Incarto n. 14.2016.174
Lugano 7 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 aprile 2015 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 agosto 2016 presentato dall’__________ RE 1 contro la decisione emessa il 4 agosto 2016 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’__________ RE 1 per l’incasso di fr. 12'000.–, indicando quale titolo di credito delle pigioni arretrate;
che avendo l’__________ RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 aprile 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che statuendo con decisione 4 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante;
che il 22 agosto 2016 RE 1 ha presentato alla Camera un “atto integrativo” di un precedente ricorso da lei inoltrato il 15 luglio 2016 contro tre sentenze di rigetto dell’opposizione della Pretura di Lugano, sezione 5, che la opponevano a un’altra controparte (inc. __________), postulando nel contempo di accertare la nullità della decisione del 4 agosto 2016 (così come di un’altra pronunciata il 19 luglio 2016, sempre dallo stesso giudice, ma in una causa avviata da una terza persona, v. inc. __________) e di conferire ai suoi reclami effetto sospensivo;
che stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni;
che la reclamante ritiene la sentenza impugnata nulla perché il Pretore l’ha emessa a un momento in cui la sua ricusazione era già stata richiesta nel quadro del reclamo da lei inoltrato a questa Camera il 15 luglio 2016;
che la reclamante lamenta nuovamente una violazione del principio d’indipendenza per l’appartenenza del Pretore alla magistratura ticinese, che “essendo nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllati, ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie”;
ch’essa reputa il primo giudice prevenuto anche per avere emesso una serie di sentenze “praticamente tutte e sempre, a far stato dal 2010 ad oggi, in favore dei nemici ed avversati” suoi;
che, ora, la parte che intende ricusare una persona operante in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità competente – in Ticino la pretura viciniore in caso di ricusa diretta contro un pretore o un pretore aggiunto (art. 37 cpv. 5 LOG) – la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC);
che il diritto di eccepire un motivo di ricusa è irrimediabilmente perento nella procedura in causa se non è invocato immediatamente (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad art. 49 CPC);
che nel caso specifico, i motivi di ricusa invocati dalla reclamante le sono noti da tempo, come le era nota l’identità del primo giudice già da quando l’istanza di rigetto le è stata notificata, così ch’essa avrebbe dovuto postularne la ricusazione a quel momento (nell’aprile 2015), rivolgendosi alla pretura viciniore, ovvero al Pretore di Lugano della sezione 3 (art. 36 cpv. 3 lett. b LOG [RL 3.1.1.1] e 11 lett. e del Regolamento delle Preture [RL 3.1.1.3]);
che la censura è così doppiamente irricevibile, da un canto perché è perenta e dall’altro perché non rientra nella competenza della Camera;
che in assenza di altra censura valida il reclamo si rivela pertanto irricevibile;
che la domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; –, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).