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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.01.2016 14.2015.207

7. Januar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,340 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Fallimento senza preventiva esecuzione. Diritto di essere sentito. Dilazione di pagamento richiesta ma non concessa

Volltext

Incarto n. 14.2015.207

Lugano 7 gennaio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.945 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 settembre 2015 da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo dell’ 8 novembre 2015 presentato dalla società RE 1 contro la decisione emessa il 5 novembre 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con istanza del 21 settembre 2015, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della società RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 64'737.40.

                            B.  All’udienza di discussione del 4 novembre 2015 è comparso unicamente l’istante, che ha confermato la sua domanda.

                            C.  Statuendo con decisione 5 novembre 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della convenuta a far tempo dal 6 novembre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2015 per ottenere l’annullamento dell’udienza di fallimento, che sarebbe stata tenuta in sua assenza due giorni prima della data in cui era stata fissata, la concessione della facoltà di pagare gli arretrati a partire dal gennaio del 2016 con rate non inferiori a fr. 10'000.– mensili e l’annullamento del fallimento. Nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2015 l’istante rileva che la data riportata sul verbale d’udienza è errata e che la dilazione richiesta dalla reclamante non è stata accettata.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  La reclamante segnala anzitutto che “l’udienza era prevista per la data del 4 novembre 2015 alle ore 14.00 mentre il verbale di udienza è stato allestito il 2 novembre 2015 dove si segnala una nostra ’logica’ assenza”. A prescindere dal fatto ch’essa neppure afferma di essersi (coerentemente) presentata in Pretura il 4 novembre 2015, la reclamante non ha contestato l’allegazione contenuta nelle osservazioni della controparte, secondo cui l’udienza si è in realtà effettivamente tenuta il 4 novembre 2015 anche se per errore sul verbale d’udienza è stata erroneamente riportata la data del 2 novembre 2015, ciò che è corroborato dalla data del timbro d’in­­timazione figurante sullo stesso verbale, solitamente intimato alle parti seduta stante. La questione, a dire il vero, è comunque senza rilievo concreto poiché gli argomenti avanzati dalla reclamante per opporsi al fallimento non sono atti a giustificare la riforma della sentenza impugnata, come risulta dalle seguenti considerazioni.

                             3.  In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                           3.1  La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                           3.2  Nel caso specifico la reclamante non contesta di avere sospeso i suoi pagamenti, perlomeno per quanto riguarda imposte e contributi AVS relativi “agli ultimi anni”. La circostanza è del resto pacifica, non fosse solo con riferimento alla sua situazione esecutiva, per cui al 18 settembre 2015 contro di lei erano pendenti 43 esecuzioni per oltre fr. 125'000.–, peraltro non tutte vertenti su crediti di diritto pubblico (doc. D accluso all’istanza). Implicitamente la reclamante ammette del resto di avere sospeso i suoi pagamenti, nella misura in cui chiede la concessione di una dilazione fino al gennaio del 2016. A ragione, dunque, il Pretore aggiunto ha considerato adempiuti i presupposti dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.

                             4.  La reclamante allega di avere presentato all’istante un “piano di rientro” dell’arretrato e ritiene che una sospensione di tre mesi della procedura non sia “una grave concessione”. Nelle sue osservazioni al reclamo, l’istante conferma che la fallita ha postulato una dilazione di pagamento il 14 ottobre 2015, ma precisa di averle risposto con scritto del 27 ottobre che per prassi essa acconsente a discutere eventuali accordi di pagamento solo direttamente davanti al giudice del fallimento. È dunque evidente che tra le parti non è stato concluso alcun accordo di dilazione e la reclamante non spiega per quale motivo giuridico l’istante sarebbe stata tenuta ad approvare il suo “piano di rientro”. Il reclamo va pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata senza che sia necessario chinarsi sulla questione degli effetti giuridici di una dilazione di pagamento concessa dall’istante durante una procedura di fallimento senza preventiva esecuzione – che potrebbe indurre a legittimi interrogativi, l’art. 194 cpv. 1 LEF non rinviando all’art. 172 n. 3 – né verificare la solvibilità della fallita in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF), invero alquanto dubbia come appena visto (sopra consid. 3.2).

                             5.  Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna domanda in questo senso (cfr. art. 105 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della società RE 1 pronunciato dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo da venerdì 6 novembre 2015 alle ore 09.00 è confermato.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –     ; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,     Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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