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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.11.2016 14.2016.169

8. November 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,025 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Volltext

Incarto n. 14.2016.169

Lugano 8 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 giugno 2016 da

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 19 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 agosto 2016 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 13'500.– oltre agli interessi del 5% dal 24 dicembre 2015, indicando quale titolo di credito la quota parte di un terzo spettante all’escutente di una provvigione per la vendita della particella n. __________ RFD di __________.

                                  che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 giugno 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                  che nel termine impartito la parte convenuta si è rimessa al giudizio del Pretore con osservazioni scritte del 27 luglio 2016 mentre l’istante ha ribadito la propria domanda con replica scritta del 3 agosto;

                                  che statuendo con decisione del 9 agosto 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare ripetibili;

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 agosto 2016 chiedendole di emettere una decisione “tramite le carte ma che anche in buon senso abbia la sua parte e possibilmente prevalga”;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che presentato il 19 agosto 2016 contro la sentenza emessa il 9 agosto, il reclamo è tempestivo (art. 321 cpv. 2 e art. 251 lett. a CPC);

                                  che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio;

                                  che il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

                                  che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

                                  che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica;

                                  che nel caso specifico RE 1 non critica la sentenza impugnata ma, “indipendentemente” dalla stessa, unicamente il comportamento qualificato come “subdolo e truffaldino” della controparte;

                                  che siccome RE 1 non si confronta con la sentenza impugnata il reclamo si avvera irricevibile;

                                  che ad ogni modo la decisione impugnata risulta corretta;

                                  che, infatti, in virtù dell’art. 82 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

                                  che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­prozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1);

                                  che non avendo il reclamante prodotto alcun riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato da CO 1, il Pretore non poteva far altro che respingere l’istanza in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la legge non autorizzandolo a statuire in equità in questo ambito (e ciò vale anche per la Camera);

                                  che la decisione di rigetto provvisorio dispiega comunque solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3);

                                  che il pronunciato, quindi, non priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2);

                                  che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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