Incarti n. 14.2015.154 14.2015.155 14.2015.156
Lugano 27 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nelle cause SO.2014.741/742/743 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze del 21 agosto 2014 da
RE 1
contro
CO 1 (inc. 14.2015.154) (patrocinato dall’avv. PA 1,) PI 1, (inc. 14.2015.155) PI 2, (inc. 14.2015.156)
giudicando sui reclami del 14 agosto 2015 presentati dalla RE 1 contro le tre decisioni emesse il 6 agosto 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo emesso il 13 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegno immobiliare, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso, oltre a fr. 150.– per “spese di banca”, di fr. 402'000.– più gli interessi del 3% dal 31 luglio 2014 e di fr. 13'866.80, indicando quali titoli di credito un mutuo di fr. 402'000.– con i relativi interessi, garantito da otto cartelle ipotecarie al portatore di complessivi fr. 450'000.– oltre agli interessi del 10% (d.g. __________ iscritta il 10 ottobre 1953 per fr. 35'000.–, d.g. __________ iscritta il 28 ottobre 1955 per fr. 20'000.–, d.g. __________ iscritta il 22 novembre 1955 per fr. 3'000.–, d.g. __________ iscritta il 2 novembre1966 per fr. 20'000.–, d.g. __________ iscritta il 24 febbraio 1969 per fr. 21'000.–, d.g. __________ iscritta il 27 dicembre 1993 per fr. 51'000.–, d.g. __________ iscritta il 2 aprile 2001 per fr. 200'000.– e d.g. __________ iscritta il 2 aprile 2001 per fr. 100'000.–), che gravano dal primo all’ottavo rango la particella n. __________ RFD __________ di proprietà dei genitori dell’escusso, PI 1 ed PI 2, cui è stato notificato una copia del precetto esecutivo nella loro qualità di terzi proprietari del pegno.
B. Avendo sia CO 1 sia PI 1 ed PI 2 interposto opposizione al precetto esecutivo, con tre istanze del 21 agosto 2014 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Alle udienze di discussione tenutesi il 9 dicembre 2014, l’istante ha confermato le sue domande, mentre PI 1 ed PI 2 vi si sono opposti. L’udienza nella causa contro l’escusso è stata per contro sospesa per verificare l’estensione del mandato del suo curatore. Nominatogli il 30 marzo 2015 un patrocinatore d’ufficio nella persona dell’avv. PA 1, all’udienza del 19 maggio 2015 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre CO 1 vi si è anch’egli opposto.
C. Statuendo con tre decisioni separate del 6 agosto 2015, il Pretore ha accolto parzialmente le tre istanze, rigettando le opposizioni limitatamente a fr. 310'359.75 (anziché fr. 416'016.80) oltre agli interessi del 3% su fr. 300'000.– dal 31 luglio 2014, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 300.– a favore della parte istante, e a carico di ciascuno dei genitori gli oneri processuali, sempre di fr. 450.–, nella misura dei ¾ e a carico della procedente nella misura di ¼, cui i convenuti sono stati ognuno condannati a versare un’indennità di fr. 150.–.
D. Contro le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con tre reclami del 14 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento di tutte e tre le istanze. Nelle rispettive osservazioni del 5 settembre 2015, PI 1 ed PI 2 hanno concluso per la reiezione del relativo reclamo mentre CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 14 agosto 2015 contro le sentenze emesse il 6 agosto 2015 e notificate alla RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto tutti e tre i reclami sono tempestivi.
2.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
4. Nelle tre decisioni impugnate, il Pretore ha rilevato che le otto cartelle ipotecarie al portatore, di complessivi fr. 450'000.–, costituiscono di principio valido titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni sia nella misura in cui esse sono rivolte contro il diritto di pegno sia nella misura in cui sono rivolte contro il credito che incorporano, perché i titoli sono stati ceduti alla banca procedente in proprietà fiduciaria a titolo di garanzia.
