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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.03.2016 14.2015.167

3. März 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,169 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Riconoscimento di un fallimento all’estero. Intervento in lite del preteso comproprietario di un fondo del fallito. Ripartizione spese processuali e assegnazione ripetibili

Volltext

Incarto n. 14.2015.167

Lugano 3 marzo 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa __________ (riconoscimento di fallimento estero) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 10 aprile 2014 da

CO 1 (D) (patrocinato dall’avv. PA 3, __________)  

contro

PI 1, (D)  (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)  

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2015 presentato dall’intervenuto in lite

                                  RE 1, (D)

                                  (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro la decisione emessa il 24 agosto 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 19 maggio 2003 J__________, zia dei fratelli PI 1 e RE 1, è deceduta a __________ (D) dov’era allora domiciliata. Dal certificato ereditario allestito il 25 marzo 2004 dal notariato del Tribunale delle successioni (Nach­lassgericht Notariat __________ II) risultano come eredi i nipoti PI 1 per i quattro quinti dell’eredità e RE 1 per il rimanente quinto. Nel suo testamento olografo del 1° gennaio 1981 J__________ ha previsto – tra l’altro – che RE 1 e la sua famiglia avrebbero ricevuto la casa in Ticino, completa di mobili (“RE 1 und Familie sollen das Haus im Tessin erhalten, mit Mobiliar”).

                            B.  Il 30 novembre 2009 PI 1 ha inoltrato al Tribunale d’insolvenza (Insolvenzgericht des Amtsgerichts) di __________ (D) una domanda di apertura di procedura d’insolvenza sul proprio patrimonio. Con decreto (Beschluss) del 24 marzo 2010 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura d’insolvenza (Insolvenzverfahren) nei confronti dell’interessato e l’avv. CO 1 ne è stato designato amministratore (Insolvenzverwalter).

                            C.  Con istanza del 10 aprile 2014 l’amministratore tedesco ha chiesto alla Pretura di Locarno-Campagna – in via supercautelare, cautelare e nel merito – di riconoscere il decreto d’insol­venza in Svizzera, di pubblicare tale decisione e di comunicarla sia all’Uf­­ficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, sia all’Ufficio del registro fondiario di Locarno, di far ordine all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno di procedere all’erezione dell’inventario dei beni di PI 1 siti in Svizzera e di far annotare sulla particella n. __________ RFD di __________ (di proprietà della comunione ereditaria composta di PI 1e RE 1) una restrizione della facoltà di disporre, limitatamente all’interes­­senza ereditaria di PI 1 di quattro quinti. Con decisione supercautelare del 17 aprile 2014 il Pretore ha accolto la richiesta inerente all’allestimento dell’inventario (giusta l’art. 162 LEF) e ha fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di annotare sulla particella in questione una “restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 CC, limitatamente all’interessenza ereditaria di PI 1”.

                             D.  Il 30 settembre 2014 RE 1 ha presentato alla Pretura di Locarno-Campagna un’istanza d’intervento adesivo, chiedendo di “accertare che non vi è interessenza di PI 1 nella comunione ereditaria [di seguito: CE] proprietaria della particella n. __________ RFD di __________” e di revocare la relativa annotazione della restrizione della facoltà di disporre. Con decisione processuale del 24 aprile 2015 il Pretore ha ammesso l’in­­tervento in lite di RE 1 a favore del convenuto PI 1.

                             E.  Con osservazioni del 30 settembre 2014 PI 1 si è opposto sia all’istanza di merito sia a quella cautelare, chiedendo di dichiararle irricevibili e subordinatamente di respingerle. Con replica del 15 dicembre 2014 l’istante è rimasto sulla sua posizione. Né il convenuto né l’intervenuto in lite hanno presentato osservazioni di duplica.

