Incarti n. 14.2015.234 14.2015.237
Lugano 6 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2014.5081 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 novembre 2014 da
CO 1 (ora patrocinata dall’avv.)
contro
RE 1 (ora patrocinato dall’avv.)
giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2015 presentato da RE 1 e sul reclamo del 14 dicembre 2015 presentato da CO 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 settembre 2006 CO 1 ha promosso nei confronti del marito RE 1 una causa di divorzio, tuttora pendente (inc. OA.2006.593). Con decreto supercautelare del 2 giugno 2008 (inc. DI.2006.1130) – per quanto rilevante nella fattispecie – il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 4, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo di mantenimento di fr. 3'000.– mensili con effetto immediato e ha posto “le spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” interamente a carico del marito, informando infine le parti dell’immediata esecutività del decreto.
B. Con decisione 16 dicembre 2009 (inc. __________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente rigettato in via definitiva per fr. 30'551.55 più interessi l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________2 emesso il 3 agosto 2009 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, sia per i contributi di mantenimento dovuti alla moglie dal giugno al novembre del 2008 e dall’aprile al luglio del 2009, sia per determinate spese riferite all’abitazione coniugale. Il 22 febbraio 2010, questa Camera ha poi accolto un appello del marito contro la sentenza appena indicata, limitando il rigetto definitivo dell’opposizione ai soli contributi alimentari dovuti alla moglie, stabiliti in fr. 16'829.70 più interessi (inc. 14.2009.105).
C. Con decreto supercautelare 31 maggio 2010 (inc. __________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fatto ordine a RE 1 di provvedere al pagamento degli interessi ipotecari relativi all’abitazione già coniugale con la comminatoria di cui all’art. 292 CP.
D. Con precetto esecutivo n. __________4 emesso l’8 gennaio 2014 dall’UE di Lugano, CO 1 ha escusso nuovamente RE 1 per l’incasso di fr. 59'030.60, indicando quali titoli di credito:
“Distinta dei debiti a carico del debitore come a DS del 02.06.2008 (DI __________), poi parzialmente confermato con DS del 31.05.2010 (DI __________)
1/6) Alimenti dovuti quali differenze 06/07/08/09/10.2008
7/10 Alimenti dovuti mese di aprile/maggio/giugno/luglio 2009
11) __________ (manutenzione generale del giardino)
12) Fattura n. 187/2010 Tassa per controllo Impianti di combustione 2010 Cassa comunale Esazione
13) __________ Ass.cose stabili
14) __________ Riparazione Forno
15) Interessi Ipoteca scaduti 31.12.2010 e 31.03.2011
16) Interessi Ipoteca scaduti 30.06.2011
17) __________, Intervento urgente guasto
18) __________, Abbonamento manutenzione __________
19) __________ Ass.cose stabili
20) __________, Fatture Gas/Acqua/Elettricità/Tassa e Tassa uso Canalizzazioni”.
Dettaglio dei crediti / Richiesta di pagamento di:
1) fr. 165.00 più interessi al 5% dal 06.06.2008
2) fr. 1'024.70 più interessi al 5% dal 06.07.2008
3) fr. 165.00 più interessi al 5% dal 06.08.2008
4) fr. 1'995.00 più interessi al 5% dal 06.09.2008
5) fr. 640.00 più interessi al 5% dal 06.10.2008
6) fr. 840.00 più interessi al 5% dal 06.11.2008
7) fr. 3'000.00 più interessi al 5% dal 06.04.2009
8) fr. 3'000.00 più interessi al 5% dal 06.05.2009
9) fr. 3'000.00 più interessi al 5% dal 06.06.2009
10) fr. 3'000.00 più interessi al 5% dal 06.07.2009
11) fr. 3'375.00 più interessi al 5% dal 20.03.2010
12) fr. 96.85 più interessi al 5% dal 09.04.2010
13) fr. 2'381.40 più interessi al 5% dal 29.04.2010
14) fr. 49.00 più interessi al 5% dal 17.05.2010
15) fr. 24'653.10 più interessi al 5% dal 15.07.2011
16) fr. 6'000.00 più interessi al 5% dal 13.10.2011
17) fr. 443.30 più interessi al 5% dal 09.02.2012
18) fr. 464.40 più interessi al 5% dal 09.02.2012
19) fr. 2'386.10 più interessi al 5% dal 17.04.2012
20) fr. 2'351.75 più interessi al 5% dal 15.06.2012”.
E. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 novembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 7 settembre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. Nella replica e nella duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
F. Nel frattempo, con decreto cautelare del 15 aprile 2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fissato i contributi di mantenimento mensili a favore della moglie come segue:
“dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009: CHF 1'058.15
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: CHF 1'463.70
dal 1° gennaio 2011 al 13 febbraio 2011: CHF 1'476.70
dal 14 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011: CHF 1'446.70
dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011: CHF 1'396.70
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: CHF 1'277.80
dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013: CHF 1'561.20
dal 1° luglio 2013 in avanti: CHF 958.80.”
Il primo giudice ha d’altronde liberato il marito “dall’onere delle spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure delle spese straordinarie di manutenzione, delle polizze assicurative, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti” (inc. DI.2009.402). Contro tale decreto CO 1 è insorta il 28 aprile 2014 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza cautelare del marito (inc. 11.2014.36). Con decisione del 26 maggio 2014 il presidente della prima Camera civile ha conferito effetto sospensivo all’appello “per quanto riguarda i contributi provvisionali dovuti da RE 1 fino all’aprile del 2014 compreso”, negandolo invece per i contributi alimentari da lui dovuti in seguito. L’appello è tuttora pendente.
G. Statuendo con decisione 1° dicembre 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 16'829.70 oltre agli interessi del 5% calcolati sui singoli alimenti indicati nel precetto esecutivo nelle posizioni da 1) a 10), ponendo le spese processuali di fr. 300.– per un terzo a suo carico e per i rimanenti due terzi a carico dell’istante.
H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2015 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
I. Anche CO 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 dicembre 2015 per ottenere l’accoglimento integrale dell’istanza. Pure in questo caso il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 dicembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 dicembre (attestazione track & trace n. __________), in concreto il suo reclamo è tempestivo.
Parimenti, presentato il 14 dicembre 2015 contro la sentenza notificata a CO 1 il 2 dicembre (attestazione track & trace n. __________), in concreto anche il reclamo di lei è tempestivo, tenuto conto che il 12 dicembre 2015 era un sabato, sicché la scadenza è stata riportata a lunedì 14 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
I. Sul reclamo di RE 1
3. Per quel che concerne il reclamo di RE 1, nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 costituisce in sé valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per quanto riguarda i contributi alimentari, indicati nel precetto esecutivo n. __________4 nelle posizioni da 1 a 10. Egli ha inoltre sottolineato che tale decreto è rimasto in vigore nonostante i contributi siano stati modificati dal decreto cautelare del 15 aprile 2014 con effetto dal 1° aprile 2009, poiché all’appello promosso dalla moglie avverso il decreto del 2014 è stato conferito effetto sospensivo per i contributi dovuti dal reclamante fino all’aprile del 2014 compreso. Infine, il primo giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal marito rilevando come i contributi in questione siano stati “oggetto di una precedente esecuzione (PE del 3/6 agosto 2009 – cfr. doc. 7), sicché al 08/10.01.2014 non risultavano ancora prescritti”.
