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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.01.2016 14.2015.208

21. Januar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,850 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa della circolazione. Richiesta di sostituirla con una carcerazione

Volltext

Incarto n. 14.2015.208

Lugano 21 gennaio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 18 settembre 2015 da

CO 1 (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 10 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 novembre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 220.–, indicando quale titolo di credito decreto di multa n. __________ emesso il 17 ottobre 2014 dall’Ufficio giuridico della circolazione.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 settembre 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 ottobre 2015.

                            C.  Statuendo con decisione 4 novembre 2015, il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­­zione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2015 confermando la propria opposizione alla multa inflittagli e la richiesta di sostituirla con due giorni di carcerazione. Invitato il 12 novembre 2015 a produrre una copia del reclamo firmata di proprio pugno, il 16 novembre RE 1 ha fatto pervenire alla Camera copia delle osservazioni 28 ottobre 2015 presentate in prima istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato comunicato alla controparte per osservazioni. L’11 gennaio 2016 il reclamante ha comunicato l’avviso di pignoramento emesso dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio per il 26 febbraio 2016, sollecitando l’emissione della sentenza.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 4 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                          1.2  RE 1 non ha prodotto una copia del reclamo firmata di proprio pugno come richiestogli nell’ordinanza del 12 novembre 2015. Tuttavia, nel trasmettere alla Camera il 16 novembre 2015 una copia firmata delle sue osservazioni di prima sede, egli ha confermato indirettamente la sua volontà di ricorrere. Anche su questo punto il reclamo si rivela ricevibile.

                           1.3  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a riferirsi al decreto di multa accluso all’istanza per respingere l’opposizione in via definitiva, senza alcun accenno alle osservazioni inoltrate il 28 ottobre 2015 dal convenuto.

                             4.  Nel reclamo RE 1 ribadisce di ritenere molto ingiusta la multa posta a fondamento dell’esecuzione, riconfermando la sua richiesta di carcerazione in sostituzione della multa. Egli non si capacita come sia possibile sanzionarlo per avere circolato in contromano per venti metri – secondo la prima “citazione” (della Polizia comunale di Lugano) – o per “pochi metri” – stante la seconda “citazione” (della Sezione della circolazione) – e per avere oltrepassato di 30 – 40 centimetri la linea di demarcazione tratteggiata tra le corsie, larghe ambedue 4 metri e mezzo.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

                           5.2  Nella fattispecie l’istante fonda la sua domanda sulla decisione 27 ottobre 2014 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione che conferma il proprio decreto di accusa del 17 ottobre 2014, in cui aveva proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di fr. 150.– e di spese di fr. 70.– per avere circolato alla guida della sua vettura “per un breve tratto” in contromano in violazione degli art. 34 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01). In un successivo scritto del 6 novembre lo stesso Ufficio “ribadisce” la reiezione della richiesta di RE 1 di potere scontare due giorni di detenzione invece di pagare la multa prima del termine di un’e­­ventuale procedura esecutiva, invitandolo nuovamente a comunicare entro dieci giorni se intendeva mantenere la sua opposizione, pena la chiusura della procedura.

                                  Ora, in virtù dell’art. 4 lett. f del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RL 7.4.2.1.1), l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente in particolare ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie. Gli scritti 27 ottobre e 6 novembre 2014 rappresentano quindi valide decisioni amministrative di carattere esecutivo, il reclamante non dimostrando – e neppure pretendendo – di avere confermato la sua opposizione al decreto di multa entro i termini impartiti né di essersi rivolto direttamente alla Pretura penale. A bene vedere, egli non contesta la decisione in sé dal momento che chiede di poter scontare due giorni di detenzione invece di pagare la multa. Ne segue che, esecutiva, la decisione giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione.

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                           6.1  Nel caso specifico, RE 1 non fa valere alcuno dei motivi di estinzione del debito elencati dall’art. 81 LEF. Si limita a insinuare che il fatto d’invadere da 30 a 40 centimetri per diversi metri la corsia opposta a quella di marcia non sia un’infrazione al codice stradale. Si tratta però di una censura ch’egli avrebbe dovuto far valere davanti alla Pretura penale, confermando la propria opposizione al decreto d’accusa. Esula invece dalla competenza del giudice di rigetto e di questa Camera (cfr. sopra consid. 2). Infondata, la censura dev’essere respinta.

                           6.2  Anche la richiesta di poter scontare due giorni di detenzione invece di pagare la multa esula dalla competenza delle autorità esecutive, il reclamante non allegando né dimostrando che tale richiesta sospenda l’esigibilità della multa. Del resto, l’Ufficio giuridico l’ha respinta nella decisione del 6 novembre 2014, con riferimento all’art. 8 cpv. 1 della Legge di procedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4), secondo cui la multa è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata solo se “non è possibile l’incas­­so”. Non si può quindi entrare in materia su tale richiesta, ciò che determina in definitiva la reiezione del reclamo.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si invece pone problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –     .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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