                             F.  Statuendo con decisione 24 agosto 2015 il Pretore, in via cautelare, ha confermato sia l’ordine di procedere all’inventario dei beni di PI 1 siti in Svizzera, sia l’ordine di annotare sulla particella n. __________ RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre, limitatamente all’interessenza ereditaria del convenuto. Nel merito, il Pretore ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione del Tribunale d’insolvenza di __________ e ordinato la trasmissione degli atti all’Ufficio dei fallimenti perché procedesse alla liquidazione in via sommaria dei beni del fallito situati in Svizzera, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.– a carico del convenuto e dell’intervenuto in lite in ragione di metà ciascuno e obbligandoli a rifondere all’istante un’ indennità di fr. 1'000.– ciascuno.

                            G.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2015 per ottenere – in via principale – l’annullamento del dispositivo (n. 5) sulla ripartizione delle spese processuali e sull’assegnazione delle ripetibili con il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, e in subordine la ripartizione, non specificata numericamente, delle spese processuali di fr. 1'000.– tra l’istante e il convenuto (ad esclusione del reclamante) e la condanna del solo convenuto a rifondere all’istante un’indennità ripetibili non quantificata. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni che secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono di competenza del giudice del fallimento o del concordato (art. 309 lett. b n. 7 CPC).

                           1.1  Nel Canton Ticino, la competenza per giudicare i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166 e seguenti LDIP) spetta alla Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 2 LOG). Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, eccetto che un trattato internazionale o la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) dispongano altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC). Salvo disposizioni contrarie degli art. 166 segg. LDIP, la procedura di riconoscimento di un fallimento estero è quindi disciplinata dagli art. 338 segg. CPC. Per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi previsti dagli art. 162 a 165 e 170 LEF. Il giudice decide in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e può, se necessario, ordinare provvedimenti conservativi anche senza sentire preventivamente la controparte (art. 340 CPC) (sentenza della CEF 14.2011.97 del 27 luglio 2011).

                           1.2  Pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione in materia di riconoscimento di un fallimento estero è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 settembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

                            1.3  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                            1.4  Nel caso specifico è dunque inammissibile la sentenza emessa il 14 agosto 2015 dal Tribunale distrettuale (Landgericht) di __________ (con cui CO 1 viene obbligato, nell’ambito di una futura divisione ereditaria, ad acconsentire al trapasso di proprietà della particella n. __________ RFD di __________ a RE 1 in piena proprietà) che l’insorgente pretende di produrre per la prima volta col reclamo.

                             2.  Nella decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, quale motivazione della sua decisione di porre le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– a carico del convenuto e dell’intervenuto in lite in ragione di metà ciascuno, e di obbligare quest’ultimi a versare all’istante fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili, il Pretore ha esposto che “tassa, spese e ripetibili vanno poste a carico delle parti soccombenti (Braconi, commentaire romand, art. 164 LDIP, n. 15) ossia il fallito e l’intervenuto in lite confronta all’art. 106 cpv. 3 CC (recte: CPC)”.

                             3.  Nel reclamo RE 1 fa valere che nonostante la richiesta precisa di CO 1, il Pretore, nell’ordinare l’an­­notazione della restrizione della facoltà di disporre sulla nota particella di __________, non ha stabilito che l’interessenza ereditaria di PI 1 è di quattro quinti. Il reclamante ne conclude di aver “avversato con successo” tale specifica domanda dell’istante e sostiene di conseguenza che “trattandosi del­l’unico tema per il quale RE 1 è intervenuto nella lite, assumendo comunque un ruolo marginale per rapporto alla totalità delle pretese dell’istante”, non sia giustificato una sua partecipazione alle spese processuali né alle ripetibili stabiliti dal primo giudice. L’intervenuto in lite ritiene inoltre di non aver causato alcun maggior costo nella procedura in questione, altro motivo per cui le spese processuali sarebbero da ripartire esclusivamente tra istante e convenuto. Il fatto di aver chiesto, “già in clima di divisione”, di accertare che il fratello PI 1 non ha alcun diritto sul fondo – confermata tra l’altro dal Landgericht di __________ – nulla cambierebbe al riguardo, tenuto conto che il suo intervento non avrebbe occasionato maggior lavoro al Pretore né causato maggiori spese. Il reclamante conclude così all’annullamento e alla riforma della sentenza impugnata per carenza e/o assenza di motivazione, per l’applicazione manifestamente abusiva dell’art. 106 CPC e per il carattere manifestamente errato dell’accerta­mento dei fatti relativi alla questione delle spese e delle ripetibili.

