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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.04.2015 14.2015.69

28. April 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·854 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Fallimento. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento

Volltext

Incarto n. 14.2015.69

Lugano 28 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 19 febbraio 2015 da

CO 1  RA 1, __________)  

contro

RE 1   

giudicando sul reclamo del 31 marzo 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 marzo 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 19 febbraio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'674.10 più interessi e spese.

                            B.  All’udienza di discussione del 25 marzo 2015, è comparsa solo la parte convenuta, la quale ha chiesto che le venisse concessa una dilazione di pagamento, ritenuto che entro il 10 aprile avrebbe dovuto esserle erogato un credito di € 150'000.–, con cui essa avrebbe potuto pagare il credito vantato dalla procedente.

                            C.  Statuendo con decisione 27 marzo 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.– per le spese esecutive.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo (nuovamente) di dover incassare un credito di € 150'000.– entro il 10 aprile, così da poter saldare il credito posto in esecuzione. Il 3 aprile, il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                             3.  Nel caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di annullamento del fallimento, limitandosi invero a sostenere di essere “in attesa dell’incasso di un credito pari ad Euro 150'000.– (centocinquantamila) entro il 10 aprile”, così da saldare l’intero credito vantato dall’istante. Sennonché i presupposti stabiliti dalla legge per l’annullamento del fallimento devono essere adempiuti entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 segg.; sentenza della CEF 14.2014.90 del 25 giugno 2014, consid. 2.3/b), ovverosia nella fattispecie entro il 23 aprile 2015, tenuto conto che quel termine è iniziato dopo la fine delle ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF). Orbene, la reclamante non ha provato di avere estinto il credito che l’ha portata al fallimento prima di tale scadenza né ciò risulta dall’estratto esecutivo al 27 aprile 2015 assunto d’ufficio dalla Camera. Non avendo l’insor­­gente ossequiato nessuno dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il reclamo va quindi respinto e il fallimento della RE 1 confermato, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.

                             4.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è confermato.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–  ; – … –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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