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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.02.2017 14.2016.213

2. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,464 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Appalto. Eccezione d’inadempimento di una delle prestazioni pattuite. Onere della prova

Volltext

Incarto n. 14.2016.213

Lugano 2 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa incarto n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giu­dicatura di pace del Circolo di Lugano Nord promossa con istanza 13 luglio 2016 dalla

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2016 dalla Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 2 settembre 2015 RE 1 ha firmato un bollettino (n. __________) allestito dalla società CO 1 relativo all’ordi­­nazione di un “nuovo sistema di videosorveglianza (Offerta speciale __________)”, che comprendeva anche l’installazione tecnica dell’impianto e in particolare la “creazione documentazione tecnica e guida all’uso”, al prezzo complessivo di fr. 3'900.–. In risposta a una diffida di pagamento del 2 novembre 2015, il 5 novembre RE 1 ha comunicato alla ditta fornitrice che avrebbe pagato solo una parte del saldo della fattura (n. __________), la rimanenza essendo subordinata alla fornitura della documentazione dell’installazione eseguita a inizio settembre. Sono seguite due diffide di pagamento, allestite dall’CO 1 il 12 gen­naio 2016 per fr. 1'773.20 e il 18 febbraio 2016 per fr. 1'816.40, così come il 22 marzo 2016 una raccomandata del cliente, in cui egli ha ribadito di essere in attesa della documentazione tecnica in merito all’impianto installato, non bastando a suo avviso la stampa di un manuale reperibile online.

                            B.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ora in liquidazione (in seguito alla decisione di scioglimento adottata il 21 gennaio 2016 dall’assemblea dei soci) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'816.40 oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito la “Fattura __________ + diffide del 12.1.2016, 18.2.2016”.

                            C.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio 2016 l’CO 1 (in seguito: CO 1) ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 settembre 2016 mentre con replica del 14 settembre 2016, notificata al convenuto con la sentenza, la parte istante ha concluso per l’accoglimento dell’istanza.

                            D.  Statuendo con decisione 22 settembre 2016, la Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'730.– (anziché fr. 1'816.40) oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2016, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–. Non sono state assegnate indennità.

                            E.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento. Entro il termine impartitole (per errore a nome della sua socia l’CO 1, ma comunque alla sua sede), la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 3 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 23 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC).

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti nuovi prodotti per la prima volta con il reclamo (doc. D a G) non possono quindi essere presi in considerazione in questa sede, per tacere del fatto che sono senza rilevanza per il giudizio odierno.

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, la Giudice di pace ha considerato che nel firmare il bollettino a fine lavoro il convenuto ha accettato “l’istallazione così come descritta per la somma chiaramente indicata di fr. 3'900.–”. A mente sua, d’altronde, “non sembra plausibile che una ditta rifiuti al cliente la documentazione necessaria per usufruire al meglio del suo operato specialmente se questo si ripercuote sull’incas­­so”. Tenuto conto che RE 1 è un ingegnere informatico con conoscenze al di sopra di quelle di un cliente qualsiasi e ch’egli non ha segnalato problemi di funzionamento, il primo giudice ha ritenuto che le sue argomentazioni non erano atte a inficiare il titolo – il bollettino – prodotto dall’istante, e in definitiva ha rigettato l’opposizione in via provvisoria per la differenza tra l’im­­porto riconosciuto di fr. 3'900.– e gli acconti già versati, ovvero per fr. 1'730.–.

                             4.  Nel reclamo RE 1 sottolinea che sia l’offerta (bollettino) sia la fattura prodotte dall’istante indicano la voce “creazione documentazione tecnica e guida d’uso”, ciò che significherebbe a suo parere “dare al cliente lo schema della rete con i relativi indirizzi ip degli apparecchi, le password amministrative che gli permettono di eseguire le modifiche alla configurazione ecc.”, e non semplicemente consegnare una documentazione generica consultabile sul sito del produttore o comunicare la password. Esisterebbero anche carenze inerenti alle linee guida per tale impianto, e più precisamente all’omessa comunicazione dell’obbligo di posare, sugli accessi dell’abitazione del convenuto, cartelli indicanti “proprietà privata” e “videosorveglianza”. Il reclamante rileva di aver sollecitato ripetutamente l’escutente al riguardo.

                             5.  Come visto, l’istante fonda la propria pretesa sul bollettino __________ sottoscritto il 2 settembre 2015 da RE 1 per fr. 3'900.– IVA inclusa (doc. B accluso all’istanza). Stante la seconda diffida del 18 febbraio 2016 (doc. D), lo scoperto complessivo ammontava a quella data a fr. 1'816.40, dedotti dal “totale parziale IVA incl.” di fr. 4'017.35 (comprensivo delle spese di diffida di fr. 40.– l’una) gli acconti di fr. 2'170.– (fr. 1'170.– + fr. 1'000.–) e il ribasso di fr. 30.95.

                           5.1  Contrariamente a quanto appurato dal primo giudice, dal bollettino del 1° settembre 2015 non si evince che il reclamante l’abbia firmato “a fine lavoro”, mancando ad ogni modo una ricevuta espli­cita in tal senso. Vero è che RE 1 non contesta in sé l’installazione dell’impianto di videosorveglianza né il suo funzionamento. Ma egli lamenta, sin dall’installazione (v. doc. 2 accluso alle sue osservazioni all’istanza), la mancata fornitura della “documentazione tecnica specifica”. Questa è l’unica censura da esaminare in questa sede, mentre quella relativa all’omessa comunicazione dell’obbligo di posare, sugli accessi della sua abitazione, cartelli indicanti “proprietà privata” e “videosorveglianza” risulta nuova – e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2) – dal momento che in prima sede RE 1 si è limitato a specificare che tutte le spese inerenti a tali provvedimenti sarebbero poi state fatturate all’escutente, senza accenno a una compensazione, peraltro neppure quantificata.

