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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2016 14.2016.170

15. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,567 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione quale titolo. Reclamo irricevibile per carente motivazione

Volltext

Incarto n. 14.2016.170

Lugano 15 dicembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.443 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 luglio 2016 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 24 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 agosto 2016 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 luglio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (doc. B), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'532.– oltre agli interessi del 7% dal 1° febbraio 2016 e di fr. 8'532.– oltre agli interessi del 7% dal 1° marzo 2016, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento affitto e spese accessorie mese di febbraio e marzo 2016 – come contratto locazione sottoscritto il 28.01.2016”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 luglio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 15'800.– (anziché fr. 17'064.–) “più spese e interessi”. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 luglio 2016. Nella replica del 29 luglio 2016 l’istante ha confermato la sua domanda.

                            C.  Statuendo con decisione 17 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 15'800.– oltre agli interessi del 7% dal 1° febbraio 2016 su fr. 7'900.– e dal 1° marzo 2016 sugli ulteriori fr. 7'900.–, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “atto di appello” (recte: reclamo) del 24 agosto 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’i­­stanza. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 agosto 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 18 agosto 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto rileva che il contratto di locazione del 28 gennaio 2016, costituisce, di principio, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposi­­zione per i canoni di locazione scaduti dei mesi di febbraio e marzo 2016, per complessivi fr. 15'800.–. Per il primo giudice le obiezioni sollevate dal convenuto, che riguardano gli accordi raggiunti tra le parti in merito alla cessazione del contratto di locazione e alla riconsegna dei locali, non sono sufficienti a inficiare il riconoscimento di debito.

                             4.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al proprietario del locale affittato e all’amministratore della procedente di essersi comportati scorrettamente nei suoi confronti per avergli fatto recapitare il 16 luglio 2015 un precetto esecutivo per il pagamento della pigione del giugno 2015, dopo 14 anni di regolari pagamenti. Il reclamante spiega il ritardo con le difficoltà dell’esercizio pubblico da lui condotto in seguito all’apertura di un ristorante della __________ a poche centinaia di metri e dalla chiusura di alcune attività commerciali nelle vicinanze del locale. Dopo aver disdetto il contratto di locazione il 4 agosto 2015, il proprietario e l’ammi­­nistratore gli proposero nuove modalità di conduzione dell’eser­­cizio pubblico, ch’egli non accettò, ottenendo però una proroga della locazione fino a fine gennaio 2016 per sistemare il personale e chiudere con calma le pendenze ancora in corso. Il 29 gennaio 2016 egli accettò poi la loro proposta di rimanere per ulteriori 2 mesi fino a fine marzo il tempo di concludere le trattative con la nuova società gerente e dopo aver rifiutato la sottoscrizione di un primo contratto, egli firmò il secondo che prevedeva ch’egli lasciasse loro tutto il mobilio e la cauzione di fr. 20'000.–.

                             5.  Con questa sua argomentazione, il reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore. Egli reitera sostanzialmente le affermazioni di prima sede, limitandosi a censurare il comportamento avuto dal procedente nei suoi confronti senza però spiegare perché i motivi della decisione sarebbero erronei. Non sufficientemente motivato, il ricorso è irricevibile (sopra consid. 1.2).

                           5.1  Ciò nonostante, in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.2  Nella fattispecie, come correttamente accertato dal primo giudice, il contratto di locazione del 28 gennaio 2016 (doc. C) rappresenta valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i canoni di locazione scaduti e per le spese accessorie forfettarie per i mesi di febbraio e marzo del 2016, di complessivi fr. 15'800.– (fr. 13'200.– per le pigioni e fr. 2'600.– di spese accessorie), oltre agli interessi di mora del 7% (punto 10 del contratto) dalle scadenze pattuite al 1° febbraio e al 1° marzo 2016, il ricorrente non contestando (l’evidenza) di avere firmato tale documento di proprio pugno nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non può ovviamente essere dedotto il valore dei mobili e della cauzione da lui abbandonati alla parte istante, perché secondo le sue stesse allegazioni ciò faceva parte dei patti (v. del resto il punto 24.1 del contratto).

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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