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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.02.2016 14.2015.200

2. Februar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,851 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio. Inammissibilità del titolo di rigetto invocato solo in sede di reclamo

Volltext

Incarto n. 14.2015.200

Lugano 2 febbraio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa SO.2015.1988 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 aprile 2015 da

RE 1  

contro  

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. I), RE 1 ha escusso l’ex moglie CO 1 per l’incasso di fr. 37'437.60 oltre agli interessi del 5% dal 16 marzo 2011, indicando quale titolo di credito: “Prelievo Lpp anticipato non spettante 16.03.2011”.

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 aprile 2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 settembre 2015.

                            C.  Statuendo con decisione 23 ottobre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore della parte convenuta.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 26 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, la maggior parte delle allegazioni del reclamante si rivelano pertanto irricevibili, perché in prima sede egli si era limitato a indicare nell’istanza quale titolo del credito posto in esecuzione il “prelievo LPP anticipato non spettante 16.03.2011” (v. sotto consid. 5).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione acclusa all’istanza non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo, poiché non comprende alcuna decisione giudiziale che accerti il credito fatto valere da RE 1 nei confronti di CO 1. Egli ha inoltre rilevato come l’istante stesso abbia prodotto una dichiarazione da lui sottoscritta nel marzo del 2011 in cui autorizzava il notaio incaricato della compravendita di due fondi di cui le parti erano comproprietari a versare all’ex moglie, oltre alla metà del ricavato, la somma posta in esecuzione, motivo per cui – a detta del primo giudice – egli appare mal venuto a richiedere ora tale importo. Se questa fosse comunque la sua intenzione, considerando che la via del rigetto definitivo dell’opposizione non sia quella giusta da seguire per raggiungere il suo scopo, il Pretore ha ipotizzato che “occorrerà verosimilmente far capo all’istituto dell’indebito arricchimento”.

                             4.  Nel reclamo RE 1 sottolinea di avere sottoscritto la dichiarazione del 16 marzo 2011 cedendo alla minaccia dell’ex moglie, che rifiutava di firmare il rogito relativo alla compravendita dei due immobili se non le fosse stato versato, oltre alla sua metà e in deduzione di quella dell’ex marito, anche l’ammontare di fr. 37'437.60 già prelevato dal capitale di previdenza professionale di lui, e ciò “di fronte al temuto danno derivante dagli obblighi di legge e dalle responsabilità contrattuali con gli acquirenti” e per “ossequiare l’obbligo di vendere” contenuto nella convenzione di divorzio. A suo dire il versamento di fr. 37'437.60 è perciò “privo di causa” e costituisce un “indebito oggettivo” poiché è stato ottenuto con la minaccia, sicché egli ritiene di poterne richiedere la restituzione sulla base del principio “solve et repete”. Richiamando il punto (n. 10/e) della convenzione acclusa alla sentenza di divorzio del 15 aprile 2010 per cui il ricavo netto della vendita delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ doveva essere suddiviso per metà tra i coniugi, il reclamante sostiene che la propria pretesa nei confronti dell’escussa ha continuato a sussistere anche dopo la dichiarazione del 16 marzo 2011, da lui definita un “evento dannoso”, motivo per cui, secondo lui, non tenendo conto della cronologia dei fatti il Pretore avrebbe a torto negato l’identità tra creditore, debitore e titolo. Oltre all’ac­­coglimento del reclamo e all’annullamento della decisione impugnata, RE 1 chiede infine che questa Camera “formuli ex novo le proprie giustificazioni in un riesame completo degli atti e dei fatti di causa e che tutela giurisdizionale ai sensi di legge al diritto del sottoscritto a che gli venga restituita la somma dovutagli”.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Nella fattispecie, in prima sede RE 1 si è limitato a indicare quale titolo del credito posto in esecuzione il “prelievo LPP anticipato non spettante 16.03.2011”. La data corrisponde a quella della dichiarazione allegata all’istanza come doc. F, con cui egli ha autorizzato il notaio a versare all’ex moglie, oltre alla sua metà del saldo netto del prezzo di compravendita dei due noti fondi, fr. 37'437.60 (ovvero l’importo poi posto in esecuzione) detraendoli dalla metà di lui. Orbene, la dichiarazione in questione non è una decisione né un atto parificato a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. Costituisce tutt’al più un riconoscimento di debito (ossia un titolo di rigetto provvisorio, art. 82 cpv. 1 LEF), ma in favore dell’ex moglie e non dell’escutente. A ragione il primo giudice ha quindi respinto l’istanza.

                           5.2  Certo, in sede di reclamo il procedente fonda la propria pretesa di restituzione della parte dell’avere LPP “anticipato” alla moglie sulla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio delle parti omologata dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza del 15 aprile 2010 (doc. A). Al punto 10/e, tale convenzione stabilisce che il ricavato della compravendita delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ sarà destinato all’ammortamen­­to del debito ipotecario e che un “eventuale saldo verrà suddiviso in ragione di ½ ciascun tra i coniugi”. Il reclamante sostiene che tale clausola gli permette d’esigere la restituzione della somma di fr. 37'437.60 che il notaio avrebbe prelevato dalla sua parte del prezzo di compravendita per versarla all’ex moglie. Sennonché si tratta di allegazioni esposte per la prima volta in questa sede, di cui la Camera non può tenere conto (v. sopra consid. 1.2). Di conseguenza, il reclamo non può ch’essere respinto.

                           5.3  Per abbondanza, sia osservato che l’istante non ha dimostrato quale fosse il saldo netto della compravendita dei due noti fondi, di guisa che la clausola n. 10/e della convenzione di divorzio comunque non giustificherebbe il rigetto definitivo dell’opposizio­­ne, non vertendo su una somma determinata o determinabile in base agli atti. Per tacere del fatto che la convenzione di divorzio, cui il reclamante si richiama per esigere la restituzione dei fr. 37'437.60, non prevedeva che il notaio dovesse corrispondere alla cassa pensione di RE 1 “l’importo a suo tempo elargito a titolo di prelievo anticipato dei propri averi pensionistici” (n. 3, fol. 5, 4° paragrafo): non è così per nulla scontato che l’auto­­rizzazione liberamente sottoscritta dal reclamante a favore del­l’ex moglie davanti a un ufficiale pubblico (doc. F) sia viziata da timore ragionevole nel senso dell’art. 29 CO. Ad ogni modo, non è questione che possa né debba essere risolta in sede di rigetto dell’opposizione bensì unicamente in una procedura di merito (cfr. DTF 124 III 503 consid. 3a).

                             6.  Da ultimo, la richiesta di RE 1 di ottenere da questa Camera “un riesame completo degli atti e dei fatti di causa” nonché una “tutela giurisdizionale ai sensi di legge” è inammissibile, poiché non rientra nel (limitato) potere di cognizione di questa Camera (v. sopra consid. 1.2).

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non avendo dovuto esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'437.60, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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