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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.2015 14.2015.57

28. Juli 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,377 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing di un veicolo asseritamente sottoscritto a nome e per conto di un terzo, indicato come avente diritto economico. Certificato medico inviato dopo l’udienza

Volltext

Incarti n. 14.2015.57 14.2015.58

Lugano 28 luglio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nelle cause SO.2014.4853 e SO.2014.4871 (rigetto provvisorio dell’opposi­­zione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 6 novembre 2014 da

CO 1  

contro (rispettivamente)

RE 1   e   RE 2,  

giudicando sui reclami dell’11 marzo 2015 presentati dalla RE 1 e da RE 2 contro le decisioni emesse il 23 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetti esecutivi n. __________ (50)__________ emessi il 6 dicembre 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso in via solidale la RE 1 e RE 2 per l’incasso in ambedue i casi di fr. 43'538.15 oltre agli interessi del 4.95% dal 5 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito il “contratto leasing del 20.09.2012 n. __________”.

                            B.  Avendo sia la RE 1 sia RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con istanze 6 novembre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 36'738.15 più interessi del 4.95% dal 5 dicembre 2013. A domanda dei convenuti, il 13 gennaio 2015 il Pretore ha rinviato al 23 febbraio l’udienza inizialmente fissata per il 22 gennaio. Con decisione del 20 febbraio, il primo giudice ha invece respinto una seconda richiesta di rinvio dell’udienza formulata dai convenuti. Il 23 febbraio, è poi comparsa solo la rappresentante della parte istante, che ha confermato la domanda.

                            C.  Statuendo con decisioni del 23 febbraio 2015, il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalle parti convenute, ponendo a carico di ognuna di esse le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                            D.  Il 26 febbraio, è giunta alla Pretura una copia della seconda richiesta di rinvio dell’udienza, a cui era allegata la fotocopia di un certificato medico rilasciato il 25 febbraio 2015 dal Dr. med. __________, che attesta un’inabilità al lavoro di RE 2 del 100% dal 20 (ma la cifra pare essere stata scritta sopra la cifra “25”) al 27 febbraio (act VI).

                            E.  Contro le sentenze appena citate la RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo unico dell’11 marzo 2015, lamentando di non avere potuto esporre le loro ragioni davanti al Pretore. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:              1.  Essendo il reclamo in esame, presentato con un atto unico, diretto contro sentenze di analogo contenuto relative a debiti solidali, si giustifica, per economia di procedura (art. 125 lett. c CPC), di congiungere le due procedure ed evaderle con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                             2.  Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           2.1  Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 marzo 2015 contro le sentenze notificate alla RE 1 e a RE 2 il 3 marzo, in concreto il reclamo è tempestivo sia per l’una che per l’altro.

                           2.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             3.  Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta dall’escutente, e in particolare il contratto leasing per il veicolo Land Rover Discovery 3,0 sottoscritto il 24 luglio 2012 con la RE 1 e RE 2 in qualità di condebitori solidali, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai convenuti.

                             4.  Nel loro ricorso, i reclamanti asseriscono che il contratto di leasing in realtà è stato modificato nel senso d’indicare la RE 1 come agente “a nome e per conto – fiduciariamente – per il cliente C__________ di __________”, tanto che nel formulario “A” consegnato alla CO 1 era stato indicato come unico beneficiario economico proprio C__________, mentre “tutte le postille contrattuali che facevano esplicito riferimento al pegno erano state cancellate”. Il problema – soggiungono i reclamanti – è che non si riesce più a trovare il contratto modificato, in seguito a varie vicissitudini avute con il personale. Ora, essi affermano di avere aspettato proprio l’udienza citata dal Pretore per notificare queste circostanze e per comunicare all’i­stante un fatto a loro dire “estremamente particolare”, ovvero che il camioncino oggetto di un altro contratto di leasing concluso tra le stesse parti è stato trapassato a un terzo senza il consenso dei reclamanti. Sennonché nel frattempo RE 2 dice di essersi ammalato, ma il Pretore non avrebbe accettato di rinviare l’u­­dienza malgrado il certificato medico trasmessogli.

                             5.  Da quest’ultima considerazione giova subito sgomberare il campo: i reclamanti omettono infatti di precisare che il certificato medico in questione è stato allestito due giorni dopo l’udienza ed è pervenuto alla Pretura il terzo giorno, sicché il primo giudice non poteva ovviamente tenerne conto per rinviare l’udienza. I reclamanti, d’altronde, non chiedono l’annullamento delle decisioni impugnate né la convocazione di una nuova udienza. Si limitano ad esporre gli argomenti che avrebbero voluto far valere davanti al Pretore. Ora, come si vedrà, i motivi addotti non sono suscettibili di giustificare la riforma delle sentenze impugnate. In circostanze siffatte, a prescindere dalla questione di sapere se il certificato medico potesse fondare un rinvio dell’udienza, non si giustifica di annullare le sentenze di primo grado e di rinviare l’incar­­to al Pretore, poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di generare ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 del­l’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 4).