                           5.2  Il contratto concluso tra le parti contiene elementi di appalto e marginalmente di mandato (“formazione utente”) e ha quindi carattere bilaterale (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128-129 ad art. 82 LEF). Ora, in merito all’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, è discussa la questione di sapere se l’escusso debba rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento della controprestazione o di suo non corretto adempimento (art. 82 CO) e non solo asserirla (prassi di Basilea-Campagna), oppure se è sufficiente per lui contestare l’adempimento della prestazione promessa dall’escu­­tente in modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione (cosiddetta “Basler Praxis” [di Basilea-Città]).

                                  Nella sua ultima giurisprudenza la Camera, come il Tribunale federale, ha lasciato tale questione indecisa (inc. 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 RtiD 2016 II 659 n. 47c consid. 7.1 con rinvii), non senza poi precisare che il mancato adempimento delle prestazioni che l’escutente si è impegnato a eseguire in un contratto sinallagmatico è un fatto negativo che può essere reso verosimile soltanto con la sua cooperazione, nel senso ch’egli deve spontaneamente proporre indizi contrari idonei a rendere verosimile l’effettivo adempimento dei propri obblighi. Ove egli sia venuto meno a tale incombenza, il giudice del rigetto, nel quadro della valutazione delle prove, può senza arbitrio ritenere verosimile l’eccezione d’inadempimento sollevata dall’escusso (sentenza della CEF 14.2015.246 del 28 aprile 2016, RtiD 2016 II 661 n. 48c consid. 6.2).

                           5.3  Nelle sue osservazioni all’istanza, RE 1 ha allegato di non avere ricevuto la documentazione specifica riguardante la configurazione del proprio impianto, contestando che possa essere considerata tale quella consegnatagli dall’istante, a suo dire parificabile a semplici istruzioni scaricabili dal sito internet del produttore. Nella raccomandata del 22 marzo 2016 acclusa a tali osservazioni (doc. 4), egli aveva del resto significato all’istante di non essere disposto a pagare ore previste per la redazione di una documentazione che a suo avviso avrebbe dovuto contenere “uno schema esaustivo [dell’impianto] con ip, valore e credenziali per ogni telecamera, per il registratore di rete, per l’accesso amministrativo dalla rete, ecc.”.

                             a)  Nella sua replica in prima sede l’CO 1 ha fatto valere di aver inviato all’escusso, insieme alla fattura del 16 settembre 2015, “tutta la documentazione cartacea esistente prodotta dalla casa madre __________” contenente un manuale utente relativo alla gestione di tutte le telecamere di un centinaio di pagine che dà accesso a “tutta la configurazione del sistema tramite accesso a lui dedicato on line”. E per la Giudice di pace “non sembra plausibile che una ditta rifiuti al cliente la documentazione necessaria per usufruire al meglio del suo operato specialmente se questo si ripercuote sull’incasso”.

                            b)  Nel reclamo, RE 1 ricorda che l’offerta comprendeva una voce “creazione documentazione tecnica e guida all’uso”, che a suo dire include in particolare “lo schema della rete con i relativi indirizzi ip degli apparecchi [e] le password amministrative che gli permettono di eseguire le modifiche alla configurazione”. Quale sia invero il contenuto della documentazione tecnica pattuita dalle parti non è dato di sapere, sebbene l’interpretazione del reclamante appaia sostenibile. Sia come sia, sta di fatto che nel trasmettergli il manuale utente l’istante ha adempiuto solo all’impegno di consegnare al cliente la “guida all’uso”, ma non a quello di “creazione [della] documentazione tecnica”. L’istante accenna sì al fatto che la stessa sarebbe consultabile “online” tramite l’accesso dedicato al cliente, ma ciò è rimasto una semplice asserzione, che il reclamante contesta. Agli atti non risulta comunque alcuna documentazione tecnica né copia della stessa.

                             c)  Non possono d’altronde essere presunte, come sostenuto dalla Giudice di pace, la creazione e la consegna al cliente della nota documentazione per il solo fatto che ciò fosse la condizione per incassare la fattura. Se, infatti, il corretto adempimento delle prestazioni promesse dall’escutente, benché contestato dall’escus­­so, dovesse per principio essere presunto, la procedura di rigetto dell’opposizione diverrebbe superflua. L’accertamento del primo giudice al riguardo si rivela così manifestamente errato (nel senso dell’art. 320 lett. b CPC), come errata risulta di conseguenza la deduzione giuridica ch’egli ne trae.

                            d)  In definitiva, gli atti prodotti dall’CO 1 non configurano un titolo sufficientemente limpido per giustificare il rigetto dell’opposizi­­one per l’intero prezzo pattuito dalle parti. Il reclamo va quindi accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza. Alla procedente rimane comunque impregiudicata la facoltà di sottoporre la vertenza al giudice del merito (sopra, consid. 2).

                             6.  In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili in prima sede, RE 1 non avendo formulato domanda al riguardo, mentre la richiesta contenuta nel reclamo va respinta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenien­­za alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie difetta del tutto.

                             7.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'816.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         1. L’istanza è respinta.

                                         2. Le spese processuali di fr. 200.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a caricoCO 1. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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