Nelle sentenze dirette contro PI 1 ed PI 2, il primo giudice evidenzia che in data imprecisata essi hanno sottoscritto quali terzi proprietari del pegno un “contratto quadro di mutuo ipotecario” e un “contratto di cessione in garanzia” delle otto cartelle ipotecarie, firmati il 5 marzo 2009 dalla procedente, in garanzia del mutuo ipotecario di fr. 420'000.– concesso al figlio PI 2. Già in precedenza, e ciò a partire dal 1° febbraio 1988, la banca gli aveva elargito un mutuo ipotecario, dapprima di fr. 150'000.–, poi aumentato a fr. 300'000.– il 9 aprile 2001, sempre garantito dalla cessione delle note otto cartelle ipotecarie, già a quell’epoca di un valore nominale complessivo di fr. 450'000.–. In merito all’eccezione di errore essenziale sollevata dai convenuti, il Pretore giudica poi inverosimile che la banca abbia inteso sfruttare una situazione di debolezza dei coniugi PI 1 al fine di far sottoscrivere loro il contratto in questione. In particolare non si evince dagli atti che i funzionari della banca abbiano approfittato della malattia del padre per convincere PI 2 a fargli sottoscrivere gli atti di pegno senza che questi si recasse in banca, perché non vi sono indizi che gli stessi conoscessero la sua malattia.
Per contro, secondo il Pretore i convenuti hanno reso verosimile sia lo stato di debolezza di PI 1 sia il fatto che il figlio abbia fatto credere loro che la firma sull’ultimo foglio del contratto di credito quadro e dell’atto di cessione in garanza delle cartelle ipotecarie servisse per una mera formalità, senza spiegare loro che invece l’importo del mutuo era stato aumentato. Questo perché, a mente del primo giudice, PI 1 era malato e anziano ed è possibile che non abbia avuto la prontezza di dubitare delle affermazioni del figlio. Stando così le cose è verosimile che nel momento in cui hanno sottoscritto i contratti i genitori dell’escusso ritenessero di concludere un contratto diverso da quello effettivamente sottoscritto, ossia un aggiornamento di quello già in essere, il cui oggetto era un mutuo di fr. 300'000.–. A giudizio del Pretore, infatti, se chi ha firmato in bianco un contratto l’ha fatto nella convinzione di sottoscrivere una dichiarazione dal contenuto diverso da quella accettata, nulla gli impedisce poi di far valere l’errore, ancorché imputabile a sua negligenza.
Il Pretore, tuttavia, ha considerato la nullità solo parziale poiché i proprietari del pegno non potevano essere in errore circa il fatto che sottoscrivendo la nuova documentazione bancaria confermavano perlomeno gli accordi che erano noti loro, ossia quelli del 2001, con i quali avevano garantito un mutuo di fr. 300'000.–. Per questo motivo le opposizioni sono state rigettate in via provvisoria solo per fr. 300'000.– oltre agli accessori. Per motivi di equità il primo giudice ha posto a carico dell’escusso, che con il suo comportamento ha determinato l’errore dei genitori e portato pregiudizio alla banca, l’integralità delle tasse, spese e indennità d’inconvenienza, mentre nelle altre due cause ha ripartito gli oneri processuali tra le parti in funzione delle rispettive soccombenze.
5. Nei reclami la RE 1 ritiene fuor di dubbio che il contratto quadro di mutuo ipotecario del 5 marzo 2009, unitamente all’atto di cessione di medesima data, rappresentano un valido titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni per l’importo dedotto in esecuzione. La reclamante taccia la “tesi” del Pretore, secondo cui i terzi proprietari del pegno si sarebbero trovati in errore essenziale quando hanno sottoscritto la documentazione di costituzione in pegno delle cartelle ipotecarie, come “del tutto priva di fondamento e non corroborata da nessuna prova agli atti”. L’istante rileva d’altronde che il Pretore ha accertato in modo manifestamente errato che l’ammontare complessivo garantito dalle cartelle ipotecarie fosse nel 2001 di soli fr. 300'000.– mentre era già allora di fr. 450'000.–. Quanto al certificato medico 11 maggio 2015 prodotto da PI 1, secondo la banca non proverebbe ch’egli fosse incapace di discernimento quando ha firmato la nuova modulistica.
