Incarto n. 14.2015.26
Lugano 25 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1268 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 novembre 2014 da
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, il 13 novembre 2014 CO 1 e __________ hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 19'868.– più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 5 febbraio 2015 la parte istante si è riconfermata nella sua domanda mentre il convenuto ha dichiarato di non essere economicamente in grado di pagare il credito posto in esecuzione.
C. Statuendo con decisione dello stesso 5 febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 6 febbraio 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento e, tramite l’avv. PA 1 da lui designato nel frattempo quale suo patrocinatore, ha versato sul conto del Tribunale d’appello fr. 30'000.– a disposizione degli istanti. Il 3 marzo 2015, l’avv. PA 1 ha comunicato di avere in deposito sul suo conto cliente ulteriori fr. 35'000.–. Invitata ad esprimersi sull’impugnazione, la controparte è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 febbraio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante, con il consenso dell’Ufficio dei fallimenti, ha depositato sul conto di questo Tribunale a disposizione degli istanti la somma di fr. 30'000.–, che copre il credito posto in esecuzione, il cui saldo ammontava a fr. 29'242.39 il 10 febbraio 2015 (v. il conteggio dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti esecuzioni, non pagate o sospese da opposizione, per complessivi fr. 65'188.15. Ora, il reclamante ha provato di avere versato all’Ufficio dei fallimenti due rate di fr. 7'000.– il 13 e il 19 febbraio 2015, e di avere depositato presso il proprio patrocinatore ulteriori fr. 35'000.– oltre al deposito di fr. 30'000.– menzionato in precedenza. Non risultano, inoltre, attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria sia sotto controllo. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. L’importo di fr. 30'000.– depositato sul conto di questo tribunale dev’essere girato sul conto dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona affinché provveda ad estinguere il credito degli istanti (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5). A dipendenza dello stadio al quale sono giunte le altre esecuzioni che possono essere proseguite solo in via di pignoramento (giusta l’art. 43 LEF), l’Ufficio procederà inoltre a pignorare per quanto necessario la somma depositata sul conto cliente del patrocinatore del reclamante.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 febbraio 2015 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 200.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
4. È ordinato il trasferimento della somma di fr. 30'000.– depositata dal reclamante dal conto del Tribunale d’appello a quello dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, perché esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel considerando 2.3.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione di Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti di Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).