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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.03.2016 14.2015.231

24. März 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,447 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Capacità di essere parte della comunione ereditaria. Titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio a favore della parte vincente

Volltext

Incarto n. 14.2015.231

Lugano 24 marzo 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S 179/2015 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 11 settembre 2015 da

RE 1  

contro  

CO 1 già in (rappresentata da RA 2,  e patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2015 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 24 novembre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il RE 1 ha escusso la CO 1 per l’in­­casso di fr. 3'133.47 oltre agli interessi del 3% dal 24 luglio 2015, indicando quale titolo di credito: “ARP Mercede anno 2013”.

                            B.  Avendo RA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 settembre 2015 il RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Nel termine impartito, la parte convenuta con osservazioni scritte del 1° ottobre 2015 ha evidenziato di non poter pagare quanto richiestole. Con replica del 14 ottobre 2015 il RE 1 si è confermato nella propria richiesta di rigetto dell’opposizione, mentre nella duplica del 17 novembre 2015 la CE fu CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza oltre alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                            C.  Statuendo con decisione 24 novembre 2015, il Giudice di pace ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo a carico dell’escuten­­te le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 400.– a favore della parte convenuta. Egli ha d’altronde dichiarato priva di oggetto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e all’assi­stenza giudiziaria.

                            D.  Contro la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza nel senso del rigetto definitivo (o in subordine provvisorio [sic]) dell’opposi­zione. Nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2016 la CE fu CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo, previa concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 dicembre 2015 contro la sentenza intimata al RE 1 il 24 novembre 2015 e quindi ricevuta dal procedente al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Per questo motivo vanno estromessi dall’incarto i nuovi documenti, ossia i doc. E, F, H, I e K, che accompagnano il reclamo, ritenuto come i doc. A, B, C, D, G, I, J fanno già parte del fascicolo processuale.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la comunione ereditaria come tale non è dotata di personalità giuridica ed è quindi priva della capacità di essere parte in un processo. A mente del primo giudice di principio gli eredi che formano la comunione ereditaria possono agire (o essere convenuti) solo congiuntamente in litisconsorzio necessario (art. 70 CPC), riservato il caso – non realizzato nella fattispecie – in cui è stato nominato un rappresentante legale, un amministratore della successione oppure un esecutore testamentario. D’altronde, nel caso concreto neppure risulta dagli atti di causa chi siano gli eredi. Il Giudice di pace ne ha così dedotto l’irricevibilità dell’i­­stanza per assenza del presupposto processuale di cui all’art. 59 cpv. 2 lett. c CPC.

                             3.  Nel reclamo il RE 1 evidenzia che con decisione del 19 settembre 2013, intimata anche agli eredi della defunta, l’allora Commissione tutoria regionale n. 2 (CTR2) approvò la mercede di spettanza del curatore di CO 1, deceduta il 4 dicembre 2012, e stabilì che gli eredi avrebbero dovuto farsi carico di tale onere, da anticipare dal Comune di Mendrisio. L’avvio della procedura esecutiva, di conseguenza, trae origine dal pagamento di fr. 3'311.47 effettuato dal RE 1 nell’ottobre del 2013 in favore del predetto curatore. Malgrado i numerosi richiami intimati a RA 2, rappresentante della CE, que­st’ultima non ha dato seguito al pagamento della mercede anticipata dal procedente, motivo per cui esso ha dovuto avviare la procedura esecutiva.

                                  Il reclamante ritiene inoltre che, in conformità degli art. 49 e 65 LEF, la procedura esecutiva sia stata correttamente promossa contro la CE fu CO 1 e notificata al suo rappresentante RA 2 e che la documentazione acclusa al reclamo, segnatamente la decisione 19 settembre 2013 della CTR2, passata in giudicato e intimata ai singoli membri della CE, così come le fatture del 28 ottobre 2013 e del 12 dicembre 2013, anch’esse “cresciute in giudicato”, e la diffida dell’11 febbraio 2014, costituiscano valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

                             4.  Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla costituzione di un’indi­­visione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la comunione ereditaria non abbia personalità giuridica, la norma citata le riconosce la capacità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Nell’ese­­cuzione contro la successione possono essere pignorati solo gli attivi della stessa (ovvero che erano del defunto), ad esclusione quindi degli altri beni di ogni singolo erede (DTF 116 III 6 seg. consid. 2a; 113 III 82 consid. 4; sentenza della CEF 14.2001.15 del 22 agosto 2001, consid. 3b; Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, pag. 149 seg.; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 49). Secondo l’art. 65 cpv. 3 LEF, l’esecuzione contro un’eredità non divisa si notifica al rappresentante dell’ere­­dità o, se questi è sconosciuto, a uno degli eredi (sentenza della CEF 15.2014.46 del 24 luglio 2014, consid. 3.1).