4. Nel proprio reclamo RE 1 ribadisce che il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 è stato superato da quello cautelare del 15 aprile 2014, evidenziando che, oltre alla concessione dell’effetto sospensivo, l’istante non ha postulato il mantenimento del decreto supercautelare “nelle more della presente procedura”. Si basa al riguardo, per analogia, su un’opinione dottrinale secondo cui l’artigiano o l’imprenditore la cui domanda d’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale è stata respinta, per evitare la perenzione del termine trimestrale d’iscrizione durante la procedura di ricorso deve non solo impugnare la decisione di reiezione ma pure chiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale superprovvisionale. Oltre a ciò, il reclamante fa valere che i contributi alimentari posti in esecuzione non sono ancora oggetto di una decisione passata in giudicato. Da ultimo, egli riafferma la prescrizione delle pretese della moglie, qualificando la decisione impugnata come arbitraria laddove il Pretore considera che esse siano identiche a quelle oggetto dell’esecuzione del 2009 sulla sola base della sentenza emanata dalla CEF il 22 febbraio 2010.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie RE 1 fa valere che il decreto del 2 giugno 2008 non sarebbe ancora passato in giudicato poiché il “quantum” degli alimenti posti in esecuzione sarebbe “ancora chiaramente oggetto di giudizio” (reclamo ad 3). Sennonché solo il decreto del 15 aprile 2014 risulta impugnato mentre quello del 2008 è definitivo. Come appena visto, occorre tuttavia verificare d’ufficio se il titolo invocato dall’istante – nel caso di specie il decreto del 2008 – possa essere considerato idoneo a giustificare il rigetto dell’opposizione.
a) Le istanze di rigetto definitivo dell’opposizione introdotte dopo il 1° gennaio 2011 sono rette dal nuovo diritto esecutivo (art. 404 cpv. 1 CPC per analogia; sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, con riferimento a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2c ad art. 80 LEF). Nella fattispecie, siccome presentata nel 2014 l’istanza va quindi giudicata in funzione del nuovo diritto esecutivo (e procedurale). La questione di sapere se il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 rappresenta un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione va così risolta con riferimento all’art. 80 cpv. 1 LEF nella sua versione valida dal 1° gennaio 2011, secondo cui il creditore può ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione se il suo credito è fondato su una decisione “esecutiva”. Contrariamente a quanto pare ritenere il reclamante non è più necessario che la decisione sia formalmente passata in giudicato (cfr. art. 336 cpv. 1 lett. b CPC e 79 nLEF; Messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 312 D-CPC in: FF 2006 6746; sentenza della CEF 14.2012.206 del 24 gennaio 2013, RtiD 2013 II 917 segg. n. 53c, consid. 3 e 4.1 per quanto riguarda specificatamente le decisioni a tutela dell’unione coniugale), ossia non possa più essere impugnata con un mezzo di ricorso ordinario (DTF 113 III 9; Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80).
b) Ora, nelle procedure – come quella in esame – inoltrate nel Canton Ticino prima del 1° gennaio 2011 i provvedimenti cautelari adottati inaudita l’altra parte sulla base dell’art. 379 cpv. 1 CPC-TI, quantunque inappellabili, erano provvisoriamente esecutivi secondo l’art. 310 cpv. 4 del Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI) fino all’emanazione di una decisione sull’istanza cautelare emanata in contraddittorio. Se all’appello inoltrato contro la decisione cautelare che respingeva l’istanza e revocava il precedente pronunciato supercautelare era accordato effetto sospensivo, la decisione cautelare impugnata non diventava esecutiva e il provvedimento supercautelare rimaneva in essere sino a decisione definitiva sulla cautelare (sentenza della CEF 14.2015.108 già citata, consid. 6.3, e i rinvii).
c) Nella fattispecie, di conseguenza, il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 (doc. B) è da considerare esecutivo per quel che concerne i contributi di mantenimento (fino al luglio del 2009) posti in esecuzione, giacché all’appello contro il decreto cautelare del 15 aprile 2014 (doc. 2) – tuttora pendente presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2014.36) – è stato conferito effetto sospensivo “per quanto riguarda i contributi provvisionali dovuti da RE 1 fino all’aprile del 2014 compreso” (doc. F). Costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal reclamante.