                             4.  Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 precisa in particolare che la sentenza del Landgericht di __________ è stata impugnata il 31 agosto 2015 e sottolinea che RE 1 ha causato uno “scambio copioso di allegati” chiedendo sia lo stralcio della domanda di restrizione della facoltà di disporre, sia la revoca dell’ordine di annotazione, e obbligando l’ammini­­stratore a intervenire e a prendere posizione.

                             5.  Occorre anzitutto sgombrare il campo dalla censura di carenza o assenza di motivazione sollevata – senza giustificazione – in coda al reclamo: il riferimento all’art. 106 cpv. 3 CPC è sufficiente per spiegare la ripartizione delle spese processuali operata dal Pretore, mentre la loro quantificazione non è contestata. Che il reclamante lo abbia capito risulta chiaramente dal tenore del reclamo. Nelle predette circostanze, nulla osta all’entrata nel merito dell’impugnazione senza ulteriore indugio.

                             6.  In conformità con l’art. 167 cpv. 1 LDIP le spese giudiziarie relative alla procedura di riconoscimento di fallimenti esteri sono determinate dalla tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC) e non dall’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) (Gassmann in: Furrer/Girsberger/Müller-Chen (curatori), Handkommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed. 2012, n. 8 ad art. 167 LDIP; Kauf­mann-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 19 ad art. 167 LDIP, con rif.; sentenza della CEF 14.2011.97 del 27 luglio 2011). Le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente (art. 106 cpv. 3 CPC).

                           6.1  Secondo l’art. 106 cpv. 3 CPC, in caso di soccombenza della parte a sostegno della quale agisce, l’intervenuto in lite (art. 74 CPC) può essere obbligato a sopportare le spese giudiziarie da lui causate, in particolare i (maggiori) costi generati da affermazioni, contestazioni o richieste sue. L’intervenuto in lite può inoltre essere tenuto a rispondere solidalmente con la parte sostenuta soccombente (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 106 CPC; Zuber/Gross, stessa opera, n. 37 ad art. 74 CPC; Dheden C. Zotsang, Pro­zesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, pagg. 192 e 193; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilpro­zessrecht, 2a ed. 2012, pag. 67 n. 258; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, pag. 180).

                           6.2  Nel caso in esame, con la sua istanza d’intervento adesivo del 30 settembre 2014 RE 1 ha chiesto sia di accertare che PI 1 non ha alcuna interessenza nella comunione ereditaria proprietaria della particella di __________, sia di revocare la relativa annotazione della restrizione della facoltà di disporre. In risposta CO 1 ha inoltrato sette pagine di osservazioni, cui l’intervenuto in lite ha replicato con un allegato di sei pagine, dopo aver ottenuto ben tre proroghe del termine impartitogli a tale scopo; l’amministratore ha poi presentato una duplica di due pagine. Con raccomandata del 4 marzo 2015 RE 1 ha inoltre chiesto di stralciare dall’istanza di CO 1 i due petita inerenti alla domanda di restrizione della facoltà di disporre del noto fondo e di revocare l’annotazione della stessa ordinata con la decisione supercautelare del 17 aprile 2014, cui sono seguite le relative osservazioni dell’amministratore (una pagina) entro il termine ancora una volta prorogato dal Pretore.

                                  Nella procedura di merito PI 1, nelle sue osservazioni del 30 settembre 2014 (cinque pagine), ha chiesto sostanzialmente di revocare la decisione supercautelare, mentre in replica l’istante ha confermato quanto già domandato nella propria istanza del 10 aprile 2014 (sei pagine). Con decisione processuale del 24 aprile 2015 il Pretore ha accolto l’istanza d’interven­­to adesivo di RE 1. Nel termine assegnato dal Pretore né l’intervenuto in lite né il convenuto hanno fatto uso della facoltà di duplica. Con la decisione di merito impugnata, infine, il primo giudice ha accolto l’istanza e confermato la decisione supercautelare del 17 aprile 2014, ritenendo in particolare verosimile che l’istante sia, con il fratello, proprietario comune della particella di __________, così come risulta dal registro fondiario, eventuali controversie circa la proprietà del fondo dovendosi proporre nella procedura di (mini)fallimento (sentenza impugnata, pag. 3).

