Incarto n. 14.2015.216
Lugano 12 gennaio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0297-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 20 ottobre 2015 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 novembre 2015 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso l’ex marito CO 1 per l’incasso di fr. 1'360.– indicando quale causale il mancato rimborso di un prestito del 1° luglio 2015;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 ottobre 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona;
che statuendo con decisione 11 novembre 2015, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva, ponendo a carico dalla parte convenuta le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2015, allegando la situazione finanziaria difficile in cui suo figlio e lei si trovano e affermando di non essere d’accordo che “il mio ex marito versi lui i soldi che mi spettano dalla cauzione dell’appartamento”;
che visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che non è infatti dato di capire il motivo per cui la reclamante si duole della sentenza impugnata, siccome il Giudice di pace supplente le ha dato pienamente ragione, accogliendo la sua istanza, rigettando l’opposizione interposta dall’ex marito per l’importo di fr. 1'360.– posto in esecuzione e ponendo tassa di giustizia e indennità a carico di lui;
che la continuazione dell’esecuzione dipende pertanto solo da una sua domanda (art. 88 LEF);
che semmai ci si potrebbe chiedere perché il primo giudice ha rigettato l’opposizione in via definitiva quando l’istante postulava il rigetto provvisorio e non ha prodotto alcuna decisione nel senso dell’art. 80 LEF bensì solo un riconoscimento del debito posto in esecuzione;
che l’inavvertenza o l’errore non arrecano però nessun danno alla reclamante – anzi rafforza la sua posizione processuale – e non impone alcun intervento d’ufficio della Camera, l’escusso non avendo ricorso contro la decisione impugnata;
che la reclamante non ha quindi alcun interesse degno di protezione a contestarla, per tacere del fatto che essa non ha comunque formulato alcuna domanda di modifica della stessa;
che il reclamo si rivela così irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di ripetibili, CO 1 non avendo dovuto esprimersi sul reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'360.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).