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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.2015 14.2015.97

29. Mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,189 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile fondato su censure rivolte alle decisioni fiscali invocate quale titolo di rigetto

Volltext

Incarti n. 14.2015.97 14.2015.98

Lugano 29 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause n. __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 20 gennaio 2015 rispettivamente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sui reclami del 23 marzo 2015 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 13 marzo 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________1 emesso il 7 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'533.80 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 agosto 2014, di fr. 488.– e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente l’imposta cantonale 2007, gli interessi aggiornati sino all’8 agosto 2014 e la tassa di diffida;

                                  che con precetto esecutivo n. __________2 emesso il 7 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 829.– oltre agli interessi del 3% dal 9 agosto 2014 e di fr. 180.75, indicando quali titoli di credito rispettivamente l’imposta federale diretta 2007 e gli interessi aggiornati sino all’8 agosto 2014;

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze 20 gennaio 2015 sia lo Stato del Canton Ticino sia la Confederazione Svizzera ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

                                  che nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta a ambedue le istanze con osservazioni scritte del 25 febbraio 2015;

                                  che statuendo con decisioni 13 marzo 2015 (inc. __________ per quanto riguarda l’imposta cantonale 2007 e __________ per quella federale diretta dello stesso anno), il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– nel primo caso e di fr. 80.– nel secondo e un’in­­den­nità di rispettivamente fr. 90.– e fr. 40.– a favore dell’i­stante;

                                  che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 23 marzo 2015 (rispettivamente inc. 14.2015.97 e 14.2015.98) “contestandole totalmente”;

                                  che il primo giudice ha trasmesso il suo incarto alla Camera solo il 13 maggio 2015;

                                  che stante l’esito del giudizio odierno i reclami non sono stati notificati alla controparte;

                                  che essendo gli stessi riferiti a cause fondate su fatti analoghi, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

                                  che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che come già ricordato al reclamante in occasione di due precedenti procedure intese all’incasso di contributi fiscali (sentenze CEF inc. 14.2014.255/6 dell’8 gennaio 2015 e 14.2015.70/71 del 7 apri­le 2015), questa Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

                                  che nel caso specifico il reclamante si è nuovamente limitato a criticare la correttezza delle decisioni di tassazione d’ufficio notificategli il 6 novembre 2013, lamentando una differenza “decisamente notevole” con i dati della propria dichiarazione d’impo­­ste per il 2007, inoltrata ampiamente fuori tempo il 30 settembre 2011;

                                  che tale motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà non critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale titolo di rigetto definitivo, e non si confronta con la motivazione esposta dal Giudice di pace, il quale correttamente ha osservato come le decisioni fiscali siano passate in giudicato e quindi non possano essere rimesse in discussione;

                                  che i reclami si rivelano così inammissibili;

                                  che – per inciso – già si è spiegato nelle precedenti cause che l’esame del giudice del rigetto si limita alla verifica del carattere esecutivo delle decisioni amministrative su cui il procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e DTF 132 III 142, consid. 4.1.1), non essendo egli legittimato a sindacarne la correttezza dal profilo fiscale;

                                  che visti i noti precedenti, RE 1 è formalmente reso attento che ove dovesse in futuro nuovamente contestare decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione per motivi che avrebbe dovuto far valere direttamente contro la decisione amministrativa invocata quale titolo di rigetto, la sua condotta processuale sarà giudicata querulomane e i suoi reclami gli saranno d’acchito rinviati senz’altra formalità (art. 132 cpv. 3 CPC);

                                  che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che, tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni), si prescinde – un’altra volta – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente di fr. 3'071.80 (inc. 14.2015.97) e fr. 1'009.75 (inc. 14.2015.98), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa n. __________ (esecuzione n. __________1) è inammissibile.

                             2.   Il reclamo nella causa n. __________ (esecuzione n. __________2) è inammissibile.

                             3.  Non si riscuotono oneri processuali.

                             4.  Notificazione a:

–; –  Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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