Incarto n. 14.2015.212
Lugano 11 marzo 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa n. 84/2015 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 6 febbraio 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 ottobre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'420.– oltre agli interessi del 2.5% dal 21 agosto 2014, di fr. 116.35 e di fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: “Imposta cantonale 2008 sulle liquidazioni in capitale della previdenza professionale + interessi del 2.5% dal 01.08.13, 1. Imposta, 2) interessi aggiornati sino al 20.08.14”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 febbraio 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31 luglio 2015.
C. Statuendo con decisione 26 ottobre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni allo Stato del Canton Ticino.
E. Invitata il 15 dicembre 2015 per la seconda (e ultima) volta ad anticipare le spese processuali presumibili entro dieci giorni, il 1° gennaio 2016 RE 1 ha chiesto l’assistenza giudiziaria limitatamente a tali spese (senza gratuito patrocinio), facendo valere di essere invalida e pensionata “con esigue entrate e molti conti da saldare”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 novembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 6 novembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto respinto le eccezioni di difetto di capacità di stare in lite dell’istante e di difetto di legittimazione del suo rappresentante sollevate dall’escussa, rilevando che il Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, che l’autorità competente in materia di riscossione dell’imposta è l’ufficio esazione e condoni (art. 20 RT) e che con risoluzione governativa n. 3490 del 21 giugno 2011 i suoi funzionari sono stati autorizzati a rappresentare singolarmente il Cantone Ticino nei procedimenti di natura pecuniaria nell’ambito del proprio ufficio davanti alle giurisdizioni civili cantonali e svizzere.
Per quanto attiene all’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale posta in esecuzione, il primo giudice ha ricordato che il diritto di tassare si prescrive in 5 anni dalla fine del periodo fiscale e quello di riscossione in 5 anni dal passaggio in giudicato della tassazione. Nella fattispecie, egli ha constatato, essendo la prestazione previdenziale imponibile sorta nel 2008, il termine di prescrizione scadeva il 31 dicembre 2013, sicché il diritto di tassare non era ancora prescritto quando, il 24 maggio 2013, la decisione di tassazione è stata intimata alla convenuta. E non era neppure spirato il termine per procedere all’incasso del credito fiscale, venendo lo stesso a scadenza nel 2018, ossia 5 anni dopo la notifica della decisione di tassazione. Il Giudice di pace ha infine respinto l’eccezione di pagamento sollevata dall’escussa in quanto sprovvista di supporto probatorio.
4. Nel reclamo RE 1 sostiene di avere maturato il diritto al pensionamento il 10 dicembre 2007. L’__________ ha poi chiuso il conteggio delle prestazioni della previdenza professionale il 1° gennaio 2008 e ha provveduto al versamento degli averi nel corso del mese di gennaio 2008. A detta della reclamante il periodo fiscale determinante nel caso di specie si estende dalla data d’inizio di contribuzione LPP (1985) fino al 1° gennaio 2008. Ne consegue, secondo lei, che il termine di prescrizione quinquennale del diritto di tassare inizia dal 1° gennaio 2008, o nella peggiore delle ipotesi, ove si consideri che il versamento è avvenuto nel corso del mese di gennaio del 2008, dal 31 gennaio 2008. Ne deduce che il periodo di 5 anni è giunto a scadenza il 31 dicembre 2012, ma in ogni caso al più tardi il 31 gennaio 2013. Il diritto di tassare era quindi oramai prescritto quando, il 24 giugno 2013, la decisione di tassazione (datata 24 maggio 2013) è passata in giudicato.
