Incarto n. 14.2016.214
Lugano 11 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.4510 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 settembre 2016 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 22 settembre 2016 RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della CO 1 per il mancato pagamento di fr. 482'238.80 più interessi e spese;
che con sentenza del 28 settembre 2016, il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell’istante, principalmente perché egli non ha prodotto la comminatoria di fallimento né risulta esserne stata emessa una nell’esecuzione sulla quale egli fonda l’istanza;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza;
che stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che il reclamante ripropone l’argomento, respinto per abbondanza dal Pretore, secondo cui l’opposizione interposta dall’escussa al noto precetto esecutivo non sarebbe valida poiché interposta da una persona – __________ – non iscritta a registro di commercio come rappresentante della CO 1 e non ratificata dall’amministratore unico con firma individuale __________;
che il reclamante contesta anche l’altra motivazione sussidiaria espressa dal primo giudice, sostenendo che il termine di perenzione di 15 mesi dell’art. 166 cpv. 2 LEF non è scaduto, dal momento che “la azione giudiziale (Inc. n. __________) è ancora […] sub judice”;
che, per contro, RE 1 non si determina sulla motivazione principale della sentenza impugnata, fondata sulla mancata produzione di una comminatoria di fallimento, sicché il reclamo si rivela irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), ricordato che il reclamante deve spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che ad ogni modo la motivazione principale della decisione impugnata è corretta, siccome il procedente è tenuto per legge a produrre la comminatoria di fallimento con la domanda di fallimento (art. 166 cpv. 1 LEF);
che la sola domanda di continuazione dell’esecuzione prodotta da RE 1 (doc. E) non è invece sufficiente, per tacere del fatto che è noto a questa Camera, da lui adita come autorità di vigilanza con un ricorso del 6 ottobre 2016 (inc. 15.2016.95), che il 26 settembre l’ufficio d’esecuzione ha rifiutato di proseguire l’esecuzione perché l’escutente non aveva allegato la prova del rigetto o del ritiro dell’opposizione (secondo le stesse allegazioni del reclamante la questione pare del resto tuttora “sub judice”);
che in queste circostanze si rivela inutile pronunciarsi sulla validità dell’opposizione al precetto esecutivo (che verrà esaminata nella procedura di ricorso appena menzionata) né sul termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF;
che la sentenza impugnata va di conseguenza confermata, potendosi lasciare aperta la questione se, in mancanza di uno dei presupposti per la dichiarazione del fallimento, l’istanza avrebbe dovuto essere respinta anziché dichiarata irricevibile, le conseguenze della reiezione o dell’irricevibilità essendo nel caso concreto identiche per l’istante, il quale in entrambi i casi potrebbe, entro il termine di perenzione dell’art. 166 cpv. 2 LEF, ripresentare la domanda di fallimento allegando la comminatoria di fallimento nel frattempo (e per ipotesi) notificata all’escussa;
che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).