                             6.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             7.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           7.1  Nella fattispecie, in tutta la documentazione relativa alla conclusione del contratto di leasing (contratto, doc. A, condizioni generali, doc. B, calcolo del budget, doc. C, verbale di consegna del veicolo, doc. D) quale assuntrice figura unicamente la RE 1 e quale debitore solidale RE 2, quest’ultimo avendo sottoscritto il contratto sia come presidente della società con firma individuale sia a titolo personale. Che il contratto sia stato modificato, come pretendono i reclamanti, nel senso che l’unico assuntore e debitore sia C__________ non è stato dimostrato, il contratto modificato non essendo stato prodotto. I reclamanti, d’altronde, non hanno fornito alcun indizio oggettivo e concreto a sostegno dell’affermazione secondo cui i documenti prodotti dall’istante sarebbero falsi o contraffatti. I convenuti sono così da ritenere debitori solidali degli impegni da loro riconosciuti nei documenti prodotti dall’istante.

                                  Il fatto poi che C__________ sia stato indicato sul formulario “A” come l’avente diritto economico dei valori patrimoniali oggetto del contratto di leasing (doc. E) ha conseguenze solo dal profilo delle norme sul riciclaggio di denaro, ma non sui rapporti di diritto civile tra le parti (in questo senso: sentenza del Tribunale federale 4A_474/2013 del 10 marzo 2014, consid. 5.5, e il rinvio), che sono disciplinati dal contratto di leasing e dalle condizioni generali. Del resto, avessero anche i reclamanti, come asseriscono, concluso il contratto “a nome e per conto – fiduciariamente –” di C__________, ciò non avrebbe alcuna incidenza sui loro rapporti contrattuali (esterni) con la CO 1, il mandatario fiduciario essendo infatti considerato il proprietario del bene o del credito consegnatogli a titolo fiduciario, ma solo internamente sulla loro relazione giuridica con il preteso fiduciante (o con i suoi eredi). E neppure la menzione di C__________ sul verbale di consegna come “debitore solidale” del leasing con RE 2 (doc. D) cambia la situazione giuridica, giacché il creditore, a sua scelta, può chiedere a ogni debitore solidale il pagamento dell’in­tero credito (art. 144 cpv. 1 CO).

                           7.2  Ciò posto, la documentazione prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’op­posizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i crediti posti in esecuzione, ossia per fr. 36'672.75 a titolo di noleggio (pari a 11.53 rate di noleggio di fr. 3'354.10 ognuna per il periodo dal 24 luglio 2012 al 4 luglio 2013, le rate essendo ricalcolate in base alle condizioni generali accettate dagli acquirenti, moltiplicando il prezzo d’acquisto senza l’IVA [fr. 87'574.05 = fr. 94'580.– / 1.08] per il coefficiente del 3.83% previsto contrattualmente per 12 mesi, v. doc. A, B ad 3.2, 4.3 e tabella a pag. 3), oltre a fr. 10'543.30 per i chilometri supplementari (16'268 km x 0.6481 [70 centesimi/km senza l’I­­VA], doc. A e G), l’IVA sui due importi (fr. 3'093.80 + fr. 843.45) e le spese di disdetta di fr. 297.– (doc. B ad n. 20 e doc. F), dedotti i ver­samenti ricevuti di fr. 16'712.15 (v. doc. L).

                             8.  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                                  Nel caso specifico, i reclamanti, nell’allegare che il camioncino oggetto di un altro contratto di leasing concluso tra le stesse parti è stato trapassato a un terzo senza il loro consenso, non spiegano in che misura tale fatto possa avere estinto o sospeso le pretese poste in esecuzione, che riguardano un altro contratto. La censura è dunque irricevibile (v. sopra consid. 2.2). Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo si rivela così infondato e va perciò respinto.

                             9.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e va quindi posta a carico dei reclamanti in ragione di metà ciascuno. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'538.15, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Le procedure dipendenti dal reclamo presentato dalla RE 1 e da RE 2 sono congiunte.

                             2.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             3.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             4.  Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in ragione di metà ciascuno.

                             5.  Notificazione a:

–  ; –  –  .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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