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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.04.2016 14.2016.10

25. April 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,899 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per la fornitura di energia elettrica, interessi e tassa di diffida. Imputazione dei pagamenti dell’escusso

Volltext

Incarto n. 14.2016.10

Lugano 25 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. 0304-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 21 ottobre 2015 da

Comune di CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 dicembre 2015 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, le CO 1 (in seguito: “CO 1”), ente di diritto pubblico senza personalità giuridica facente parte del Comune di __________, ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 498.40 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2015 e di 2) fr. 10.–, indicando quali titoli di credito: “1) Fattura per la fornitura di energia elettrica + interessi 5.00% calcolati dai termini di scadenza 31.03.2015; fattura periodo anno 2014 Fr. 714.10./. Accrediti e/o spese di mutazione Fr. 215.70, 2) Tassa di diffida per domanda esecuzione”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 ottobre 2015 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona limitatamente a fr. 384.30. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 novembre 2015. Nella replica del 23 novembre 2015 e nella duplica del 25 novembre 2015 le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

                            C.  Statuendo con decisione 9 dicembre 2015, il “Vice” Giudice di pace (recte: Giudice di pace supplente) ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 384.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2015, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2015, dolendosi del fatto che il primo giudice non ha tenuto conto dei mezzi di prova da lui prodotti per dimostrare che aveva saldato il proprio debito nei confronti dell’istante. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2015, l’CO 1 ha invece confermato la sua richiesta. Con replica inoltrata spontaneamente a questa Camera il 4 marzo 2016, RE 1 ha ribadito la sua posizione.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica avvenuta a RE 1 al più presto il 10 dicembre 2015, il termine di 10 giorni è scaduto domenica 20 dicembre, ossia durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2016: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 5 gennaio 2016, il 2 gennaio essendo un sabato. Presentato il 19 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a riferirsi ai mezzi di prova prodotti dall’istante per respingere l’opposizione in via definitiva per l’importo posto in esecuzione oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2015, e per fr. 33.30 relativi alle spese esecutive, senza alcun accenno a quanto sostenuto dal convenuto con le sue osservazioni all’istanza.

                             4.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto, nella sua decisione, dei mezzi di prova da lui prodotti (ossia le ricevute di pagamento degli acconti) per dimostrare che la fattura dell’CO 1 è stata saldata prima che venisse emesso il precetto esecutivo nei suoi confronti. Chiede pertanto implicitamente la riforma integrale della decisione impugnata e l’attribuzione delle spese a carico dell’istante.

                             5.  Nelle sue osservazioni al reclamo, l’CO 1 sostiene che alcuni degli acconti corrisposti dal convenuto sono stati innanzitutto accreditati su delle fatture arretrate e precedenti a quella per cui è stata avviata l’esecuzione, mentre solo i versamenti del 19 e del 31 agosto 2015 (nonché una parte di quello effettuato l’8 luglio 2015) sono stati registrati sulla fattura n. __________ oggetto della presente procedura. Conferma pertanto la richiesta di pagamento del saldo scoperto di fr. 384.30, oltre alle spese esecutive, alle spese della Giudicatura di pace e di questa Camera e agli interessi di ritardo.

                             6.  Relativamente alla replica inoltrata dal reclamante in questa sede, a scanso di equivoco va subito precisato che la notificazione alle parti degli atti presentati nella procedura di reclamo rientra fra le competenze dell’autorità giudiziaria (art. 322 cpv. 1 CPC) – quindi in concreto di questa Camera – e non fra quelle del giudice di prima istanza o della controparte.

                             7.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           7.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

                           7.2  Nella fattispecie l’istante fonda la sua pretesa nei confronti del convenuto sulla fattura n. __________ del 28 febbraio 2015 relativa alla “Fornitura energia elettrica” per il periodo dal 21 gennaio 2014 al 16 febbraio 2015, con la quale l’CO 1 ha chiesto a RE 1 il versamento di complessivi fr. 714.10. Poiché passata in giudicato – l’escusso non avendo interposto reclamo entro il termine di 15 giorni previsto dalla stessa – la menzionata fattura costituisce in principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo ivi indicato (come tra l’altro espressamente indicato all’art. 21.06 del “Regolamento per la distribuzione di energia elettrica” dell’CO 1). Non v’è del resto controversia su questo punto, il reclamante limitandosi a sostenere di avere pagato la fattura in questione.

                           7.3  Per contro non risulta alcun titolo di rigetto definitivo dell’opposi­­zione per la pretesa dell’istante volta al pagamento d’interessi del 5% dal 1° aprile 2015. Certo, il predetto Regolamento prevede al suo art. 21.05 che “l’Azienda si riserva di applicare interessi di mora per ritardi nei pagamenti e/o pagamenti rateali”. A parte il fatto, però, che l’CO 1 non ha dimostrato di avere fatto uso di questa “riserva”, e in particolare ha omesso di produrre il richiamo del 5 maggio 2015 e la diffida dell’11 giugno 2015 menzionati nell’istan­­za di rigetto, essa non ha comunque provato quando la fattura è pervenuta all’escusso. E come si vedrà poi (sotto consid. 8), il credito è stato pagato prima dell’inoltro dell’esecuzione, sicché la domanda d’esecuzione non può essere considerata alla stregua di un’interpellazione che avrebbe fatto decorrere interessi di mora. Nell’esito il reclamo è dunque senz’altro fondato su questo punto.

