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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.08.2015 14.2015.85

25. August 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,538 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata notifica della replica alla convenuta. Violazione del diritto di essere sentito. Annullamento della sentenza impugnata. Stralcio in caso di transazione

Volltext

Incarto n. 14.2015.85

Lugano 25 agosto 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 10 dicembre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 23 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 aprile 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'376.– e di fr. 5.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente l’attestato di carenza beni n. __________ emesso il 17 maggio 2005 dall’UE di Lugano e “diverse spese”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31 dicembre 2014. Con replica del 16 aprile 2015, l’istante si è dichiarata disposta a trovare un accordo di pagamento in rate di almeno fr. 100.– mensili.

                            C.  Statuendo con decisione 22 aprile 2015, il Giudice di pace ha deciso che RE 1 avrebbe versato alla CO 1 fr. 2'449.30 suddivisi in una rata di fr. 149.30 da versare entro il 5 maggio 2015 e 23 rate mensili di fr. 100.– ognuna, l’ultima delle quali entro il 5 aprile 2017, “ritenuto che in caso di mancato tempestivo pagamento di una rata l’accordo decade”. Il primo giudice ha inoltre statuito che ad avvenuto pagamento la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli, l’istante impegnandosi a far cancellare il precetto esecutivo. Gli oneri processuali, di fr. 120.–, sono stati posti a carico della convenuta.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2015, lamentandosi di non avere avuto modo di visionare i documenti originali richiesti con le sue osservazioni né il dettaglio dei “diversi costi” fatti valere dall’istante e rinnovando siffatta richiesta. Invitata a determinarsi sul reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 aprile 2015 contro la sentenza emessa il giorno precedente, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, invero, la reclamante non formula conclusioni esplicite, salvo rinnovare la sua richiesta di poter visionare tutti i documenti originali che permettano di comprendere l’origine, la provenienza e il dettaglio del credito posto in esecuzione, in particolare per quanto concerne la voce “diversi costi”. Si capisce però che per lei la sentenza impugnata è da annullare, il riconoscimento di debito potendo a suo parere essere “convalidato, solo dopo aver avuto la possibilità di visionare i documenti originali richiesti”. Ancorché al limite, il reclamo si rivela così ricevibile.

                             2.  Nella decisione impugnata, preso atto dell’accordo di pagamento proposto dall’escutente con la sua replica del 16 aprile 2015, il Giudice di pace ha ordinato a RE 1 di pagare il credito posto in esecuzione in rate mensili di fr. 100.– ognuna, precisando che in caso di mancato tempestivo pagamento di una rata l’accordo sarebbe decaduto e che invece ad avvenuto pagamento la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli, l’istante impegnandosi a far cancellare il precetto esecutivo.

                             3.  Nel reclamo RE 1, come visto, ha rinnovato la sua richiesta di poter visionare tutti i documenti originali relativi al riconoscimento di debito.

                             4.  Ora, la CO 1 ha accluso alla sua replica del 16 aprile 2015 la documentazione richiesta dall’escussa, ma il Giudice di pace non ha notificato a RE 1 né la replica né gli allegati in questione, emettendo invece la sentenza il giorno medesimo in cui ha ricevuto la replica, il 22 aprile 2015. Così agendo, il primo giudice non ha però conferito all’escussa la facoltà – o perlomeno non le ha lasciato il tempo – di esprimersi sulla replica, violando in tal modo il suo diritto di essere sentita (art. 53 CPC). Già per questo motivo la sentenza impugnata dev’essere annullata e l’incarto rinviato al Giudice di pace perché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

                             5.  Del resto, l’annullamento della sentenza impugnata s’impone anche perché “l’accordo” di pagamento a cui accenna il dispositivo n. 1 non sussiste, la convenuta non essendo stata preventivamente interpellata al proposito, e perché il giudice, nello stesso dispositivo, ha omesso di statuire sull’istanza (che è bene ricordarlo tende al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta), ovverosia non ha precisato se, nell’ipotesi del mancato pagamento di una rata accolta poi verificatasi in concreto, l’istanza era accolta, respinta o stralciata.

                             6.  A scanso di equivoco, va ricordato al primo giudice che, ricevuto il suo incarto di ritorno, egli dovrà notificare a RE 1 la replica del 16 aprile 2015 con i suoi allegati e decidere se concederle un termine per presentare una duplica scritta o se convocare le parti a un’udienza. La seconda soluzione ha il vantaggio di accelerare la procedura (evitando al giudice di dover notificare alla controparte un’eventuale duplica e possibili ulteriori scritti) e di permettere, occorrendo, una conciliazione, fermo restando che se le parti dovessero giungere a una transazione, la stessa dovrà essere redatta sul verbale dell’udienza o su un documento separato a cui rinvia il verbale, e le parti lo dovranno firmare, così da consentire al giudice di stralciare la causa dal ruolo (art. 241 CPC). Per evitare inutili discussioni, occorre anche ricordare che nell’istanza la creditrice ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per l’importo riportato sull’atte­stato di carenza di beni (fr. 2'376.–) e non per l’importo di fr. 5.– menzionato sul precetto esecutivo alla voce “2) diverse spese”. E sulle spese esecutive decide esclusivamente l’ufficio d’esecu­zione e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 14.2014.132 del 5 novembre 2014, consid. 5).

                             7.  La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché non potendo l’annullamento della sentenza impugnata addebitarsi prevalentemente a colpa delle parti, motivi d’equità consigliano di prescindere dal porre le spese processuali a carico loro (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta in proposito. Quanto alle spese ed eventuali ripetibili di prima sede, il giudice di pace le fisserà un’altra volta con il nuovo giudizio.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'381.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca affinché completi l’istruttoria ed emani un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 180.– è restituito a RE 1.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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