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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.10.2015 14.2015.190

30. Oktober 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,315 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Assenza di un titolo di rigetto. Insufficienza di un riconoscimento di debito solo parziale

Volltext

Incarto n. 14.2015.190

Lugano 30 ottobre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 18 settembre 2015 da

RE 1  

contro  

CO 1,  

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 19 ottobre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 889.40 oltre agli interessi del 5% dal 24 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito la “fattura 6201 del 25.11.2014 – chiusura contratto appalto – Oneri doganali div.”.

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 settembre 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Invitata a formulare osservazioni sull’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

                            C.  Statuendo con decisione 19 ottobre 2015, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 ottobre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato l’as­­senza tra i documenti prodotti dall’istante di qualsiasi decisione esecutiva o riconoscimento di debito sottoscritto da CO 1, motivo per cui ha respinto l’istanza.

                             4.  Nel reclamo la RE 1 sostiene che secondo l’art. 189 cpv. 3 CO le tasse di consumo, tra cui annovera l’imposta sul valore aggiunto e le spese di gestione della pratica poste in esecuzione, sono a carico dell’importatore – nel caso specifico di CO 1 –, non avendo quest’ultimo dimostrato l’esistenza di un accordo contrattuale che ne prescriverebbe l’assunzione da parte del fornitore estero o da un suo incaricato (in concreto la RE 1). La reclamante ritiene d’altronde che CO 1 abbia riconosciuto implicitamente e inequivocabilmente il debito nel pagare una precedente fattura del 19 dicembre 2013, che contemplava un importo provvisorio per la bolla doganale d’importazione in questione, dal momento ch’egli sapeva che avrebbe dovuto saldare il saldo dei diritti doganali dopo l’accertamento definitivo del valore finale dei lavori in base al quale viene determinato l’importo imponibile.

                             5.  La reclamante non sostiene che il suo credito sia accertato in una decisione esecutiva, giudiziaria o amministrativa, nel senso dell’art. 80 LEF e nessun titolo del genere figura tra gli atti di causa. Corretta pertanto la decisione del Giudice di pace di non concedere il rigetto definitivo dell’opposizione.

                                  6.  Anche sulla questione del rigetto provvisorio la decisione impugnata merita conferma.

                                6.1  Costituiscono infatti un riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF unicamente l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’e­scutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                           6.2  Nel caso in esame, nessuno dei documenti prodotti dall’istante risulta firmato da CO 1 e la pretesa di rimborso dei diritti doganali non risulta accertata in un atto pubblico. Il fatto poi che l’escusso abbia pagato l’importo provvisorio della bolla doganale non implica ancora il riconoscimento dell’importo definitivo della stessa, a quel momento non ancora definito, senza contare che, ad ogni modo, un riconoscimento di debito implicito non adempie i requisiti di legge per il rigetto provvisorio dell’opposi­­zione, siccome difetta l’esigenza della firma. Infondato, il ricorso dev’essere respinto.

                                  Ciò non preclude, tuttavia, la facoltà per la reclamante di far valere la propria pretesa promuovendo contro CO 1 una causa creditoria ordinaria, che in caso di successo le permetterà di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da quest’ultimo (art. 79 LEF).

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni sul reclamo.

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 889.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –,.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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