                             a)  Da quanto precede si evince anzitutto che il reclamante è risultato integralmente soccombente in prima sede, dal momento che il Pretore ha confermato la restrizione della facoltà di disporre e ha stabilito che la questione della proprietà del fondo conteso andava semmai decisa nella procedura di fallimento ancillare. Al riguardo il reclamante non ha chiesto alcuna modifica, sicché non occorre riesaminare tali decisioni. Il fatto poi che il Pretore non abbia quantificato l’interessenza ereditaria del convenuto, indicata dall’istante nella misura dei quattro quinti, nell’annotazione a registro fondiario non è certo dovuto all’intervento di RE 1, poiché il Pretore aveva già deciso in tal senso con la decisione supercautelare del 17 aprile 2014 (act. II). Come rettamente rilevato dal primo giudice, del resto, la questione sollevata dal reclamante è prematura, sia perché dev’essere decisa nella procedura di liquidazione del (mini)fallimento (art. 242 LEF per il rinvio dell’art. 170 LDIP), sia perché al momento attuale la proprietà della particella è tuttora della comunione ereditaria, nulla mutando al riguardo la sentenza del Landgericht di __________, non solo poiché non può essere presa in considerazione in questa sede per un motivo processuale (sopra consid. 1.4), ma anche poiché non sembra passata in giudicato (v. doc. 1 allegato alle osservazioni) e, comunque sia, non accerta che RE 1 ne sia l’unico proprietario ma si limita a obbligare CO 1 ad acconsentire al (futuro) trapasso di proprietà nel quadro della liquidazione dell’eredità della zia. Sta di fatto, in definitiva, che il reclamante è risultato integralmente soccombente. Deve quindi sopportare le spese da lui causate e avrebbe anche potuto essere tenuto a rispondere solidalmente delle spese a carico di PI 1 (sopra consid. 6.1).

                            b)  Come si desume dallo scambio di allegati appena riassunto, è pacifico che RE 1 ha causato maggiori spese con le proprie richieste e contestazioni, obbligando CO 1 a prendere posizione circa ogni atto del reclamante e il Pretore a emanare diverse decisioni, pur di natura processuale. Infatti, vi sono persino più allegati nella procedura d’intervento in lite che non in quella di merito. Non corrisponde pertanto al vero che l’intervenuto in lite ha assunto un ruolo marginale, tanto più che la questione della proprietà della particella di __________ risulta essere stata l’unica litigiosa (v. sentenza impugnata, pag. 3), anche da parte del convenuto, il quale è stato addirittura meno attivo del reclamante, limitandosi alla presentazione di un’unica risposta (act. VI).

                                  In siffatte circostanze, la decisione di porre le spese processuali a carico loro in ragione di metà ciascuno, senza nesso di solidarietà, appare finanche vantaggiosa per il reclamante e ad ogni modo non poggia su un apprezzamento dei fatti che possa qualificarsi come manifestamente errato (v. sopra consid. 1.3). È da ritenere corretto anche l’obbligo fatto a RE 1 di rifondere all’istante un’indennità per ripetibili, avendo egli causato maggior lavoro al patrocinatore di CO 1, costretto a prendere posizione su tutti i suoi allegati. Non pone conto verificare se l’importo delle ripetibili è adeguato, giacché il reclamante non se ne duole e non ha comunque espresso una pretesa cifrata al riguardo come invece sarebbe stato tenuto a fare (sentenze della CEF 14.2015.205 e 14.2015.206 del 4 febbraio 2016, consid. 5). Infondato, il reclamo va pertanto respinto.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:                1.   Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli è tenuto a rifondere a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –; –; –  Ufficio di esecuzione, Locarno; –  Ufficio dei fallimenti, Locarno; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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