6. Nelle loro osservazioni PI 1 ed PI 2 ricordano di avere allegato in prima sede che la banca aveva sempre prestato loro una consulenza personale in occasione della conclusione dei precedenti contratti di mutuo ipotecario dal 1998 al 2001, di avere sempre trasmesso loro una copia di quei contratti, di avere sempre richiesto la sottoscrizione di tutte le pagine dei documenti da firmare o di una dichiarazione di ricezione degli stessi, mentre per la conclusione del contratto del 2009 la banca non aveva prestato alcuna consulenza personale, venendo meno al proprio obbligo d’informazione, non si era accertata che essi, data la loro età (77 anni lui e 75 lei nel 2009) e scarsa conoscenza della lingua italiana, avessero compreso il contenuto degli atti da firmare, non aveva rispettato le proprie direttive e regolamenti interni e aveva fatto credere loro di avere ricevuto una consulenza dall’ex dipendente della banca __________, fatto poi smentito da quest’ultimo. Ora, essi sostengono, in replica la banca ha avversato tali allegazioni solo superficialmente, non muovendo precise contestazioni né portando la prova del contrario, che le incombeva, sicché le stesse sono da ritenere sufficientemente verosimili e giustificano l’accoglimento dell’eccezione di errore essenziale e di dolo.
7. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).
Nella fattispecie il contratto quadro di mutuo ipotecario del 5 marzo 2009 (doc. A), le condizioni generali per mutui ipotecari (doc. C), alle quali il contratto di mutuo ipotecario rimanda espressamente, e le otto cartelle ipotecarie al portatore di complessivi fr. 450'000.– (doc. da D a M), cedute alla procedente in proprietà a titolo fiduciario quale garanzia (doc. B) e regolarmente disdette per il 31 luglio 2014 (doc. O), costituiscono, in via di principio, valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per quanto riguarda sia l’esistenza del pegno sia l’ammontare del credito dedotto in esecuzione.
8. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
8.1 In prima sede PI 1 ed PI 2 hanno eccepito di essere stati vittima di un errore essenziale, “perfettamente riconoscibile dalla banca”, al momento della sottoscrizione della modulistica bancaria nel 2009, nella misura in cui hanno firmato a casa loro, a richiesta del figlio, solo l’ultima pagina di ogni contratto, non accorgendosi di acconsentire a un aumento dell’importo della garanzia ma credendo, come dichiarato dal figlio, trattarsi di una semplice formalità. Rimproverano alla banca di non avere proceduto alle necessarie verifiche contrariamente a quanto aveva fatto in occasione della conclusione dei precedenti contratti. Nella sua replica la banca non ha contestato specificamente le affermazioni dei convenuti, limitandosi a rilevare che dal 1988 essi hanno firmato ben otto contratti di garanzia relativi agli aumenti della linea di credito concessa al figlio senza però determinarsi sulle circostanze particolari che secondo i coniugi PI 1 hanno contraddistinto l’ultimo contratto del 2009 (verbali del 9 dicembre 2014, pagg. 1-2). Ricordato che i fatti non controversi non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) – e quantomeno resi verosimili –, si può dunque considerare accertato che CO 1 ha fatto firmare ai genitori, a casa loro e senza previa consulenza della banca, l’ultima pagina dei documenti del 2009, dichiarando loro trattarsi di una semplice formalità. Come visto, il Pretore ha escluso che la banca avesse inteso sfruttare una situazione di debolezza dei coniugi PI 1 e avesse in particolare conosciuto la malattia del marito, ma ha ritenuto verosimile che la sottoscrizione dell’aumento della somma mutuata garantita da fr. 300'000.– a fr. 450'000.– sia stata viziata da errore essenziale.
8.2 Sia i coniugi PI 1 sia il Pretore partono quindi dall’idea che l’errata rappresentazione del contenuto dei contratti sottoscritti nel 2009 è dovuta all’ingannevole comportamento del figlio. Ora, la vittima di un dolo commesso da un terzo (come CO 1 nella fattispecie, poiché è formalmente parte del contratto di costituzione delle cartelle ipotecarie in garanzia), non la autorizza a considerarsi svincolata dai propri impegni, “a meno che l’altra parte al momento [della conclusione] del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo” (art. 28 cpv. 2 CO). Ancorché senz’altra spiegazione, il Pretore ha ritenuto che l’eccezione di dolo fosse per questo motivo “esclusa” (sentenze SO.2014.742-743 a pag. 3, 5° paragrafo). Sennonché, di fatti, secondo la dottrina l’art. 28 cpv. 2 CO si applica solo ove l’errore in cui cade la vittima a causa del dolo non è essenziale, mentre quando è essenziale essa conserva il diritto di contestare la validità del contratto a norma dell’art. 23 CO (Schmidlin in Berner Kommentar, Obligationenrecht, n. 10 ad art. 28 CO; Claire Huguenin, Die absichtliche Täuschung durch Dritte – Art. 28 Abs. 2 OR, SJZ/RSJ 1999 pag. 263 ad B; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. 1997, pag. 361 ad B).