5.2 Contrariamente a quanto poi egli ritiene, il mantenimento del decreto supercautelare del 2008 nelle more della procedura di divorzio non era subordinato alla formulazione di una domanda specifica nella procedura d’appello contro il decreto cautelare del 2014. Non sussiste infatti alcun valido motivo di applicare al caso concreto l’opinione dottrinale di Schumacher (Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2008, pag. 523 n. 1425 segg.) citata dal reclamante (sopra consid. 4) – peraltro non riferita all’ultima edizione dell’opera in questione – anzitutto perché riguarda una materia, quella dell’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, radicalmente diversa da quella in esame, ma anche perché l’ipotesi considerata da Schumacher, ossia la necessità di evitare la perenzione del diritto all’ipoteca legale in caso di reiezione della richiesta d’iscrizione provvisoria, non ha nulla in comune con la fattispecie sottoposta a questa Camera, in cui non solo l’ottenimento di contributi di mantenimento provvisionali non è vincolato a un termine di perenzione, ma in cui soprattutto la richiesta supercautelare è stata accolta con una decisione – il decreto del 2008 – provvisoriamente esecutiva sino a decisione definitiva sulla cautelare (sopra consid. 5.1/b). La censura cade quindi nel vuoto.
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).
6.1 In concreto, il reclamante ritiene inammissibile che il Pretore ha concluso, sulla base della sentenza 22 febbraio 2010 di questa Camera (doc. G), che le pretese della moglie non sono ancora prescritte, contestando che vi sia identità fra i contributi di mantenimento fatti valere con il primo precetto esecutivo del 3 agosto 2009 e quelli del precetto esecutivo dell’8 gennaio 2014 (doc. A).
6.2 In realtà, i contributi alimentari indicati dalla moglie nel precetto esecutivo del 3 agosto 2009 si basano anch’essi sul decreto supercautelare 2 giugno 2008 e i saldi di fr. 4'829.70 per alimenti scaduti tra il giugno e il novembre del 2008 e di fr. 12'000.– per quelli maturati tra l’aprile e il luglio del 2009 (doc. G consid. 1) corrispondono alle posizioni da 1) a 6), rispettivamente da 7) a 10) riportate nel precetto esecutivo dell’8 gennaio 2014 (doc. A). Vi è pertanto identità fra i contributi alimentari dei precetti esecutivi n. __________2 e n. __________4, sicché il primo atto avrebbe comunque interrotto la prescrizione come implicitamente considerato dal Pretore. La questione è invero senza rilievo dal momento che i crediti tra coniugi sono imprescrittibili durante il matrimonio (art. 134 cpv. 1 n. 3 CO) – ovvero fino a decisione definitiva sul divorzio (Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art. 134 CO) – per tacere del fatto che ove il credito sia stabilito giudizialmente, come nella fattispecie, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (art. 137 CO). Il reclamante è pertanto ben lungi dall’avere dimostrato l’estinzione per prescrizione dei contributi di mantenimento posti in esecuzione. Il reclamo si rivela in definitiva integralmente infondato, come pure la richiesta di effetto sospensivo, diventata ad ogni modo senza oggetto con l’emanazione del giudizio odierno.
II. Sul reclamo di CO 1
7. Per quanto riguarda le spese relative all’abitazione coniugale elencate alle posizioni da 11) a 20) del precetto esecutivo del 2014, nella sentenza impugnata il Pretore ha invece stabilito che il decreto supercautelare 2 giugno 2008 non costituisce valido titolo esecutivo, “non essendo stabilito un obbligo di pagamento diretto alla moglie qui istante”. Si è riferito al riguardo in particolare alla sentenza emanata il 22 febbraio 2010 da questa Camera (inc. __________).
8. Nel proprio reclamo CO 1 afferma di avere dimostrato di aver saldato personalmente tutte quelle spese relative all’abitazione coniugale poste a carico del marito, ricordando di avere prodotto le relative fatture e le conferme di pagamento. Essa sostiene quindi che – contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore – le circostanze siano mutate rispetto a quelle su cui la Camera ha statuito nella sentenza del 22 febbraio 2010, sicché l’istanza di rigetto definitivo avrebbe dovuto essere accolta integralmente.
