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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.2015 14.2015.73

28. Juli 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,995 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di parziale estinzione del credito in esecuzione avvenuta prima dell’emanazione della sentenza invocata quale titolo di rigetto. Irricevibilità dell’eccezione. Mancanza di prova rigorosa del pagamento

Volltext

Incarto n. 14.2015.73

Lugano 28 luglio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2015.591 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 febbraio 2015 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 28'612.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito la “Sentenza 17 ottobre 2014, Pretura di Locarno-Città. Liquidazione del regime matrimoniale”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 febbraio 2015 CO 1 ne ha chie­sto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni scritte del 18 febbraio 2015.

                            C.  Statuendo con decisione 24 marzo 2015, il Pretore ha accolto l’i­­stanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la limitazione dell’accoglimento dell’istanza a fr. 8'612.–. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo, nella misura in cui il termine di ricorso di 10 giorni è stato sospeso durante le ferie esecutive pasquali (dal 29 marzo al 12 aprile 2015) in virtù dell’art. 56 n. 2 LEF, applicabile anche alle procedure di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non entrando in considerazione que­st’ultima eventualità, i documenti (email 17, 18 e 24 settembre 2014 e progetti di ricevute del settembre 2014) prodotti da CO 1 con le osservazioni devono essere estromessi dall’incarto e non possono essere considerati ai fini del giudizio.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio delle parti agli atti costituisce titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF per il saldo della prima rata (di fr. 50'000.–) della liquidazione di fr. 200'000.– dovuta dall’escusso all’ex moglie nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale in base all’art. 3 della predetta convenzione. Il primo giudice ha poi ritenuto inammissibile la deduzione di fr. 8'612.– operata dal convenuto a seguito del­l’incre­mento del guadagno accessorio conseguito dalla moglie, atteso che la convenzione prevede che tale deduzione possa essere dedotta automaticamente (solo) dal contributo alimentare ma non da quanto dovuto a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.

                             3.  Nel reclamo, premettendo di non contestare la decisione del Pretore di non considerare la riduzione di fr. 8'612.– fatta valere in prima sede, RE 1 rimprovera al primo giudice di avere invece omesso di dedurre il pagamento di fr. 20'000.– effettuato il giorno stesso della sottoscrizione della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (il 29 settembre 2014). Egli rileva poi come la convenzione sia poi stata omologata con sentenza del 16 ottobre 2014 senza che le parti venissero nuovamente convocate davanti al Pretore, ossia senza ch’egli potesse far valere nella procedura di divorzio il pagamento parziale già avvenuto. Non si capirebbe del resto – soggiunge il reclamante – perché mai egli avrebbe versato fr. 20'000.– contemporaneamente alla sottoscrizione della convenzione se non a titolo di acconto sulla liquidazione del regime matrimoniale. Ricorda al riguardo che, secondo la dottrina, in caso di pretese di mantenimento definite solo nel principio, senza verifica della loro esecuzione, l’estinzione del debito prima dell’emanazione della sentenza può essere fatta valere in sede di rigetto. Ora, a dire di RE 1 nel caso in esame il giudice del divorzio non ha verificato se tra la sottoscrizione della convenzione e l’omolo­­gazione della stessa fosse già stata estinta, seppur in parte, la prima rata di fr. 50'000.– pattuita dai coniugi. Chiede pertanto che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 8'612.–.

                             4.  Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 contesta che l’ex marito possa dedurre la somma di fr. 20'000.– dalla liquidazione di fr. 200'000.– trattandosi di un importo supplementare pattuito dalle parti prima della sottoscrizione della convenzione sugli effetti accessori del divorzio con accordo separato volto a definire altri aspetti indipendenti dalla liquidazione del regime matrimoniale.

                             5.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

                                  Nella fattispecie la procedente fonda la propria pretesa sulla sentenza 16 ottobre 2014 (doc. A), passata in giudicato, mediante la quale il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio dei coniugi RE 1 e CO 1 e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Tale convenzione, sottoscritta dalle parti il 29 settembre 2014, al suo articolo 3 stabilisce che a titolo di liquidazione del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti il marito verserà alla moglie un importo onnicomprensivo di fr. 200'000.– in quattro rate di fr. 50'000.– ciascuna, la prima con scadenza nel novembre/dicembre 2014. Dedotto l’acconto di fr. 21'388.– che l’istante ammette di avere ricevuto, la sentenza di divorzio costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­po­si­­zione giusta l’art. 80 LEF per l’importo di fr. 28'612.– dedotto in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2014.

                                  7.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).

                           7.1  Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

                           7.2  Nel caso specifico, in assenza d’indicazione del motivo del pagamento la ricevuta del 29 settembre 2014 prodotta dall’escusso a dimostrazione della parziale estinzione del suo debito (doc. 1) non attesta, come invece impone il rigore che caratterizza l’art. 81 LEF, che il versamento di fr. 20'000.– sia avvenuto quale acconto della rata di fr. 50'000.– che avrebbe dovuta essere corrisposta entro la fine del mese di dicembre 2014, e non invece, come sostenuto dalla procedente, per ragioni estranee agli impegni assunti da RE 1 nella convenzione del 29 settembre 2014. Già per questo motivo si giustifica di respingere il reclamo, non avendo l’e­­scusso prodotto la prova rigorosa a lui richiesta. D’altronde, il motivo di estinzione da lui invocato essendosi verificato a uno stadio della causa di divorzio in cui gli sarebbe ancora stato possibile farlo valere, giacché la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio è stata consegnata dalle parti alla Pretura il giorno dopo il pagamento (v. doc. A), esso era comunque inammissibile in sede di rigetto dell’op­posizione (sopra consid. 7).

                             8.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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