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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.2017 14.2016.172

10. Januar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,891 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito. Nota di onorario relativa a prestazioni di consulenza societaria e fiscale. E-mails. Dichiarazione di un ex organo della convenuta

Volltext

Incarto n. 14.2016.172

Lugano 10 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 25 gennaio 2016 da

CO 1 (patrocinata dagli avv. PA 2 e)  

contro  

RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, (patrocinati dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 29 agosto 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 contro la decisione emessa il 18 agosto 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Lo Studio N__________ di M__________ (in seguito: lo Studio N__________) è uno studio associato attivo nel settore della consulenza societaria e fiscale di cui fanno parte, quali soci, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5. La CO 1 in liquidazione è una società anonima di partecipazioni finanziarie nel campo dello spettacolo, costituita nel 2003 secondo il diritto __________ e posta in liquidazione volontaria dal 5 dicembre 2012. Oltre alla sede principale di L__________, essa disponeva di una succursale a L__________ (denominata “R__________ SA, __________, __________”), sciolta e cancellata dal registro di commercio lo stesso 5 dicembre 2012. La CO 1 è detenuta per il 96,77% dalla R__________ S.r.l., che ha sede a M__________ ed è pure attiva nel settore dello spettacolo, in particolare nell’organizza­­zione dei tour mondiali del cantante __________ R__________.

                            B.  Il 9 luglio 2014 la R__________ S.r.l., per il tramite del suo amministratore unico P__________, ha inoltrato allo Studio N__________ la revoca, a valere dallo stesso giorno, da “ogni incarico avente ad oggetto la consulenza contabile, fiscale ed amministrativa in favore della [sua] società”. Con scritto del 9 settembre 2014 lo Studio ha trasmesso alla CO 1 una fattura di € 206'232.– per prestazioni varie dal 2003 al primo semestre del 2014, che quest’ultima ha contestato con risposta del 1° ottobre 2014.

                            C.  Con una prima istanza diretta contro la CO 1, il 17 aprile 2015 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5, avevano ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il sequestro di “tutti gli averi patrimoniali e titoli depositati su conti o in cassette di sicurezza” intestati alla convenuta o alla sua succursale di Lugano presso le banche __________ e __________ di Lugano, il tutto fino a concorrenza di fr. 213'141.–, oltre agli interessi del 5% dal 10 ottobre 2014. Quale titolo del credito, i sequestranti avevano indicato le prestazioni di “consulting” da essi effettuate per conto della convenuta a far tempo dal 2003 al 2014. Con una comunicazione scritta del 25 agosto 2015, la banca __________ ha informato l’Ufficio d’esecuzione di Lugano che il sequestro aveva dato esito negativo, essendo il conto in oggetto stato chiuso il 12 marzo dello stesso anno. A detta dei sequestranti, il saldo sarebbe stato riversato su un conto presso il medesimo istituto bancario ma intestato alla R__________ S.r.l.

                            D.  Sulla base dello stesso titolo del credito, con una nuova istanza del 17 novembre 2015 diretta sempre contro la CO 1, i soci hanno chiesto alla medesima Pretura di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF il sequestro di “tutti gli averi patrimoniali e titoli depositati su conti o in cassette di sicurezza” intestati alla CO 1 S.r.l.” presso __________ di Lugano e in tutte le altre filiali o succursali della stessa site in Svizzera, fino a concorrenza di fr. 222'669.– (pari a € 206'232.–), oltre agli interessi del 5% dal 10 ottobre 2014.

                            E.  Con decreto del giorno successivo (inc. __________) il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo attenti i creditori in merito alla loro responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro stato eseguito il 30 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (verbale n. __________), con istanza del 25 gennaio 2016 la CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di discussione dell’8 marzo 2016, la parte debitrice ha confermato la sua opposizione producendo un allegato scritto incorporato nel verbale, mentre i sequestranti, con l’accordo della controparte, hanno presentato un allegato di risposta scritta entro il termine dell’8 aprile assegnatogli dal Pretore, chiedendo la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. Con replica e duplica rispettivamente del 6 maggio e del 16 giugno 2016, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni.

                             F.  Statuendo con decisione 18 agosto 2016, il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese processuali di fr. 400.– e ripetibili di fr. 3'000.– a favore dell’opponente.

