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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.2015 14.2015.92

24. September 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,473 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria ceduta a titolo fiduciario in garanzia. Estensione della garanzia. Eccezione di avvenuto pagamento. Contestazione implicita

Volltext

Incarto n. 14.2015.92

Lugano 24 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2015.131 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 12 febbraio 2015 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 7 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ emesso l’11 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la banca CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 700'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2014 e gli interessi capitalizzati di fr. 3'325.– e di fr. 5'143.35, indicando i seguenti titoli di credito: “1) Inhaberschuldbrief, dat. 03.07.2006, 1 Rang lastend im Grundbuch __________, GRBL __________, __________ __________. “Rahmenvertrag für Grundpfandkredit” vom 16./21. Juni 2006 (inkl. Sicherungsabrede). Kredit- und Schuldbriefkündigung vom 19. April 2013. 2) Interessi calcolati dal 01.10.2014 al 30.11.2014 su fr. 700'000.00 al tasso del 2.85%. 3) Offene Zinsen und Verzugszinsen per 30.09.2014”. Quale oggetto del diritto di pegno la procedente ha indicato la particella n. __________ RFD di __________.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 febbraio 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. All’udienza di discussione tenutasi il 23 marzo 2015 la parte convenuta si è opposta all’istanza, mentre l’istante ha confermato la sua domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione 24 aprile 2015, il Pretore ha accolto l’i­­stanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto 1° giugno 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento al reclamo dell’effetto sospensivo. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni alla CO 1.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 maggio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 27 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la cartella ipotecaria consegnata alla procedente in proprietà a titolo fiduciario costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. Riguardo alla censura della convenuta secondo cui la banca avrebbe usato la cartella ipotecaria in dispregio al suo obbligo di utilizzarla soltanto nella misura necessaria per soddisfare il credito che garantisce, il Pretore ha ritenuto che tale circostanza non era stata resa verosimile ma che, anzi, era stata smentita dalla conferma rilasciata il 20 agosto 2014 dal precedente patrocinatore dell’escussa in merito a una proposta transattiva della banca che menzionava la disdetta della nota cartella ipotecaria.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 afferma di essere cliente della procedente dalla fine degli anni ottanta, dalla quale ha ottenuto diversi prestiti ipotecari e un credito lombard prima che, nel giugno del 2006, le parti sottoscrivessero il contratto di prestito ipotecario indicato dalla controparte a sostegno delle proprie pretese. Espone che negli anni a seguire la situazione dei rapporti di dare-avere tra le parti divenne sempre più incomprensibile, la procedente continuando a addebitare interessi, rimborsi e spese per il credito Lombard e per i prestiti ipotecari ad altre relazioni della convenuta. Tanto che, prosegue la reclamante, dopo avere disdetto il prestito posto in esecuzione, il 22 maggio 2013 la procedente ha addebitato a proprio favore fr. 715'000.– su un’altra relazione bancaria dell’escussa, sicché il credito ipotecario in questione, di fr. 700'000.–, è da considerare estinto. La procedente non sarebbe infatti stata in grado di fornire una spiegazione all’addebito di fr. 700'000.– e neppure avrebbe sostenuto che tale rimborso fosse connesso con un altro prestito. A mente della reclamante, d’altronde, la conclusione del Pretore fondata sullo scritto 20 agosto 2014 firmato dall’allora suo patrocinatore è arbitraria, perché tale sottoscrizione è avvenuta nell’ambito di trattative bonali complesse e il patrocinatore è stato esonerato pochi giorni dopo. RE 1 chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Nell’ese­­cuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

                                5.1   Nel caso specifico, quale titolo di rigetto provvisorio la banca escutente ha prodotto con l’istanza la cartella ipotecaria al portatore di fr. 700'000.– gravante in primo rango la particella n. __________ RFD di __________ (doc. D), cedutale dall’escussa in via fiduciaria a scopo di garanzia, come risulta dal contratto denominato “Rahmenvertrag für Grundpfandkredit” del 21 giugno 2006 (doc. C, sub “Sicherheiten” a pag. 2 e sub “Sicherungsabrede” a pagg. 4 e 5). A comprova del fatto che l’escussa sia debitrice del credito incorporato nella cartella ipotecaria, la banca, invero, non ha prodotto né l’atto costitutivo né l’istanza d’iscrizione, ma nel contratto di cessione in garanzia della cartella in esame, RE 1, con tanto di firma, ha riconosciuto espressamente come suo debito personale il credito garantito dalla cartella (doc. C, ad “Schuldanerkennung” pag. 4). Il titolo di cui l’escu­­tente è portatrice costituisce quindi in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia per il pegno sia per il credito incorporatovi a concorrenza dell’importo definito dall’art. 818 CC (v. sentenze della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015, consid. 4.3, con i rinvii).

