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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.11.2015 14.2015.185

25. November 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·894 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Fallimento. Cancellazione dell’escusso dal registro di commercio. Modo di proseguimento dell’esecuzione e perenzione

Volltext

Incarto n. 14.2015.185

Lugano 25 novembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.3013 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 luglio 2015 da

RE 1 (rappr. dalla RA 1,)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 ottobre 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di ese­cuzione di Lugano, il 9 luglio 2015 la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 1'339.– più interessi e spese;

                                  che all’udienza di discussione del 23 settembre 2015 nessuno è comparso;

                                  che statuendo con decisione del 2 ottobre 2015 il Pretore ha respinto l’istanza e rinunciato a prelevare tasse e spese, considerando che il termine di sei mesi previsto all’art. 40 cpv. 1 LEF fosse trascorso, CO 1 essendo stata radiata dal registro di commercio già il 9 ottobre 2014, ovvero più di sei mesi prima della presentazione dell’istanza, il 9 luglio 2015;

                                  che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2015 per ottenerne l’annullamento;

                                  che la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

                                  che presentato il 14 ottobre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo;

                                  che secondo l’art. 40 LEF “le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio” (cpv. 1) e “se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per l’esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento” (cpv. 2);

                                  che per la scelta del modo (o “specie”) di esecuzione (cfr. art. 38 LEF) è dunque determinante il momento in cui il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione (art. 40 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2005.25 del 13 aprile 2015, consid. 7);

                                  che nel caso specifico la domanda di proseguimento dell’esecu­­zione non è stata presentata più tardi del 25 marzo 2015, data in cui l’ufficio d’esecuzione ha emesso la comminatoria di fallimento (v. doc. B accluso all’istanza);

                                  che a quel momento il termine di 6 mesi dell’art. 40 cpv. 1 LEF, iniziato il 15 ottobre 2014 (data del giorno successivo alla pubblicazione della cancellazione dal registro di commercio dell’iscri­­zione di CO 1, cfr. art. 39 cpv. 3 LEF e 31 LEF in congiunzione con gli art. 141 cpv. 2 e 142 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 15.2005.93 del 27 settembre 2005), non era ancora scaduto;

                                  che se, come nel caso concreto, la domanda di proseguimento è stata presentata tempestivamente, l’esecuzione continua in via di fallimento anche se il termine di 6 mesi giunge poi a scadenza (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 40 LEF);

                                  che l’unico limite temporale rimane il termine di perenzione di 15 mesi dell’art. 166 cpv. 1 LEF, che nella fattispecie non era scaduto quando l’escutente ha chiesto la dichiarazione del fallimento (pur non tenendo conto della sospensione del termine durante la procedura di rigetto dell’opposizione, il precetto esecutivo essendo stato notificato all’escussa il 22 dicembre 2014, doc. A allegato all’istanza);

                                  che il reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto retrocesso al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi;

                                  che la tassa di giustizia per il giudizio odierno, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si pone problema di ripetibili, non avendo la reclamante formulato alcuna richiesta al riguardo.

Per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e l’incarto è retrocesso alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                             2.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla RE 1, è posta a carico di CO 1.

                             3.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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