                            G.  Contro la sentenza appena citata i creditori sequestranti sono insorti a questa Camera con un unico reclamo del 29 agosto 2016 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con decreto del 30 agosto 2016, il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo postulata dai reclamanti. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 agosto 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore dei sequestranti il 22 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             a)  La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                            b)  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                             2.  In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                           2.1  I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; sentenze della CEF 14.2011.225 del 16 febbraio 2012, RtiD 2012 II 927 consid. 1.3; 14.2002.6 del 15 maggio 2002, consid. 1.5/d, con cui la Camera ha abbandonato la sua precedente giurisprudenza [inc. 14.2000.8], citata dai reclamanti, che fissava la soglia minima da raggiungere a una probabilità del 33%). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico del­l’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                           2.2  Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto sgombrato il campo dalle eccezioni formali sollevate dalle parti in merito alla tempestività dell’opposizione e alla legittimazione attiva dei sequestranti, respingendole poiché superate dalla documentazione aggiuntiva prodotta agli atti. In merito alla verosimiglianza del credito, egli ha ritenuto che l’argomentazione addotta dai sequestranti poggi su affermazioni e documenti “di parte o di persona a lei vicina”, non corroborate da riscontri oggettivi, e come tali non idonei a fondare il mantenimento del sequestro. Oltre all’assenza di un contratto di mandato sottoscritto dalle parti e di fatture dettagliate – invece emesse per le prestazioni effettuate a favore della R__________ –, a mente del magistrato vi sarebbe poi una serie di “curiosi” elementi che sfalderebbero la tesi dei sequestranti. Anzitutto, che quest’ultimi abbiano chiesto la remunerazione del loro operato per la prima volta dopo dodici anni e a pochi mesi dalla comunicazione della disdetta da parte della R__________ S.r.l. parrebbe più che altro una “reazione se non una ripicca” da parte dello studio commercialistico.

                                  A parere del Pretore ulteriori dubbi sorgerebbero dal ricorso da parte degli istanti a una dichiarazione di una persona in conflitto con R__________ S.r.l., ovvero M__________, già amministratore e liquidatore della società opponente (nonché fratello dell’a­­zionista unico del gruppo, __________ R__________), per rendere verosimile l’attività svolta dallo Studio N__________. Il fatto poi che prestazioni simili a quelle per cui i sequestranti richiedono il pagamento siano state fatturate anche da altri fiduciari o commercialisti, che il credito richiesto dallo Studio N__________ non sia mai stato inserito nei bilanci della società opponente, contro la quale non risulta peraltro essere stata avviata alcuna causa di merito a L__________ (mentre per quella promossa presso la sede di L__________ gli istanti hanno omesso di presentare le loro conclusioni entro il termine fissato dalla corte) ostano ad ammettere – a mente del magistrato – l’esistenza di un “principio di prova” sufficiente a sostanziare il credito fatto valere con il grado di verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF. Per tutti questi motivi, egli ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, prescindendo pertanto dall’esame degli ulteriori requisiti per la concessione dello stesso.

                             4.  Nel loro reclamo, i soci sequestranti rimproverano al Pretore di non aver valutato “oggettivamente ed in maniera pertinente” la documentazione prodotta. In particolare, essi ribadiscono l’attendi­­bilità della dichiarazione del 6 dicembre 2014 di M__________, che renderebbe verosimile il credito da essi vantato poiché, oltre a essere stata rilasciata in un periodo in cui non sussisteva più alcuno screzio tra le parti, attesta le prestazioni svolte dal loro Studio per la convenuta. Ricordato che la validità di un contratto di mandato non richiede la forma scritta, i reclamanti sostengono poi che quanto fatturato alla CO 1 si evince sia dall’estratto dettagliato delle loro prestazioni sia dal plico di e-mails da loro prodotte, in particolare circa la “negoziazione del contratto discografico con la B__________”. Tale questione, continuano i sequestranti, riguardava esclusivamente la società sequestrata e non la R__________ S.r.l., le cui fatture erano già state saldate.

                                  Per quanto concerne la tempistica con cui è stata richiesta la remunerazione e l’assenza, nel bilancio della società opponente, di una riserva di sorta concernente il credito da loro vantato, i sequestranti negano di aver agito “per ripicca” a seguito della disdetta inoltrata dalla R__________ S.r.l, rilevando che le fatture nei confronti dell’opponente non venivano trasmesse annualmente, ma soltanto a fine mandato. Reputano inoltre “normale ed usuale” che la gestione delle problematiche internazionali della società sequestrata sia curata da diversi professionisti. Infine, i sequestranti ribadiscono l’esistenza di una causa del sequestro e l’ap­­partenenza alla debitrice dei beni da sequestrare.

                             5.  Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), controversa nella fattispecie è anzitutto quella relativa all’esistenza del credito. La questione centrale è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto – e pertanto l’art. 272 cpv. 1 cifra 1 LEF – laddove ha considerato che i documenti prodotti dai sequestranti non costituiscono indizi oggettivi e concreti atti a dimostrare la fondatezza della pretesa da essi vantata.