                           4.1  Il Tribunale federale, in una sentenza del 17 settembre 1976, ha avuto modo di decidere che all’eredità indivisa, che può essere escussa come tale, dev’essere riconosciuta necessariamente anche la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell’op­­posizione. Il carattere sommario della procedura di rigetto e l’esi­­genza di celerità richiedono inoltre che l’erede al quale è stato notificato il precetto esecutivo rappresenti la successione anche in questa procedura, che è parte integrante del procedimento esecutivo (DTF 102 II 388 consid. 2, confermata nella DTF 113 III 81, consid. 3, citata dal reclamante). Anche la dottrina più recente avalla la giurisprudenza del Tribunale federale (Jeandin/ Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, pag. 63 n. 167; Franco Lorandi, Erblasser, Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA 2012, 1387 ad ee, e i numerosi rinvii; Künzle in: Berner Kommentar, vol. III/1/2/2, 2011, n. 512 ad art. 517-518 CC; sentenza della CEF 14.2015.209 del 18 febbraio 2016 consid. 4.1). Alla CE fu CO 1 deve pertanto essere riconosciuta la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell’opposizione avviata dal RE 1. La decisione del Giudice di pace si rivela così giuridicamente errata.

                           4.2  La sentenza impugnata andrebbe quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio. Siccome, tuttavia, la causa è matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la Camera può nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

                             5.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

                           6.2  Nel caso di specie dinnanzi al Giudice di pace il procedente ha fondato la sua pretesa sulla fattura di fr. 3'113.47 emessa il 28 ottobre 2013 (doc. B accluso all’istanza) e sulla diffida dell’11 febbraio 2014 (doc. C), mediante la quale ha impartito all’escus­sa un ultimo termine di pagamento, avvertendola che in caso d’inadempimento esso avrebbe provveduto all’incasso per via esecutiva. Ora, una semplice fattura e la susseguente diffida di pagamento, non firmate dall’autorità che le ha emesse né (per quanto concerne la prima) provvista di motivazione e dell’indica­zione dei rimedi giuridici, non costituiscono una decisione, ossia un provvedimento adottato dall’autorità competente nei confronti dell’amministrato nel senso dell’art. 80 LEF appena ricordato. Come sostenuto dal RE 1 solo in sede di reclamo, il vero titolo di rigetto è verosimilmente la decisione della CTR2 ma, come già rilevato (sopra consid. 1.2), la Camera non ne può tenere conto. In assenza di un titolo di rigetto definitivo (e ancor meno provvisorio come richiesto dal reclamante in subordine senza motivazione) ritualmente prodotto in prima sede, il reclamo non può ch’essere respinto.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'133.47, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

                             8.  Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Ciò può comprendere l’esenzio­­ne dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone, anche se la parte che rappresenta risulta vincente, solo quando le ripetibili non possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte (art. 122 cpv. 2 CPC).

                           8.1  Secondo il Tribunale federale (DTF 115 Ia 196 consid. 3/b) e la dottrina dominante (ad esempio Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 34 ad art. 117-123 CPC; Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 117 CPC) nei litisconsorzi necessari come la comunione ereditaria ogni singolo litisconsorte ha diritto all'assistenza giudiziaria, se ne adempie i requisiti, indipendentemente dalla situazione degli altri litisconsorti, perché gli si riconosce il diritto di difendersi da solo. Ci si potrebbe chiedere se ciò vale anche nei casi in cui la comunione ereditaria è, come nella fattispecie, parte in quanto tale nella procedura giudiziaria, oppure se si applica la regola valida per le società in nome collettivo e le società in accomandita, per cui esse possono pretendere l'assistenza giudiziaria ove sia provata l'indigenza sia della società che di tutti i soci responsabili illimitatamente (DTF 116 II 656 consid. 2/d). La questione può però rimanere indecisa nella fattispecie, poiché la richiesta di assistenza di RA 2 deve in ogni caso essere respinta per un altro motivo.

                           8.2  In effetti, la CE fu CO 1 è risultata vincente in questa sede e non risulta che le ripetibili non possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte – il RE 1 – la cui solvibilità è fuori dubbio. L’istanza di ammissione di RA 2 al beneficio del gratuito patrocinio va quindi respinta.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

                             3.  Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Il RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

                             4.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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