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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.01.2017 14.2016.197

3. Januar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,305 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato esclusivamente su allegazioni di fatto nuove. Reiezione d’ufficio di “spese amministrative” non riconosciute dall’escusso

Volltext

Incarto n. 14.2016.197

Lugano 3 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio promossa con istanza 14 luglio 2016 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 agosto 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'282.15 oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015 e 2) fr. 100.–, indicando quali titoli di credito: “1. Riconoscimento di debito firmato, n°__________ del 23.02.15 + richiamo raccomandato del 06.05.15, 2. Spese sostenute sino al 17.06.15 per cancelleria + 2 ore lavoro amministrativo”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 luglio 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

                            C.  Statuendo con decisione 22 agosto 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta per gli importi posti in esecuzione, oltre a fr. 73.30 di spese esecutive e a fr. 37.– di notifica del precetto (avvenuto per il tramite della Cancelleria comunale), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–, senza assegnare indennità.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2016, CO 1 ha (implicitamente) concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 24 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso in esame, non avendo la reclamante presentato osservazioni in prima istanza, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto inammissibili. E siccome l’in­­tera sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove) allegazioni, secondo cui ella non sarebbe debitrice della fattura relativa al trasloco e al deposito dei beni del suo defunto padre – avendo lei rinunciato all’eredità di quest’ultimo, invece accettata da suo fratello G__________ O__________ – il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

                             a)  Nel merito, ad ogni modo, i motivi avanzati dalla reclamante andrebbero respinti, poiché il 23 febbraio 2015 essa non contesta di avere sottoscritto di proprio pugno il “riconoscimento di debito” allestito a suo nome in favore della ditta di traslochi CO 1 per fr. 2'282.15 (doc. A accluso all’istanza). Come tale, l’atto in questione costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­­sizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo riconosciuto, oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015, avendo le parti pattuito il saldo netto della fattura a 30 giorni dall’emissione della stessa, ossia il medesimo giorno della sottoscrizione. A giusta ragione, dunque, il Pretore ha rigettato l’opposizione interposta dall’escussa per tale importo.

                            b)  Ciò non vale invece per le “spese amministrative” di fr. 100.– menzionate nella decisione impugnata, le quali non risultano essere state riconosciute dall’escussa. Orbene, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie s’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo e di riformare il giudizio di primo grado nel senso del­l’ammissione parziale dell’istanza limitatamente a fr. 2'282.15 oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015. E giacché il dispositivo dev’essere modificato, occorre anche escluderne le spese esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                             2.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo chiesto né giustificato nulla in proposito in seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso dal primo giudice, il dispositivo sulle spese processuali di prima istanza può rimanere invariato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'382.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                  1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'282.15, oltre agli interessi del 5% dal 22 marzo 2015.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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