Incarto n. 14.2016.177
Lugano 14 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.3344 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2016 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'486.60, indicando quale titolo di credito due attestati di carenza di beni emessi dal medesimo ufficio il 4 marzo 2016 (n. __________) e il 17 dicembre 2014 (n. __________) rispettivamente per fr. 8'486.60 e per fr. 8'776.80 in merito a un credito sorto nel quadro di un contratto di mutuo del 2 marzo 1988 con la Banca __________;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 luglio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente;
che statuendo con decisione del 24 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2016 per ottenerne l’accoglimento “in considerazione delle [sue] giuste rimostranze”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 2 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo;
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio;
che il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti;
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;
che nel caso specifico RE 1 non si confronta con la sentenza impugnata, e in particolare non spiega perché l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento emesso il 4 marzo 2016 dall’UE di Lugano per fr. 8'486.60 (doc. B) non costituirebbe, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione da lui interposta, come del resto esplicitamente stabilito dalla legge (art. 149 cpv. 2 LEF);
che il reclamante si limita invece a criticare l’operato dell’UE di Lugano relativo verosimilmente a un’altra esecuzione (quella in esame non essendo ancora giunta allo stadio del pignoramento) e a dolersi delle imposte che è tenuto a pagare, senza che si possa capire quale nesso tali censure avrebbero con la causa in esame;
che ad ogni modo non è questa la sede per discutere dell’operato dell’UE (contestabile solo con un ricorso all’autorità di vigilanza in virtù dell’art. 17 LEF) né dell’imposizione fiscale del reclamante;
che insufficientemente motivato il reclamo è irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'486.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).