8.3 Sotto il profilo dell’errore essenziale, l’istante rileva però a ragione che il Pretore ha accertato in modo manifestamente errato che l’ammontare complessivo garantito dalle cartelle ipotecarie fosse nel 2001 di soli fr. 300'000.–, mentre era già allora di fr. 450'000.–, avendo la banca il 4 maggio 2001, dopo aver concesso il 26 marzo precedente due nuovi mutui di fr. 200'000.– e fr. 100'000.–, garantiti con il consenso dei coniugi PI 1 dalle cartelle ipotecarie da emettere rispettivamente in settimo e ottavo rango sempre sulla particella __________ RFD __________, aumentato per la sesta volta a fr. 150'000.– la linea di credito garantita dalle cartelle gravanti lo stesso fondo dal primo al sesto rango (doc. 13 prodotti dagli stessi convenuti). Orbene, anche nella logica delle sentenze impugnate, tale circostanza induce a ritenere che in realtà nel 2009 non vi è stato alcun aumento della somma totale garantita, scesa anzi a fr. 420'000.–, e che i coniugi PI 1, firmando i contratti nella convinzione di adempiere una “semplice formalità” destinata a confermare la situazione esistente, in realtà non sono caduti in un errore essenziale nel senso dell’art. 23 CO – lo scopo del nuovo contratto quadro era del resto la “ristrutturazione del credito” (doc. A n. 5). Essi non hanno mai preteso – per avventura – che i contratti del 2009 avessero peggiorato la loro situazione, men che meno nelle osservazioni ai reclami, in cui non hanno speso una parola sulla censura relativa al fatto che l’aggravio del 2009 non era superiore a quello del 2001. I reclami meritano quindi di essere accolti e le sentenze impugnate riformate nel senso del rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai convenuti.
8.4 Lo stesso destino tocca alla sentenza pronunciata nei confronti di CO 1, ritenuto come il Pretore abbia giustamente considerato che il padre, nella causa parallela, non aveva fatto valere di non essere stato capace di non intendere e volere, ma unicamente di essere stato ingannato dal proprio figlio (sentenza SO.2014.741 pag. 2, 2° paragrafo). D’altronde il certificato medico 11 maggio 2015 (doc. 2) attesta solo problemi di salute che PI 1 ha avuto tra il febbraio 2003 e il luglio 2008, ossia tempo prima della sottoscrizione dei contratti del 2009, e non ne emerge comunque alcuno stato d’incapacità di discernimento tale da rendere verosimile l’eccezione di errore essenziale sollevata, che comunque essenziale non è come visto nel precedente considerando.
9. In entrambe le sedi e in tutte e tre le cause la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di assegnazione d’indennità d’inconvenienza, l’istante non avendo motivato le proprie richieste (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 105'506.25, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo interposto nella causa n. SO.2014.741 contro CO 1 (inc. 14.2015.154) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione di CO 1 al precetto esecutivo n. (400)__________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative alla procedura n. 14.2015.154, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
3. Il reclamo interposto nella causa n. SO.2014.742 contro PI 1 (inc. 14.2015.155) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione di PI 1 al precetto esecutivo n. (400)__________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di PI 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative alla procedura n. 14.2015.155, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di PI 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
5. Il reclamo interposto nella causa n. SO.2014.743 contro PI 2 (inc. 14.2015.156) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione di PI 2 al precetto esecutivo n. (400)__________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di PI 2. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
6. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative alla procedura n. 14.2015.156, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di PI 2. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
7. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).