                           5.1  A dimostrazione della propria titolarità del credito, con l’istanza di sequestro RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 ed RE 5 hanno prodotto, per quanto qui d’interesse, una nota di onorario e spese di € 206'232.– emessa dal loro Studio il 9 settembre 2014 (doc. B), relativa a “prestazioni di consulting” fornite alla società opponente dal 2003 al giugno 2014, una dichiarazione del 6 dicembre 2014 (doc. D) rilasciata dall’allora amministratore della società convenuta, M__________, nonché un plico concernente diversi scambi di e-mails intercorse tra l’opponente e RE 2 (doc. G). In sede di opposizione al sequestro, la CO 1 ha obiettato che la controparte non ha reso verosimile le prestazioni indicate nella fattura né tantomeno che le parti siano vincolate da un contratto. In particolare, l’opponente ha sottolineato come le attività elencate nella fattura non corrispondano minimamente a quelle che si evincono dalla corrispondenza elettronica agli atti, già fatturate e saldate dalla società R__________ S.r.l. (doc. 10 e 11). La convenuta ha d’al­­tronde qualificato la dichiarazione di M__________ come “pri­va di alcun valore di autenticità”, poiché rilasciata dopo ch’egli era stato allontanato dalla società (opposizione al sequestro, pag. 4 ad 11 e 12). In fase di risposta e di duplica, i sequestranti hanno prodotto un estratto delle prestazioni oggetto della nota fattura (doc. R) e un ulteriore plico di corrispondenza elettronica (doc. T-AB e AE).

                           5.2  Orbene, una semplice fattura non avallata dal debitore di regola non è considerata un indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni elencate (sentenza della CEF 14.2014.91 del 29 ottobre 2014, consid. 6.3/a; 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag. 298, consid. 1/a). Nella fattispecie va però verificato se, come i reclamanti sostengono, la tabella delle prestazioni fornite, il plico di e-mails e la dichiarazione di M__________ agli atti rendono verosimile il lavoro da essi svolto per la società opponente e fatturato il 9 settembre 2014 (doc. B e doc. 6), con particolare riferimento alla negoziazione del contratto discografico con la B__________.

                           5.3  Ora, la distinta con l’elenco cronologico delle prestazioni effettuate dallo Studio N__________ (doc. R), pur offrendo una descrizione più dettagliata dell’attività svolta, costituisce pur sempre un documento allestito unilateralmente dai creditori sequestranti e quindi assimilabile a una mera allegazione di parte la quale, come per le fatture, non è di regola considerata un indizio oggettivo su cui fondare un giudizio di verosimiglianza (v. le sentenze citate sopra consid. 5.2). A fronte poi dell’esplicita contestazione della controparte, non risultano agli atti altri indizi oggettivi e concreti – quale ad esempio il contratto di mandato concluso dalle parti comprensivo dell’accordo sugli onorari per le varie tipologie di consulenza – che consentano di rendere verosimili e di quantificare le prestazioni che i soci allegano di aver eseguito.

                           5.4  Al riguardo il (fitto) scambio di e-mails prodotte dai sequestranti (doc. T-AB e doc. AE acclusi alla risposta e alla duplica) non torna loro utile, poiché si sono limitati a rinviarvi senza mettere in relazione le singole e-mails con le relative prestazioni elencate nella nota tabella e nella fattura.

                             a)  Ebbene non spetta di certo né al giudice del sequestro né a questa Camera spulciare la documentazione prodotta al fine di estrapolare gli atti che potrebbero rendere verosimili le attività per le quali gli istanti si professano creditori nei confronti della convenuta. E senza una riconciliazione di quei dati risulta impossibile verificare, seppure approssimativamente, l’importo vantato dai soci.

                            b)  Non si disconosce, invero, che lo Studio N__________ sia stato in qualche modo coinvolto nel contratto discografico B__________, come si evince da una semplice lettura di alcuni “oggetti” (titoli) indicati nelle e-mails (doc. G, doc. U e Z), e la stessa CO 1 ammette che la questione era di sua pertinenza (osservazioni al reclamo, pag. 7 ad 30). Quali siano state di preciso le prestazioni dello Studio rimane però un’inco­­gnita in assenza di un rinvio nell’elenco delle prestazioni (doc. R), per ognuna di esse, alle singole e-mails. E il solo fatto che l’esistenza della pretesa vantata dai sequestranti non sia improbabile non è sufficiente a giustificare il sequestro. Occorre anzitutto, come visto, che tale esistenza sia fondata su indizi documentali oggettivi che risultano dagli atti e che siano sufficienti a costituire un “inizio di prova” dell’esistenza, dell’importo e dell’e­­sigibilità della pretesa indicata nell’istanza di sequestro (sentenza della CEF 14.2014.91 del 29 ottobre 2014, consid. 6.3/d, con rinvii). Non è quindi manifestamente errato (giusta l’art. 320 lett. b CPC) l’accertamento del Pretore secondo cui i servizi che gli istanti allegano di avere fornito alla convenuta non sono corroborati da riscontri oggettivi.

