Incarto n. 14.2016.122
Lugano 21 giugno 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 marzo 2016 da
CO 1 (rappresentata dalla __________ SA,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'606.80 oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2015, indicando quale titolo di credito i “canoni di locazione arretrati appartamento Via __________”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 marzo 2016 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il quale, sentite le parti all’udienza dell’11 aprile 2016, lo stesso giorno ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante.
C. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con uno scritto del 2 giugno 2016, in cui dichiara di non essere d’accordo con il giudizio pretorile e chiede di prorogare il termine di ricorso.
Considerato
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato solo il 2 giugno 2016 contro la sentenza emessa già l’11 aprile, il reclamo appare ampiamente tardivo. Sennonché RE 1 chiede la restituzione del termine di reclamo, facendo valere che la sentenza è stata ritirata dalla moglie, la quale non gliel’ha fatta vedere.
2.1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 2 CPC) ed è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni, a meno che il giudice abbia disposto la notifica personale al destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC).
Nel caso specifico, non avendo il giudice disposto la notifica personale al reclamante, la sentenza è stata validamente notificata alla moglie, che secondo il contratto di locazione attuale prodotto da RE 1 risulta vivere con lui nello stesso appartamento.
2.2 In virtù dell’art. 148 cpv. 1 CPC, ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura. Nelle procedure giudiziarie previste dalla LEF, tuttavia, la restituzione di un termine è disciplinata dalla norma speciale dell’art. 33 cpv. 4 LEF e non dall’art. 148 cpv. 1 CPC, perché l’art. 31 LEF rinvia al Codice di procedura civile solo per quanto concerne il computo, la decorrenza (art. 142 CPC) e l’osservanza (art. 143 CPC) dei termini giudiziari, e non le ferie e sospensioni (art. 145 cpv. 4 CPC, che rinvia agli art. 56 segg. e 63 LEF) né la restituzione dei termini (Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 148 CPC; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 148 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 148 CPC). Ora, la decisione di rigetto dell’opposizione è assimilata a un atto esecutivo, cui si applicano gli art. 33 cpv. 4, 56 segg. e 63 LEF (cfr. DTF 138 III 485 consid. 3.1.1).
2.3 In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (sentenza della CEF 15.2014.81 del 6 ottobre 2014 consid. 4; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9-10 ad art. 33 LEF e i riferimenti ivi citati).
a) L’art. 33 cpv. 4 LEF si distingue pertanto dall’art. 148 cpv. 1 CPC su due punti: anzitutto la prima norma subordina la restituzione del termine all’assenza di colpa del richiedente, mentre per la seconda la restituzione è possibile anche se la sua colpa è lieve; in secondo luogo soltanto l’art. 33 cpv. 4 LEF esige dal richiedente che compia presso l’autorità competente l’atto omesso entro il termine da restituire.
b) Nel caso concreto, RE 1 allega che sua moglie non gli ha trasmesso la decisione di rigetto dell’opposizione. A parte il fatto ch’egli non offre prove al proposito, l’eventuale mancata trasmissione del giudizio non è di rilievo in questa sede, poiché l’esistenza stessa dell’istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell’economia domestica (art. 138 cpv. 2 CPC) esclude che si possa considerare l’assenza di comunicazione al destinatario in sé quale motivo di restituzione del termine di ricorso. Salvo circostanze particolari, di cui nella fattispecie non v’è traccia nel reclamo, l’escusso risponde infatti della colpa del membro della propria economia domestica o del suo impiegato che avesse omesso di trasmettergli tempestivamente la decisione di rigetto, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di atti giudiziali (in materia di vigilanza: sentenze della CEF 15.2014.81 [già citata] consid. 4.2 e 15.2006.17 del 6 aprile 2006 consid. 3, con rimandi). La richiesta di restituzione del termine di reclamo presentata da RE 1 va di conseguenza respinta. Il reclamo si conferma così tardivo e pertanto irricevibile.
3. Il reclamo si palesa d’altronde irricevibile per un altro motivo: RE 1 non ha motivato il suo disaccordo con il giudizio pretorile, come invece richiesto dall’art. 321 cpv. 1 CPC.
4. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato.
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
5. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'606.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).