La reclamante, d’altronde, ribadisce che l’Ufficio esazione e condoni (UEC) non risulta essere stato validamente delegato in questa specifica causa, poiché non ha prodotto alcuna procura né la prova della sua delega da parte dello Stato del Cantone Ticino. L’escussa lamenta che la controparte non si sia premurata di allegare e provare che lo Stato del Cantone Ticino ha personalità giuridica e quindi processuale – ciò che poi però ammette – né chi per esso sia abilitato a conferire regolare procura all’UEC. D’altronde, si verificherebbe un doppio difetto di legittimazione a rappresentare nella misura in cui l’istante non ha dimostrato che il delegato ha effettivamente poteri di rappresentanza, ciò che non sarebbe il caso dal momento che le unità amministrative come l’UEC sono sprovviste di personalità giuridica.
5. Occorre anzitutto esaminare se, come sostiene la reclamante, la decisione impugnata è nulla a causa della pretesa incapacità di stare in lite dell’istante e del difetto di legittimazione del suo rappresentante, lesivi a suo dire degli art. 59 cpv. 2 lett. c, 60, 67 e 68 CPC.
5.1 Il giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati i presupposti processuali, e fra questi la capacità di essere parte e la capacità processuale (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC), questioni ch’egli esamina d’ufficio (art. 60 CPC) in ogni stadio di causa (Domej in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed. 2014, n. 2 ad art. 60 CPC).
a) Ora, il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni (art. 6 cpv. 1 CC), e per le corporazioni di diritto pubblico riserva espressamente le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni (art. 59 cpv. 1 CC). Rientrano fra queste quegli organi amministrativi caratterizzati da unioni di persone costituite e riconosciute dal diritto pubblico e che, investite di un potere sovrano (“hoheitlicher Gewalt”), sono chiamate ad assolvere autonomamente a compiti pubblici (“Erfüllung öffentlicher Aufgaben”): e in tal senso, quali unità corporative territoriali (“Gebietskörperschaft”), si annoverano anche i cantoni (Huguenin/Reitze in: Basler Kommentar, ZGB I, 5a ed. 2014, n. 4 ad art. 59 CC). La loro capacità di essere parte e la loro capacità processuale (art. 67 e 66 CPC) è quindi determinata dal diritto pubblico (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 15 ad art. 66 e n. 5 ad art. 67 CPC).
b) Come già spiegato alla reclamante in una precedente causa di rigetto dell’opposizione (sentenza della III Camera civile del Tribunale d’appello 13.2011.77/83 del 6 novembre 2015 consid. 4), il Consiglio di Stato esercita a nome del Cantone Ticino la vigilanza sull’applicazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT, RL 10.2.1.1) tramite il competente Dipartimento (art. 179 LT) e disciplina l’organizzazione della Divisione delle contribuzioni – che detiene tutte le facoltà conferite all’autorità fiscale e di tassazione – stabilendone la competenza e insieme quella dei suoi Uffici (art. 180 cpv. 2 e 3 LT). Le decisioni di tassazione sono pronunciate dall’autorità fiscale competente (art. 205 cpv. 1 LT), ovvero, trattandosi di persone fisiche residenti a __________, dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________ (art. 14 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 e art. 15 lett. b del relativo regolamento [RLT, RL 10.2.1.1.1]), mentre la procedura di riscossione dell’imposta (art. 239 e 242-255 LT) è stata affidata dal Consiglio di Stato all’Ufficio esazione e condoni (UEC) (art. 239 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 RLT), ritenuto che quando l’ammontare non è pagato nonostante diffida si procede in via esecutiva (art. 244 cpv. 1 LT).
5.2 In quanto corporazione territoriale di diritto pubblico, al Cantone Ticino va senz’altro riconosciuta la capacità di stare in lite nel procedimento in esame (sopra, consid. 5.1).