                           5.5  Nella sua dichiarazione scritta del 6 dicembre 2014 (doc. D e AC), M__________ riferisce che nel periodo in cui è stato amministratore, e successivamente liquidatore, della parte sequestrata e della sua succursale di L__________, i soci dello Studio N__________ hanno prestato a favore di entrambe le società “un’attività di consulenza continuativa”, che riguardava “diversi aspetti tra cui l’assistenza nella formalizzazione con B__________ di tutti i rapporti economici connessi con il nuovo contratto discografico, l’analisi della situazione finanziaria e degli investimenti”. Puntualizza inoltre che “l’attività di cui sopra non è stata svolta dalla società di consulenza N__________ che era stata incaricata di seguire altri aspetti prettamente fiscali e contabili” e di essersi recato “moltissime volte” a L__________ con il dott. RE 2.

                                  A prescindere dai dubbi sull’attendibilità di tale dichiarazione, rilasciata da M__________ dopo la conclusione di una procedura di conciliazione sindacale relativa alle sue pretese quale amministratore unico della V__________ Srl, società che controlla la R__________ S.r.l. (doc. 8), essa assume, comunque sia, un carattere generico che una volta ancora non permette d’identificare né di quantificare le prestazioni elargite dagli istanti, tanto più che il dichiarante nemmeno distingue quanto e cosa è stato eseguito per la sede principale della società qui opponente e quanto invece per la sua succursale di L__________ (non parte al procedimento), né precisa le eventuali specificità dell’o­­perato degli istanti per rapporto agli incarichi affidati dall’oppo­­nente ad altri consulenti (doc. 4). Che il Pretore non l’abbia considerata di rilievo ai fini del suo giudizio non può quindi dirsi manifestamente errato.

                           5.6  Quanto precede basterebbe già a respingere il reclamo. Per mera abbondanza, va però aggiunto che la sentenza impugnata regge inoltre su due ulteriori argomenti che i reclamanti non sono riusciti a confutare.

                             a)  Anzitutto, essi non spiegano il motivo per cui le prestazioni svolte a favore della convenuta non sono state fatturate prima della fine, peraltro inopinata, del contratto, mentre le fatture per gli onorari contabilizzati alla R__________ S.r.l venivano invece regolarmente emesse ogni anno a partire dal 2003 (doc. 16). Appare quantomeno insolito, secondo l’andamento normale delle cose e l’esperienza generale della vita, che uno studio fiduciario attenda oltre un decennio prima di fatturare le proprie prestazioni (come attestano le fatture prodotte dall’opponente relative alle prestazioni di altri studi fiduciari nei suoi confronti e nei confronti della sua succursale [doc. 4]).

                            b)  Considerando poi come nella distinta delle prestazioni fatturate alla R__________ S.r.l. figurino esplicitamente anche attività eseguite in favore della CO 1 (doc. 16, ad esempio fattura del 2004, 2006, 2007), pare legittimo pensare che le prestazioni svolte a favore della parte sequestrata fossero comprese nella remunerazione pattuita con la R__________ S.r.l., ciò che spiegherebbe perché non si trova nella contabilità della convenuta, che gli istanti pretendono di avere verificato negli anni in questione, alcuna traccia di debito nei confronti dello Studio N__________, neppure sotto forma di accantonamenti. Nelle predette circostanze non si può seriamente rimproverare al Pretore di non avere creduto alla tesi dei sequestranti.

                             6.  In definitiva, a ragione il Pretore ha concluso all’assenza di quel­l’“inizio di prova” sufficiente a sostanziare il credito vantato dagli istanti con il grado di verosimiglianza richiesto dall’art. 272 LEF, non avendo essi esposto dettagliatamente le prestazioni fornite con riferimento a indizi oggettivi risultanti dagli atti, in modo che il giudice potesse immediatamente convincersi dell’esistenza della loro pretesa per l’importo enunciato (sopra consid. 2.1).

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 222'669.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in parti uguali e in solido. Essi rifonderanno alla CO 1, sempre in parti uguali e in solido, fr. 4'600.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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