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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.2015 14.2015.94

21. August 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,552 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento del danno consecutivo al mancato pagamento di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF. Irricevibilità delle censure proponibili con opposizione contro la decisione amministrativa

Volltext

Incarto n. 14.2015.94

Lugano 21 agosto 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.222 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 8 aprile 2015 da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 aprile 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° ottobre 2014 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'668.50, indicando quale titolo di credito il “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta M__________ SA, __________, come a decisione del 28.03.2014, diffida: 12.06.2014”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8 aprile 2015 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 30'019.50. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 aprile 2015.

                            C.  Statuendo con decisione 27 aprile 2015, il Pretore ha accolto l’i­­stanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 30'019.50, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.– senza assegnare alcun’indennità a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 maggio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’e­­sistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta con l’istanza costituisce valido titolo di rigetto definito dell’opposizione e che la parte escussa non ha sollevato alcuna valida eccezione nel senso dell’art. 81 LEF.

                             4.  Nel reclamo RE 1 argomenta di essere stato membro del consiglio di amministrazione della M__________ SA fiduciariamente per conto e incarico dell’azionista J__________ dal 3 maggio 2012 al 13 agosto 2012 e che quindi la sua responsabilità si limita a tale periodo. Il reclamante precisa che la società aveva ricevuto da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG una tassazione d’ufficio per i contributi sociali in quanto J__________, organo di fatto della società, non aveva inviato i relativi resoconti. A suo parere il conteggio allestito dalla procedente risulta poi manifestamente errato, senza contrare che J__________ ha riconosciuto il debito nei confronti della procedente e lo sta ora pagando a rate.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

                           5.1  Sono parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.

                           5.2  Nella fattispecie non vi è quindi dubbio che la decisione 28 marzo 2014 (doc. B) – debitamente passata in giudicato (doc. D) – con la quale l’Istituto delle assicurazioni sociali ha condannato il convenuto a risarcire fr. 52'474.90 per il danno consecutivo al mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuto dalla M__________ SA per l’anno 2011 e il primo semestre del 2012, e ciò in via solidale con __________ e J__________ per l’intero importo e con __________ e __________ limitatamente a fr. 8'006.40, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, circostanza come tale del resto non contestata dal reclamante.

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81). Nel caso specifico il reclamante argomenta che la sua responsabilità nei confronti della procedente si limiterebbe a soli tre mesi circa di contribuiti scoperti e che il conteggio allestito da quest’ultima sarebbe manifestamente errato. Sennonché tali censure non rientrano tra quelle proponibili nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ma avrebbero semmai dovuto essere proposte con opposizione alla decisione amministrativa del 28 marzo 2014 (v. art. 52 LPGA e doc. B, pag. 5).

                             7.  Al reclamante, infine, non giova asserire che organo di fatto della società fallita era J__________, il quale avrebbe riconosciuto il debito nei confronti della procedente e che lo starebbe ora pagando a rate, poiché tale circostanza, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio, non può comunque comportare la liberazione di RE 1 dal pagamento dell’importo ancora scoperto e posto in esecuzione: l’ob­­bligo di risarcire il danno, in effetti, è stato posto a carico di entrambi i soggetti (oltre che di terze persone) in via solidale, di modo che ognuno di loro risponde dell’intero danno (art. 144 cpv. 1 CO). Non avendo poi il reclamante dimostrato con documenti quanto J__________ avrebbe pagato alla Cassa, non entra in considerazione una (ulteriore) limitazione del rigetto (oltre a quella già spontaneamente consentita dalla Cassa nel limitare l’i­­stanza a fr. 30'019.50). Infondato, il reclamo va dunque respinto.

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'019.50 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE 1.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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