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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.10.2016 14.2016.110

15. Oktober 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,570 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Assenza d’identità tra il debitore menzionato nel titolo (un’associazione) e l’escusso (la sua presidente). Domanda di assistenza giudiziaria

Volltext

Incarto n. 14.2016.110

Lugano 13 ottobre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 23 marzo 2016 dallo

CO 1 (rappresentato dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 13 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 maggio 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione del 4 febbraio 2015 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato dall’Associazione __________ (in seguito: Associazione) – per il tramite della presidente RE 1 – contro la decisione 9 ottobre 2014 del Municipio di __________ inerente a una richiesta di riconsegna di locali appartenenti al Comune. Le spese e la tassa di giustizia sono state fissate in fr. 400.–. La relativa fattura, emessa il 7 aprile 2015 dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato con il n. __________, è stata intestata all’Associazione e indirizzata a RE 1 al suo domicilio di __________. Un primo richiamo di pagamento del 27 maggio 2015 e la successiva diffida dell’8 luglio 2015 sono stati intestati all’Associazione.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.– oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2015, indicando quale titolo di credito la “Fattura no. 2015 __________ del 07.04.2015 – Tassa di giustizia”.

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 marzo 2016 lo Stato del Canton Ticino, rappresentato dalla Sezione delle Finanza, ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, la convenuta non ha presentato osservazioni né documentazione.

                                  D.   Statuendo con decisione 6 maggio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 40.– a favore dell’istante.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne la reiezione dell’istanza oltre alla concessione dell’as­­sistenza giudiziaria. CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 7 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   I documenti allegati al reclamo sono quindi inammissibili. Si tratta in ogni caso di mezzi di prova che si trovano già agli atti.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, considerati i mezzi di prova agli atti e segnatamente la decisione del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2015, ha accolto l’istanza senza ulteriore motivazione.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 si duole di essere stata indicata lei come debitrice nel precetto esecutivo e non l’Asso­­ciazione. La reclamante precisa di essere soltanto la rappresentante della debitrice e di non doversene quindi assumere i debiti, nulla cambiando al riguardo il fatto che l’indirizzo dell’Associa­­zione si trova presso il suo domicilio privato.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                         La contestazione dell’identità tra l’escussa e la debitrice menzionata nel titolo è nuova, ma, come visto, deve ogni caso essere esaminata d’ufficio da questa Camera. Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti di RE 1 sulla fattura del 7 aprile 2015 (doc. G) relativa alla tassa di giustizia posta a carico dell’Associazione nella decisione 4 febbraio 2015 del Consiglio di Stato (doc. B). Da quest’ultimo documento risulta che le spese e la tassa di giudizio sono state poste a carico “della ricorrente” (dispositivo n. 2) e che la ricorrente è l’Asso­­ciazione (pag. 1 in alto), ancorché “per il tramite della Presidente” RE 1. Non vi è quindi alcun dubbio che la debitrice menzionata nel titolo di rigetto è l’Associazione, cui il Consiglio di Stato evidenzia del resto la personalità giuridica propria (punto 5 pag. 3). Ciò risulta d’altronde da altri documenti agli atti (fattura, richiamo e diffida di pagamento). In difetto d’i­­dentità tra debitrice – l’Associazione – ed escussa – la sua presidente – il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria è senza oggetto, da una parte perché la reclamante ha comunque pagato l’anticipo di fr. 60.– richiestole e dall’altra perché la tassa di giustizia va posta a carico della controparte, la cui solvibilità è indubbia. Non si assegna alcuna indennità d’incon­­venienza alla reclamante, poiché non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo, né in prima né in seconda istanza (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 80.–, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico. Non si assegna alcuna indennità.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si assegna alcuna indennità.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Notificazione a:

–     ; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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