Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.11.2016 14.2016.133

28. November 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,718 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito sottoscritto dall’escusso. Identità tra creditore e procedente. Pretesa cessione non resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2016.133

Lugano 28 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° marzo 2016 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 10 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 maggio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 324'492.– oltre agli interessi del 5% dal 16 aprile 2015, indicando quale titolo di credito il “controvalore di EUR 300'000.– alla valuta di data odierna. Riconoscimento di debito in relazione all’Accordo __________ [recte: __________] del 21.1.15, con relativa messa in mora 16.04.15”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° marzo 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 30 maggio 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. In sede di replica e duplica le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

                            C.  Statuendo con decisione 31 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 21 giugno 2016, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo postulata con l’impugnazione. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 1° giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto il 21 gennaio 2015 da RE 1 in favore della CO 1, unitamente ai tre ordini di bonifico di € 100'000.– ciascuno impartiti da quest’ultima nel quadro dell’Accordo M__________, costituiscono un valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione dell’escusso circa una "carenza di sufficiente liquidità in ordine alla titolarità del credito", dal momento che il suddetto riconoscimento di debito risulta “cristallino” per quanto concerne l’identità della società istante, mentre la menzione del dott. __________ G__________ quale creditore nella lettera di messa in mora del 16 aprile 2015 e su un precedente precetto esecutivo (n. __________) configurano – a mente del primo giudice – una svista riconducibile al fatto ch’egli è presidente del consiglio di amministrazione della CO 1.

                             4.  Nel reclamo, RE 1 rimprovera in generale al Pretore di aver accertato i fatti in modo manifestamente errato, procedendo a un esame “parziale e soggettivo della vertenza”, basato su una semplice supposizione personale. In particolare, continua il reclamante, anziché fondare la propria decisione esclusivamente sul riconoscimento di debito da lui sottoscritto il 21 gennaio 2015 e il precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti dalla CO 1, il primo giudice avrebbe dovuto considerare l’insieme dei documenti prodotti dalle parti, da cui avrebbe concluso per la reiezione dell’istanza. A suo dire, infatti, lo scritto del 16 aprile 2015 con cui la patrocinatrice dell’istante ha messo in mora l’escusso in nome e per conto del dott. G__________, cui è seguito il 2 settembre 2015 il precetto esecutivo emesso sempre in nome e per conto di quest’ultimo, non possono essere considerati il frutto di una “svista”, anche perché se così fosse stato una rettifica sarebbe stata verosimilmente comunicata prima dell’u­dienza di rigetto. Per il reclamante non è piuttosto da escludere che all’origine di tali fatti vi sia una cessione del credito o altri simili sviluppi in merito alla titolarità dello stesso, motivo per cui il rigetto dell’opposizione non doveva essere concesso.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                  Nel caso concreto, non è contestato – ed è anche pacifico – che il “riconoscimento di debito” accluso all’istanza di rigetto (doc. E) è stato personalmente sottoscritto da RE 1, il quale si è dichiarato debitore specificatamente della CO 1 di una somma precisamente determinata (€ 300'000.–) entro una scadenza fissa (il 31 marzo 2015). Vi è evidente identità tra creditrice ed escutente menzionata sul precetto esecutivo (doc. B), in entrambi i casi la società. Come ritenuto in sede pretorile, tale atto costituisce quindi di principio un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’im­­porto posto in esecuzione.

                             6.  A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                           6.1  Nel caso specifico il reclamante allude a una cessione di credito o ad "altri simili sviluppi in merito alla titolarità" dello stesso, limitandosi a rilevare come sia la sua formale messa in mora del 16 aprile 2015 (doc. F) sia il precetto esecutivo del 2 settembre 2015 (doc. 1) siano stati formulati a nome di G__________ e non della CO 1. Sennonché ciò non indizia affatto l’esistenza di una cessione del credito posto in esecuzione, la quale presupporrebbe il consenso scritto della creditrice (art. 165 cpv. 1 CO) e, per essere opponibile al reclamante, una notifica a lui della cessione (art. 167 e 169 CO), che però non figura agli atti.

                           6.2  Il primo precetto esecutivo, d’altronde, è stato evidentemente sostituito dal secondo qui in esame, giacché entrambi hanno la stessa causale e sono stati emessi a domanda della stessa patrocinatrice (avv. PA 2), con il consenso quindi sia della CO 1 che dal suo presidente G__________. Tale correzione, consensuale, della parte escutente sana anche la messa in mora del 16 aprile 2015, comunque superflua data la scadenza fissa stabilita nel riconoscimento di debito (art. 108 n. 3 CO). Fatto sta che il reclamante è lungi dall’avere reso verosimile una cessione del credito posto in esecuzione o un’altra modifica della legittimazione attiva. Infondato, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata confermata.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 324'492.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2016.133 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.11.2016 14.2016.133 — Swissrulings