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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.09.2015 14.2015.162

2. September 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·711 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo. Rinuncia a prelevare oneri processuali

Volltext

Incarto n. 14.2015.162

Lugano 2 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 18 giugno 2015 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 25 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

in fatto:                     che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 23'748.75 oltre agli interessi del 5% dal 3 marzo 2015;

                                  che accogliendo parzialmente l’istanza promossa nel frattempo dall’escutente, con decisione del 3 agosto 2015, il Pretore ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 per fr. 23'748.75, oltre agli interessi del 5% su fr. 22'306.85 dal 3 marzo 2015, ponendo a suo carico le spese processuali pari a fr. 160.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante;

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

                                  che visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che presentato solo il 25 agosto 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 agosto (v. estratto relativo al tracciamento della raccomanda n. __________), in concreto il reclamo è tardivo, il termine di ricorso essendo scaduto lunedì 17 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                  che a scanso di equivoco va infatti ricordato che in materia esecutiva le ferie estive si estendono dal 15 al 31 luglio 2015 (art. 56 n. 2 LEF, applicabile anche alle sentenze di rigetto dell’opposi­­zione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC: DTF 138 III 485 consid. 3.1.1; sentenza della CEF 14.2011.115 del 10 agosto 2011, RtiD 2012 I 972 n. 43c);

                                  che il reclamo è pertanto irricevibile;

                                  che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

                                  che d’altronde viste le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa,  la riscossione di spese processuali rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 CPC);

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'748.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –     .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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