9. Il rigetto definitivo dell’opposizione fondato sull’art. 80 cpv. 1 LEF può essere concesso unicamente se il debitore – nella decisione giudiziaria invocata quale titolo di rigetto – è stato obbligato al pagamento di una somma di denaro determinata o se è stato stabilito a suo carico un obbligo di versamento diretto nei confronti del creditore (Staehelin, op. cit., n. 38 ad art. 80). L’importo da versare dev’essere quantificato nella sentenza o almeno risultare in modo chiaro dalla motivazione o dal rinvio ad altri documenti (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80). Il giudice del rigetto si limita a verificare che la pretesa posta in esecuzione risulti dalla decisione giudiziaria (v. sopra consid. 2 e 5). Non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né controllare la correttezza materiale della sentenza. Se la decisione non è chiara o se è incompleta rimane esclusivo compito del giudice di merito, previa richiesta di una parte, di chiarire la fattispecie (DTF 135 III 318 seg. consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2009.105 del 22 febbraio 2010, consid. 6; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 120).
9.1 Nella fattispecie, con il decreto del 2008 il Segretario assessore ha posto interamente a carico del marito le “spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti” (doc. B, dispositivo n. 7). L’obbligo in questione è generico: il decreto non indica le somme da versare né stabilisce che le stesse siano da corrispondere alla moglie. Men che meno il marito viene condannato a indennizzare la moglie per le spese per avventura da lei assunte. Il decreto non rinvia a documenti – in particolare alle fatture prodotte dalla moglie – che consentano di specificare e di quantificare il debito del marito. La decisione ha del resto carattere accertativo e non condannatorio, ciò che esclude già di per sé di poterla considerare come un titolo di rigetto definitivo (v. Staehelin, op. cit., n. 6 e 38 ad art. 80; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013 consid. 3, e 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5).
9.2 Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, poi, la presente fattispecie non è fondamentalmente diversa da quella su cui la Camera si è pronunciata nella sentenza del 22 febbraio 2010 (inc. 14.2009.105, doc. G). Già allora, in effetti, era stato rilevato che “il decreto supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l’istante quale creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento diretto nei suoi confronti [… né] quantifica quanto è dovuto a tale titolo” (consid. 6) ed è solo per abbondanza, in modo rafforzativo, che la Camera precisò che l’istante non aveva “provato di avere concretamente fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito”, non senza aggiungere che “non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi poco chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito” (consid. 6/e). Il riferimento del Pretore alla sentenza del 22 febbraio 2010 si rivela di conseguenza corretto, perlomeno per quanto attiene alla motivazione principale. Tenuto conto di ciò e dell’approfondimento odierno (sopra consid. 9 e 9.1), il reclamo si avvera destinato all’insuccesso.
9.3 Per quanto possano apparire formalistiche, le considerazioni appena esposte sono conformi alla natura puramente esecutiva della procedura di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 2) e, ad ogni modo, non causano a CO 1 un pregiudizio irreparabile, siccome essa conserva la facoltà di far accertare dal giudice di merito il credito che pretende di vantare nei confronti del marito con una decisione che possa valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF.
III. Sulle spese, tasse e ripetibili
10. Le tasse relative a entrambe le procedure di reclamo, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le parti, cui l’avverso reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.
IV. Sui rimedi giuridici
11. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso del reclamo di RE 1, di fr. 16'829.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre il valore litigioso del reclamo di CO 1, di fr. 42'200.90, la supera.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico.
3. Il reclamo di CO 1 è respinto.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate da CO 1, sono poste a suo carico.
5. Notificazione a:
– , ,; – , ,.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro i dispositivi n. 1e2è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Contro i dispositivi n. 3e4è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).