                           7.4  Neppure a favore della tassa di diffida di fr. 10.– figurante sul precetto esecutivo l’istante ha prodotto un titolo di rigetto definitivo, ovvero una decisione che la pone a carico di RE 1. È ipotizzabile che la diffida contenesse una simile decisione, ma già si è detto che l’CO 1 ha omesso di produrla. Il reclamo va dunque accolto anche su questo punto.

                           7.5  Per quanto riguarda invece le spese esecutive, va ricordato che al proposito non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’ese­­cuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                             8.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                           8.1  Come visto, nel caso specifico il reclamante sostiene di avere estinto la fattura fatta valere dall’istante versando quattro acconti (tre di fr. 200.– ciascuno e uno di fr. 114.10) comprovati dalle ricevute accluse alle osservazioni all’istanza del 7 novembre 2015. L’CO 1 afferma invece di aver accreditato parte degli acconti su altre fatture precedenti a quella in questione, riferite agli anni 2012 e 2013, e contesta che RE 1 abbia mai richiesto di poter pagare a rate la nota fattura (relativa al periodo dal 21 gennaio 2015 al 16 febbraio 2015).

                           8.2  In virtù dell’art. 86 CO, chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare (cpv. 1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione (cpv. 2).

                             a)  Nel caso concreto, le copie delle ricevute postali prodotte da RE 1 con le osservazioni all’istanza non menzionano alcun riferimento alla fattura posta in esecuzione. Non è neppure determinante al riguardo il fatto ch’egli abbia apparentemente fatto uso delle polizze di versamento trasmessegli dall’CO 1 il 23 giugno 2015 poiché con tali polizze è stato inviato anche un estratto conto che fa stato di arretrati dell’escusso per gli anni dal 2011 al 2015 di complessivi fr. 2'516.90. Nella sua replica presentata in prima sede il 25 novembre 2015 (ad n. 2), RE 1 ha però allegato di avere riportato su tutti i quattro cedolini relativi agli acconti versati, nella rubrica “comunicazioni”, la dicitura “Acconto su fattura __________”. Egli non ne ha però prodotto la prova. E siccome la sua duplica non pare essere stata notificata all’CO 1 l’allegazione non può ritenersi provata nel senso del­l’art. 150 cpv. 1 CPC (per tacere del fatto che, visti i termini sconvenienti da lui rivolti alla controparte, la replica sarebbe dovuta essergli ritornata con l’assegnazione di un termine per sanarla in conformità all’art. 132 cpv. 2 CPC). Sta di fatto, nondimeno, che l’importo complessivo dei quattro acconti ammonta esattamente a quello della fattura posta in esecuzione, sicché si potrebbe ritenere che l’imputazione di cui il reclamante si prevale risulti dalle circostanze (v. in tal senso: Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 3 ad art. 86 CO; Loer­tscher in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 5 ad art. 86 CO). Non è però necessario approfondire la questione, perché l’imputazione fatta valere dal reclamante risulta comunque data per un altro motivo.

                            b)  In virtù dell’art. 87 cpv. 1 CO, ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Ora, non si evince dagli atti (e in particolare dal richiamo 5 maggio 2015 o dalla diffida 11 giugno 2015 che l’istante non ha prodotto) che l’CO 1 abbia trasmesso a RE 1 una quietanza con l’indicazio­­ne dell’imputazione degli acconti ricevuti. In questa contingenza, l’imputazione dei pagamenti eseguiti dall’escusso, ove non risulti già dalle circostanze (v. sopra ad a), si avvera disciplinata dal diritto dispositivo stabilito all’art. 87 cpv. 1 CO. Essi sono pertanto da imputare sul credito che ha dato luogo alla prima esecuzione. Dagli atti non si evince che l’CO 1 abbia promosso altre esecuzioni prima di quella in esame, e ad ogni modo non ha contestato l’allegazione formulata dal reclamante nella sua replica spontanea del 4 marzo 2016 per cui in precedenza non sono stati emessi precetti esecutivi. Avendo RE 1 dimostrato con documenti di avere estinto il credito posto in esecuzione nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, il reclamo merita accoglimento e la decisione impugnata va quindi riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

                             9.  In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                           9.1  Solo con la sua replica spontanea il reclamante ha postulato l’as­­segnazione di “un congruo indennizzo per il tempo perso a causa della cattiva amministrazione di CO 1”. La domanda è tardiva e pertanto irricevibile (cfr. art. 326 cpv. 1 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 105 CPC).

                           9.2  Per abbondanza, si ricorda del resto che la concessione di un’in­­dennità d’inconvenienza è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), da cui risulti che la tutela dei propri interessi (esauritasi nel caso concreto in un reclamo di un terzo di pagina) ha richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori amministrativi personali (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/ Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad b), tale da comportare una perdita di guadagno, che secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 2006 6664 ad art. 94) è ipotizzabile soprattutto per persone che esercitano un’attività indipendente. Nel caso concreto, il reclamante non pretende né dimostra che la redazione del reclamo abbia determinato per lui un mancato guadagno, mentre la Camera non gli ha chiesto alcuna replica perché non l’ha ritenuto necessario. Non sarebbe quindi potuto essergli assegnata un’indennità d’inconvenienza. Ciò vale a maggior ragione per la prima sede, in cui egli non ha formulato alcuna domanda d’indennità.

                           10.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 384.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 70.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle CO 1, del Comune di __________. Non si attribuisce alcuna indennità.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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