziale (v. doc. accluso allo scritto 26 settembre 2016), inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'054.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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