                                5.2   Seconda questa norma, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 applicabile a tutte le cartelle ipotecarie, comprese quelle emesse sotto l’imperio del vecchio diritto (art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC; DTF 140 III 185 consid. 5.1.2), la garanzia ipotecaria si estende al capitale della cartella ipotecaria, pari nella fattispecie a fr. 700'000.–, oltre a tre annualità d’interessi effettivi maturati fino all’ultima scadenza, in concreto fino al 30 novembre 2014 (v. scritto 20 agosto 2014 dell’istante, doc. I pag. 2), agli interessi di mora decorsi successivamente (sino alla realizzazione, art. 157 cpv. 2 LEF) e alle spese esecutive (sull’interpretazione dell’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, v. la sentenza della CEF 14.2014.189 già citata, consid. 4.5). In linea di massima la cartella ipotecaria prodotta dalla banca costituisce quindi un valido titolo di rigetto dell’opposizione per fr. 708'468.35 (fr. 700'000.– [capitale] + fr. 5'143.35 [interessi convenzionali impagati dal 1° marzo 2013 al 30 settembre 2014, v. doc. L, penultima pagina] + fr. 3'325.– [interessi al 2.85% dal 1° al 30 novembre 2014], cfr. doc. I pag. 2), oltre agli interessi di mora del 5% su fr. 700'000.– dal 1° dicembre 2014, come richiesto nel precetto esecutivo (doc. A) e nell’istanza. La garanzia così calcolata rimane al di sotto della garanzia massima stabilita nella cartella, pari a tre annualità d’in­­teressi del 10% (doc. D e C pag. 4 sub “Schuldanerkennung” in fine). Non si pone dunque problema di ridurre l’importo del credito posto in esecuzione a quello del credito incorporato nella cartella ipotecaria (sul tema, v. la sentenza della CEF 14.2014.189 già citata, consid. 4.4).

                                   6.   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

                                6.1   Nel caso specifico, la reclamante eccepisce l’estinzione del credito posto in esecuzione, facendo valere che dopo la disdetta della cartella ipotecaria la procedente ha addebitato a proprio favore fr. 715'000.– su un’altra relazione bancaria dell’escussa (doc. 4).

                                6.2   Perlomeno dal 2002 procedente ed escussa intrattenevano delle relazioni contrattuali. In effetti, già il 28 maggio 2002 la CO 1 concesse a RE 1 un credito di fr. 1'600'000.– garantito da un diritto di pegno manuale su tutti i valori della cliente, dapprima della durata di un anno (doc. 1), poi prolungata di un ulteriore anno (doc. 2). Il 29 marzo 2004, le parti sottoscrissero poi un contratto quadro per credito lombard (“Rahmenvertrag für Lombardkredit”) di pari importo a quello stabilito in precedenza (doc. 3). Escussa e procedente stipularono ancora, il 16 giugno 2006, il noto contratto quadro per credito ipotecario (“Rahmenvertrag für Grundpfandkredit”), il quale prevedeva la messa a disposizione dell’escussa di fr. 700'000.– garantiti, tra l’altro, dalla cartella ipotecaria al portatore gravante in primo grado la particella n. __________ RFD di __________ (doc. C). Come rilevato dall’escussa nel reclamo (pag. 3 n. 2), il credito lombard (ovvero un credito garantito da titoli agevolmente realizzabili) concesso il 29 marzo 2004 è continuato a sussistere anche dopo il mese di giugno del 2006. E come emerge dallo scritto redatto il 23 settembre 2013 della stessa escussa (doc. 6), il 19 aprile 2013 la banca non ha disdetto unicamente il credito oggetto della presente esecuzione (di fr. 700'000.–) ma pure un’altra ipoteca di nominali fr. 964'000.–.

                                6.3   Ora, a prescindere del fatto di sapere se l’escussa sia riuscita a rendere verosimile che l’addebito di fr. 715'000.– del 22 maggio 2013 dal suo conto corrente n. __________ (doc. 4) sia davvero avvenuto a favore della banca (quale causale è infatti indicato “Vergütungsauftrag RE 1 __________”), essa non ha comunque reso verosimile che tale importo sia stato compensato con il credito ipotecario garantito dalla cartella ipotecaria di fr. 700'000.– e non con l’altro credito ipotecario o con il credito lombard. Non si disconosce, invero, che la banca non ha esplicitamente contestato l’allegazione dell’escussa in prima sede. Una contestazione implicita si deduce però dall’allegazione della banca secondo cui l’allora patrocinatore dell’escussa, sottoscrivendo l’offerta transattiva del 20 agosto 2014 (doc. I) e dichiarandosi completamente concorde con i contenuti della stessa, ha espressamente riconosciuto l’obbligo di rimborsare l’ipoteca (n. __________) oggetto dell’esecuzione che ci occupa. E sta di fatto ch’egli verosimilmente non si sarebbe comportato così ove l’addebito di fr. 715'000.– fosse stato utilizzato dalla banca per estinguere il credito posto in esecuzione. Che poi la reclamante, come allega, abbia revocato il mandato del patrocinatore pochi giorni dopo è un’allegazione nuova, e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2), che non si evince d’altronde esplicitamente dallo scritto (doc. 7) da lei citato. L’allegazione, del resto, non è suscettibile di fare apparire l’apprezzamento del primo giudice circa la pretesa estinzione del credito vantato dall’istante come manifestamente errata (cfr. sopra consid. 1.2), giacché la trattativa si è conclusa con la firma del patrocinatore e un’even­tuale revoca posteriore del suo mandato non è di rilievo. Ricordato che l’onere della prova grava sull’escussa (sopra consid. 6), il reclamo si rivela infondato e va pertanto respinto.

                                   7.   La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per le osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 708'468.35, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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