5.3 Trattandosi poi della facoltà di procedere in via esecutiva per l’incasso forzato di un credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva – e quindi anche di presentare la relativa istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 LEF) – il Cantone è, per legge (art. 20 cpv. 1 RLT), rappresentato dall’UEC, pur essendo quest’ultimo sprovvisto di personalità giuridica (alla stessa stregua del consiglio d’amministrazione di una società anonima, che purtuttavia anch’esso per legge rappresenta giuridicamente la società). Non è conseguentemente dato a vedere perché il predetto Ufficio avrebbe dovuto produrre agli atti una procura, requisito necessario solo in presenza di una rappresentanza contrattuale (art. 68 cpv. 3 CPC). Ad ogni buon conto la reclamante non si è confrontata con la sentenza impugnata, in cui il Giudice di pace ha correttamente ricordato che i singoli funzionari dell’UEC designati dal direttore di divisione sono autorizzati a rappresentare lo Stato del Canton Ticino in virtù della risoluzione n. 3490 del 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato. La sua contestazione è su questo punto irricevibile (sopra consid. 1.2). La Camera ha del resto verificato d’ufficio che il potere di rappresentanza del firmatario dell’istanza, l’ispettore Alberto Zgraggen del Servizio incasso coattivo, poggia sulla direttiva interna n. 4/2011 emessa il 30 giugno 2011 dal Direttore della Divisione delle contribuzioni.
5.4 Non verificandosi le carenze di presupposti processuali allegate dalla reclamante, la decisione impugnata non può dirsi né nulla né annullabile. Del tutto inconsistente la critica non può ch’essere respinta.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
6.2 Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla decisione di tassazione del 24 maggio 2013 mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha stabilito in fr. 4'420.– l’imposta cantonale 2008 dovuta dall’escussa per la prestazione in capitale, di fr. 221'050.–, proveniente dalla previdenza professionale da lei ricevuta in quell’anno (v. doc. accluso all’istanza). Come accertato dal primo giudice, poiché passata in giudicato la menzionata decisione costituisce costituisce in principio titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo capitale richiesto con il precetto esecutivo, mentre il richiamo dell’11 dicembre 2014 giustifica il rigetto per la tassa di diffida di fr. 30.– e il calcolo di stessa data per gli interessi capitalizzati (v. le ultime due pagine annesse all’istanza).
7. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Come emerge dal conteggio delle prestazioni della previdenza professionale emesso il 1° gennaio 2008 dalla __________ la prestazione di vecchiaia spettante a RE 1 è giunta a scadenza il 1° gennaio 2008. Per l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale, corrispondente all’anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). Nella fattispecie, dunque, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla fine del 2008 per scadere il 31 dicembre 2013. Il diritto di tassare non era quindi ancora spirato quando, il 24 maggio 2013, la decisione di tassazione è stata emessa. Anche su questo punto il reclamo si rivela dunque infondato.
8. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Va d’altronde respinta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata tardivamente (sopra ad E) dalla reclamante malgrado avesse in precedenza, il 4 dicembre 2015, chiesto una proroga del termine per versare l’anticipo di fr. 200.– senza alludere a difficoltà economiche. E ciò perché il reclamo, su cui questa Camera si è comunque dilungata in virtù dell’esame d’ufficio che le incombe, ma che nella sostanza si è rivelato pretestuoso e dilatorio, non presentava d’acchito probabilità di esito favorevole. Difetta quindi uno dei presupposti stabiliti all’art. 117 CPC (lett. b). A scanso di equivoco va ricordato che tale presupposto non è contrario all’art. 6 CEDU (v. Meyer-Ladewig, Handkommentar EMRK, 3a ed. 2011, n. 45 ad art. 6 CEDU con rinvii; sentenza della CEF 15.2015.37 dell’8 giugno 2015 consid. 6), a prescindere dalla questione di sapere se tale norma sia applicabile in materia di rigetto dell’opposizione sebbene, come visto (sopra consid. 2), il giudice non abbia a statuire sul merito del credito posto in esecuzione (cfr. DTF 141 I 247 consid. 4.2.1 e 141 I 100 consid. 5.1). Ad ogni buon conto, la reclamante non ha esposto la propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC) e non ha quindi reso verosimile il secondo presupposto per l’accoglimento della sua domanda, ovvero di essere sprovvista dei mezzi necessari a pagare le spese processuali (art. 117 lett. a CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'566.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione a:
–; – Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).