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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.11.2015 14.2015.170

18. November 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,768 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione

Volltext

Incarto n. 14.2015.170

Lugano 18 novembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 16 giugno 2015 da

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RI 1 (rappr. da __________, __________)  

giudicando sul reclamo del 10 settembre 2015 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 17 agosto 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la Confederazione Svizzera ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 185.65 oltre agli interessi del 3% dal 14 febbraio 2015 e di fr. 4.70 per interessi maturati fino al 13 febbraio 2015, indicando quale titolo di credito l’imposta federale diretta del 2012.

                            B.  Avendo RI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 16 giugno 2015 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 luglio 2015.

                            C.  Statuendo con decisione del 17 agosto 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 180.95 oltre agli interessi del 3% dal 1° giugno 2015 e a fr. 6.30 per interessi maturati sino al 31 maggio 2015, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 25.– a favore della parte istante, che per errore il primo giudice ha designato come lo Stato del Cantone Ticino anziché la Confederazione Svizzera.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 settembre 2015 per ottenerne (implicitamente) l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio previo esperimento di una procedura di conciliazione, e in via subordinata la liquidazione della “pendenza tramite il Servizio Condoni dell’Ufficio cantonale di Esazione – Bellinzona”. Anche la Camera, in un primo tempo, ha indicato come istante lo Stato del Cantone Ticino anziché la Confederazione Svizzera. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato solo il 10 settembre 2015 contro la sentenza emessa già il 17 agosto, il reclamo sembrerebbe di primo acchito tardivo, ma non è possibile determinare quando la stessa sia stata notificata al rappresentante di RI 1, nell’incarto della Giudicatura di pace tramesso a questa Camera non figurando alcun giustificativo in merito all’in­­vio. La questione, ad ogni modo, può rimanere indecisa, perché il reclamo è infondato, come risulta dai seguenti considerandi.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto, almeno implicitamente, che la decisione di tassazione dopo reclamo emessa il 14 maggio 2014 dall’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona in merito all’imposta cantonale 2012 dovuta da RI 1, debitamente certificata come “cresciuta in giudicato”, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione da lei interposta nel senso dell’art. 80 LEF.

                             4.  Nel reclamo RI 1 postula che l’incarto sia retrocesso al primo giudice perché promuova una procedura di conciliazione con riferimento alle indicazioni contenute nel libro di Emanuela Epiney-Colombo “Il cittadino e la giudicatura di pace” (pagg. 64 segg.) e in via subordinata chiede di “liquidare la pendenza tramite il Servizio Condoni dell’Ufficio cantonale di Esazione – Bellinzona” per “il fatto che dal 1 agosto 2012 ad oggi 10.09.2015 __________ [capo dell’Ufficio esazione e condoni e municipale del Comune di __________], non si sia adeguato alla Sua nuova posizione si può ipotizzare un abuso di Autorità, o occupato un ruolo clandestino”.

                             5.  Giusta l’art. 198 lett. a CPC, la procedura di conciliazione non ha luogo nella procedura sommaria. Orbene, già si è precisato che la causa di rigetto dell’opposizione è una procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC e sopra consid. 1.1). La prima censura è pertanto chiaramente infondata. Il libro citato dalla reclamante, del 2009, non è d’altronde di rilievo nel caso specifico perché tratta della conciliazione sotto l’imperio del previgente Codice di procedura civile ticinese, abrogato il 1° gennaio 2011 dal Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) per tutte le cause che, come quella in esame, sono state promosse dopo tale data (art. 404 cpv. 1 CPC a contrario).

                                  6.  Con la seconda censura, la reclamante allude a un’incompatibili­­tà tra la funzione di __________ quale capo dell’Ufficio esazione e condoni e la sua carica di municipale del Comune di __________, riferendosi all’art. 82 lett. c della Legge organica comunale (LOC, RL 2.1.1.2), secondo il cui tenore “non possono assumere la carica di municipale i funzionari dirigenti dell’Amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio”. A parte il fatto che la censura è irricevibile, il doppio ruolo di __________ non essendo stato allegato in prima sede (v. osservazioni 15 luglio 2015 di RI 1 e sopra consid. 1.2), la decisione dopo reclamo emessa il 14 maggio 2014 non è comunque stata emanata dall’Ufficio esazione e condoni bensì dall’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona e, sia come sia, la sua validità andava contestata nel contesto del ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (CDT), respinto con decisione del 29 luglio 2014 (v. scritto 12 giugno 2015 del presidente di detta Camera acclusa alle osservazioni 15 luglio), e non in sede di rigetto dell’oppo­­sizione. Ad ogni modo, il capoufficio __________ non dipende direttamente dal collegio governativo o dal Consigliere di Stato direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia bensì dal direttore della Divisione delle contribuzioni (v. art. 25 del Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Ammini­­strazione [RL 2.4.1.6.1] e il relativo allegato, www4.ti.ch/dfe/dc/ chi-siamo/organigramma/), sicché l’art. 82 lett. c LOC non entra in considerazione.

                                  7.  Ciò posto, la decisione di tassazione su reclamo del 14 maggio 2014, come visto “cresciuta in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT) dopo la reiezione del ricorso interposto dal­l’escussa alla CDT (sopra consid. 6), costituisce una decisione parificata a una sentenza giudiziaria nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, che vale quindi titolo di rigetto definitivo per l’importo accertato e posto in esecuzione. Come giustamente deciso dal Giudice di pace, il rigetto va però limitato a fr. 180.95 (e non fr. 185.65 come indicato sul precetto esecutivo), più interessi del 3% dal 1° giugno 2015 (anziché dal 14 febbraio 2015) e fr. 6.30 (e non fr. 4.70) per interessi maturati sino al 31 maggio 2015, conformemente alle domande formulate dal procedente nell’i­­stanza (v. art. 58 cpv. 1 CPC). Il reclamo va di conseguenza integralmente respinto. Non è necessario correggere la designazione della parte istante, il dispositivo non facendovi riferimento e non potendo essere fonte d’ambiguità per l’ufficio d’esecuzione, siccome menziona correttamente il numero dell’esecuzione.

                             8.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 187.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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